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compensazione ritenuta d'acconto fattura compenso finale curatore

  • Elisabetta Lay

    Cagliari
    11/05/2012 20:13

    compensazione ritenuta d'acconto fattura compenso finale curatore

    Volevo sottoporre alla Vostra attenzione la questione relativa al maturare del credito Iva per la procedura derivante dall'Iva esposta in fattura dal curatore fallimentare relativamente al proprio compenso finale.
    In pratica, al fine di evitare un danno o un mancato introito al ceto creditorio, si intende procedere alla compensazione tra il credito Iva maturato come sopra indicato con il debito verso l'erario maturato contestualmente e riferito alla ritenuta d'acconto da versare. A tal fine si intende procedere alla predisposizione di un modello IVA TR (recentemente approvato nella sua nuova versione con provvedimento dell'Agenzia Entrate del 20.3.2012) che permetta di utilizzare il credito Iva trimestrale in compensazione del debito Irpef derivante da ritenuta d'acconto.
    La normativa che regola compensazioni e rimborsi con MOD. IVA TR non sembra impedire il ragionamento suesposto.
    Vorrei conoscere la Vostra opinione in merito ed eventualmente consigliare una via alternativa a quella proposta.
    Cordialmente.
    Elisabetta Lay
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      13/05/2012 17:26

      RE: compensazione ritenuta d'acconto fattura compenso finale curatore

      In svariate risposte su questo forum, alle quali rinviamo per non appesantire troppo la presente risposta, è stato ribadito il principio generale della "continuità", in corso di procedura, della normativa IVA applicabile al soggetto fallito.

      In ossequio a tale principio, se la società rispetta i requisiti per potersi avvalere del rimborso trimestrale, e vengono correttamente seguite le relative procedure, riteniamo che certamente possa avvalersene per il pagamento in compensazione delle ritenute, come ipotizzato nel quesito.
    • Cristina Neve

      CORREGGIO (MO)
      16/05/2012 16:51

      RE: compensazione ritenuta d'acconto fattura compenso finale curatore

      Mi permetto di sottolineare che il modello IVA TR per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale può essere presentato solo dai soggetti che, "ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.", oltre ad una nuova ipotesi di presentazione del modello derivante dall'effettuazione a decorrere dal 17 marzo 2012 di operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72.
      Questo solo perchè mi sembra raro il caso in cui una società fallita possa rientrare in dette ipotesi.
      Cordiali saluti