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UNICO SOCIETA' FALLITA

  • Giuseppe Astorino

    Corigliano-Rossano (CS)
    16/07/2016 16:45

    UNICO SOCIETA' FALLITA

    SALVE, DEVO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL PERIODO 01/01/15 A DATA DI DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO ( DICEMBRE 2015)
    DALLA CONTABILITA' DELLA FALLITA SRL HO RECUPERATO FATTURE DI ACQUISTO E VENDITA CHE DETERMINANO UN UTILE DI € 50.000. ( NEGLI ANNI PRECEDENTI LA FALLITA NON HA MAI PRESENTATO BILANCI)
    L'ART 183 DEL TUIR
    COMMA I STABILISCE CHE Riguardo al periodo intercorrente dall'inizio del periodo d'imposta e il fallimento: il reddito imponibile è quello che emerge da apposito bilancio predisposto dal curatore con le variazioni previste dal testo unico.

    COMMA 2 Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e' costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1,

    IL MIO BILANCIO SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE REPERITA AVREBBE UN UTILE DI € 50.000 E UN PATRIMONIO NETTO DI PARI IMPORTO

    IN REALTà PERO IL PATRIMONIO NETTO CHE HO ACCERTATO, QUINDI SULLA BASE DI INSINUAZIONI AL PASSIVO E CREDITI CERTI ECC.., è OVVIAMEMTE NEGATIVO. FORSE CONFONDO IO LE DUE COSE........

    VADO QUINDI AD INDICARE IN DICHIARAZIONE UNICO 2015 L'UTILE DI € 50.000 ..E COME VALORE DI PATRIMONIO NETTO ?
    NEL SENSO CHE, NEL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO IL PATRIMONIO NETTO DAL QUALE PARTIRE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO MAXPERIODO FALLIMENTARE è QUELLO DA ME ACCERTATO ( NEGATIVO) E NON QUELLO DATERMINATO SULLA BASE DEL COMMA I ART. 183. PER IL PERIODO 01/01 DATA FALLIMENTO.

    RIPETO, SICURAMENTE CONFONDO IO LE DUE COSE.......

    GRAZIE PER I CHIARIMENTI
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/07/2016 10:18

      RE: UNICO SOCIETA' FALLITA

      Effettivamente non è facile conciliare l'aspetto civilistico/concorsuale con quello tributario, e ciò può generare perplessità come quelle esposte nel quesito.

      Il Curatore deve predisporre la prima delle due dichiarazioni dei redditi che gli competono, quella dall'inizio dell'esercizio al fallimento, seguendo le disposizioni del TUIR.

      Se così facendo, come pare di comprendere dal quesito, emerge un imponibile fiscale, esso deve essere indicato in dichiarazione e le relative imposte saranno debiti concorsuali, per i quali l'Erario potrà (e dovrà) presentare istanza di ammissione al passivo.

      Il patrimonio determinato alla data del fallimento sempre con i criteri fiscali ("in base ai valori fiscalmente riconosciuti") non deve essere dichiarato da nessuna parte, ma "conservato" per predisporre l'altra dichiarazione che compete al Curatore, quella relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare.

      Sempre seguendo le disposizioni del TUIR infatti, al termine della procedura, se vi sarà un residuo attivo (caso evidentemente assai raro) lo stesso dovrà essere messo a confronto con tale patrimonio al momento del fallimento (sempre "a valori fiscali") e se sarà superiore emergerà materia imponibile.