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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
leasing risolto ante fallimento: imu locatore
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Cristina Cecchinato
vicenza19/05/2015 11:50leasing risolto ante fallimento: imu locatore
Fallimento aperto in data dicembre 2014, leasing immobiliare risolto ante fallimento a marzo del 2013 dalla società di leasing per inadempimento del conduttore.L'immobile è stato restituito alla società di leasing in data gennaio 2015.
Il comune ora chiede il pagamento dell'imu in prededuzione per il periodo che va dalla data del fallimento alla data di liberazione dell'immobile e quindi sino a gennaio 2015.
A chi spetta il pagamento di tale importo? alla curatela o alla società di leasing?-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/05/2015 14:01RE: leasing risolto ante fallimento: imu locatore
La questione della debenza dell'IMU per il periodo che va dalla risoluzione del contratto alla riconsegna dell'immobile è tutt'ora assolutamente controversa, sia perché coesistono due diverse interpretazioni, entrambe in qualche modo "ufficiali", sia perché all'aspetto giuridico si sommano problematiche pratico/operative.
Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, sul tema si sono succeduti più di un provvedimento, che richiamiamo brevemente qui di seguito.
a) Assilea, associazione italiana società di leasing, nella Circolare 32 del 2/11/2012 ha sostenuto che la società di leasing non può essere considerata soggetto passivo fintanto che l'immobile non sia stato materialmente riconsegnato, suggerendo quindi alle associate di pagare per prudenza il tributo e chiederne successivamente il rimborso
b) tale procedura non ha avuto però buon esito perchè la gran parte dei Comuni ha respinto tale richiesta, basandosi sulla Nota Anci/Ifel del 4 novembre 2013, nella quale si afferma che, terminato il contratto per qualunque motivo, la soggettività passiva torna in capo alla società locatrice. Questo accade perché, essendo l'ex locatario divenuto un «detentore senza titolo» dell'immobile, la situazione - che non gode di una disciplina ad hoc - è da ricondurre ai principi generali del tributo.
c) in giurisprudenza, una prima pronuncia è stata della C.T.P. di Treviso, che nella sentenza 392 del 20/5/2014 ha accolto il ricorso della società di leasing contro il rifiuto di rimborso del tributo, seguendo questa linea interpretativa: l'art. 1, comma 672, della legge 27/12/2013 n. 147 stabilisce chiaramente che, a fini TASI, "per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore", e tale disposizione deve intendersi valida anche per l'IMU, per motivi di coerenza del sistema e in particolare perchè "non avrebbe senso ... che il legislatore abbia voluto adottare due distinti concetti a seconda della componente della IUC ... per la quale si discuta (IMU, TARI, TASI)"
d) di segno opposto (ma, come vedremo, forse non tanto...) è invece la successiva sentenza n. 759/8/14 del 29/10/1204 della C.T.P. di Bergamo, che non attribuisce rilevanza né alle istruzioni al modello di dichiarazione Imu 2012 (secondo cui la presentazione della dichiarazione nel caso di specie deve avvenire entro 90 giorni dalla riconsegna del bene alla società di leasing, come da apposito verbale di riconsegna) né a quanto previsto dalla citata Legge 147/2013 in materia di Tasi, perchè tale disposizione - peraltro riferita a diverso tributo - non avrebbe natura interpretativa ma innovativa.
Va considerato che l'ultima sentenza citata afferma che la normativa TASI "non è però applicabile, in quanto successiva, alla fattispecie di cui è causa, riguardante l'anno 2012", in tal modo non escludendo certo che per gli anni successivi all'entrata in vigore della normativa TASI la stessa sia applicabile anche all'IMU.
All'aspetto giuridico, che come visto non è certamente definito e relativamente al quale non possiamo che attendere giurisprudenza di gradi superiori, si somma come detto l'aspetto pratico/operativo, perché:
- il Comune non può che basarsi sulle dichiarazioni IMU che riceve, e abitualmente né il conduttore (che in caso di risoluzione del contratto, presumibilmente per insolvenza, di norma non pensa certo alla dichiarazione IMU) né la società di leasing (che sostiene che la soggettività passiva non sia mutata) presentano, dopo la risoluzione del contratto e prima della riconsegna, detta dichiarazione
- qualora intenda seguire l'interpretazione Anci/Ifel, il Comune potrebbe emettere un avviso di accertamento, contestando sia la debenza del tributo in capo alla società di leasing, sia l'omessa presentazione della dichiarazione IMU; ma non avendo l'atto di risoluzione del contratto, che è documento interno fra società di leasing e conduttore, non sa nemmeno la data a cui riferirsi, né dispone della necessaria documentazione di supporto alla sua pretesa.
Tutto ciò premesso, nella fattispecie descritta nel quesito:
- se il Curatore decide di aderire alla "tesi Assilea", che dalle due – pur contrastanti – sentenze citate parrebbe leggermente più attendibile, non può che considerare l'IMU dovuta dalla procedura fino alla riconsegna; e sarà da ammettere al passivo quella maturata fino al fallimento, in prededuzione quella successiva
- se invece decide di aderire alla "tesi Anif/Ifel", riterrà il tributo non dovuto a partire dalla risoluzione del contratto; in tal caso (ovviamente non nel caso in esame, dato che il Comune si è già attivato) suggeriamo ai Curatori di presentare subito dopo la nomina la dichiarazione IMU, indicando come data di variazione quella della risoluzione contrattuale, così che il Comune sia informato della situazione e disponga della data di risoluzione del contratto e quindi possa, se lo ritiene opportuno, richiedere il tributo direttamente alla società di leasing.
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