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Esecuzione immobiliare - Imposta registro o iva

  • Raul Carosi

    Roma
    11/02/2018 23:32

    Esecuzione immobiliare - Imposta registro o iva

    Salve,
    in una esecuzione immobiliare, immobile appartenente a società (srl) in liquidazione assegnato tramite asta ad associazione sportiva iscritta alla camera di commercio (con partita iva) ma aderente al regime iva forfettario. Immobile da destinarsi a sede della associazione.
    Ci si chiede se vada applicata l'iva al 22% in luogo dell'imposta di registro.
    Grazie
    Cordiali Saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/02/2018 10:54

      RE: Esecuzione immobiliare - Imposta registro o iva

      Il fatto che l'acquirente sia un soggetto che, aderendo a un regime IVA forfetario, non ha modo di recuperare l'IVA sugli acquisti, non muta i termini della questione, di conseguenza si applicheranno le ordinarie disposizioni di cui all'art. 10, nn. 8.bis e 8-ter del D.P.R. 633/72, con la complicazione dell'esercizio dell'eventuale opzione in sede di esecuzione immobiliare.

      Rinviando a numerosi altri interventi su questo Forum per una esposizione più dettagliata, ricordiamo:
      - il diverso regime applicabile a seconda che si tratti di immobile abitativo o strumentale (il fatto che la destinazione sia a sede dell'associazione lascia infatti aperte entrambe le possibilità)
      - la possibilità dell'opzione per l'assoggettamento a IVA al fine di evitare le questioni legate al pro-rata
      - siccome titolare del diritto a esercitare l'opzione è il legale rappresentante della società esecutata, l'onere del delegato alla vendita di metterlo in condizione di esercitare tale diritto
      - la necessità che tale eventuale opzione debba essere esercitata "nel relativo atto" e quindi nel decreto di trasferimento
      - l'opportunità che tale opzione sia esplicitata nel bando d'asta, così che i potenziali acquirenti ne siano consapevoli.

      In caso di assoggettamento a IVA, si ricorda che la Circolare 27/3/2015 n. 14, al punto 10 recita: "... il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633 del 1972 ... A titolo esemplificativo, fra i soggetti esonerati dall'applicazione del meccanismo del reverse charge rientrano: …. gli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398".
      La Circolare menziona le prestazioni di servizi, ma ci parte evidente che il ragionamento che essa segue valga anche per le cessioni di beni.