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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Dichiarazione redditi periodo ante-fallimento
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Michele Codispoti
STRONGOLI (KR)16/09/2013 22:34Dichiarazione redditi periodo ante-fallimento
Salve,
pongo alla Vs. attenzione il presente quesito;
Il fallimento riguarda una Srl con 2 soci ed amministratore unico.
La stessa Srl e' stata dichiarata fallita il 07/05/2013.
Per il periodo 01/01 al 07/05 il curatore oltre al mod. Unico 2013 per le societa' di capitali
e' tenuto a presentare anche la dichiarazione redditi dei soci per le relative quote di partecipazione? oppure queste ultime le potrebbe presentare il commercialista della fallita
o degli stessi soci?-
Mirna Maria Rabasco
Foggia11/10/2013 07:47RE: Dichiarazione redditi periodo ante-fallimento
Salve,
a mio avviso no, trattasi evidentemente di un obbligo in capo ai soci della società di capitale, a cui Lei dovrà trasmettere il dato relativo all'eventuale utile pro-quota maturato nel periodo 1 gennaio-data del fallimento.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como13/10/2013 18:13RE: RE: Dichiarazione redditi periodo ante-fallimento
Dal tono dei due interventi riteniamo ci si riferisca a una S.r.l. che ha optato per il regime di trasparenza, dato che in caso contrario le vicende fiscali di una società di capitali non hanno alcuna rilevanza sulla posizione personale dei soci di essa.
Ciò premesso, in primo luogo ricordiamo che l'art. 10. I comma, del Decreto 23/4/2004, rubricato "Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali", stabilisce che: "Nel caso in cui la società partecipata è assoggettata a procedure concorsuali richiamate all'art. 101, comma 5, del testo unico [fallimento, n.d.a.] l'opzione perde efficacia a partire dal periodo d'imposta avente inizio dalla data indicata nel secondo periodo del medesimo comma 5 dell'art. 101 [data della sentenza dichiarativa di fallimento, n.d.a.]".
Se l'opzione perde efficacia dalla data del fallimento, la dichiarazione relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare è certamente ininfluente sulla posizione fiscale dei soci della società fallita, ma fino a tale data, e quindi per quanto riguarda la dichiarazione oggetto del quesito, essa è ancora operante.
La situazione è comunque delicata, per i motivi che illustriamo qui di seguito.
Com'è noto, l'art. 183, I comma, del T.U.I.R. stabilisce che "Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito [quello relativo al periodo 1/1- data del fallimento, n.d.a.] concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento".
Dal momento che il regime di trasparenza per le società di capitali è sostanzialmente identico a quello delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, riteniamo che il mancato richiamo, nell'art. 183 T.U.I.R., anche alle S.r.l. trasparenti sia frutto di un mero errore di coordinamento fra norme (il regime di trasparenza è stato istituito dopo la stesura originaria dell'art. 183, già art. 125, del T.U.I.R.), e quindi l'art. 183 qui sopra citato debba essere intendersi logicamente integrato inserendo, dopo "accomandita semplice" , la locuzione "nonché per le società di capitali in regime di trasparenza".
Da questa interpretazione discende che nel caso di S.r.l. trasparenti il Curatore debba procedere esattamente come nel caso di società di persone (a parte naturalmente gli adempimenti relativi alla posizione personale dei soci illimitatamente responsabili) trasmettendo, altresì, i prospetti di ripartizione del reddito del periodo 1/1 data del fallimento ai soci, perché ne tengano conto nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno.
Riteniamo però opportuno segnalare che, poiché nella generalità dei casi il reddito della società fallita sarà negativo, e quindi recepirne la quota nelle dichiarazioni personali dei soci farà diminuire il loro imponibile personale, in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni personali potrebbe essere sostenuta dall'Agenzia una interpretazione strettamente letterale dell'art. 183, e quindi disconoscere la legittimità dell'utilizzo della perdita sociale per compensare altri redditi personali.
Così inquadrata la questione, suggeriamo al Curatore di predisporre i prospetti di ripartizione del reddito della S.r.l. trasparente ma di premurarsi di specificare, nella lettera con la quale i prospetti verranno trasmessi ai soci, che ogni valutazione sull'inserimento di tali quote di utile/perdita sociali nelle dichiarazioni personali è rimessa alla valutazione del socio e all'interpretazione della Legge che ne darà il suo consulente.
Da ultimo, rileviamo che nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi in questione emerga un reddito e quindi una maggiore imposta dovuta da parte dei soci, il Curatore dovrà tenere attento conto della disposizione dell'ottavo comma dell'art. 115 T.U.I.R., il quale stabilisce che, in caso di opzione per il regime di trasparenza, "La società partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito".
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