Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

PAGAMENTO COSAP

  • Francesca Bussoni

    PARMA
    20/04/2015 18:34

    PAGAMENTO COSAP

    Buongiorno,
    il fallimento, proprietario di un immobile, ha ricevuto l'avviso di pagamento per canone occupazione spazi aree pubbliche permanenti (passo carraio) per l'anno in corso.
    Il debito è da pagare al ricevimento dell'avviso in prededuzione? Oppure deve essere trattato come l'IMU e pertanto pagato successivamente al trasferimento dell'immobile?
    Grazie mille
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/04/2015 20:20

      RE: PAGAMENTO COSAP

      La particolare modalità di pagamento dell'IMU, come tutte le norme fiscali, non è estensibile per analogia ad altri tributi se non espressamente previsto dalla Legge.

      Se il tributo è dovuto, lo è quindi con le modalità ordinarie e, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, in prededuzione.

      Benchè nulla sia stabilito di specifico dalla Legge per i soggetti in procedura concorsuale, e il regolamento del Comune di Parma non preveda alcun tipo di esenzione per tale situazione, ci risulta però che in alcuni casi, simili al Suo, è stato contattato l'ente impositore e dopo aver comunicato il fallimento il tributo è stato sgravato.

      Ci parrebbe quindi possibile quantomeno contattare l'Ufficio e, segnalando che l'impresa è fallita, chiedere se sia possibile sgravare l'importo richiesto.

      Se l'Ufficio insiste, però, non vediamo alternative al pagamento in prededuzione, dato che non ci paiono sussistere elementi sufficienti per instaurare un contenzioso con qualche possibilità di successo.
      • Sara Santarelli

        Cesena (FC)
        05/06/2017 10:38

        RE: RE: PAGAMENTO COSAP

        Buongiorno, chiedo un confronto relativo a un caso analogo.
        Il fallimento, proprietario di un immobile, ha ricevuto l'avviso di pagamento per canone occupazione spazi aree pubbliche permanenti (passo carraio) per l'anno in corso.
        Il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione delle aree pubbliche (COSAP) del comune ove è ubicato l'immobile, specifica in apposito articolo che la sentenza di fallimento è causa di decadenza della concessione. Ho di conseguenza ritenuto opportuno chiedere lo sgravio del tributo per il periodo fallimentare in quanto non dovuto.
        In risposta mi è stato comunicato dal comune che le modalità di pagamento della COSAP non si modificano in caso di fallimento non essendoci disposizioni specifiche come esiste invece per il pagamento dell'IMU, Nè le norme fiscali sono estensibili per analogia ad altre entrate.
        Io ritengo che proprio in forza della mancanza di una norma a livello nazionale che disciplini gli effetti del fallimento, debba essere applicato il disposto del regolamento comunale in quanto presente.
        Grazie a chi risponderà.

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          18/06/2017 09:58

          RE: RE: RE: PAGAMENTO COSAP

          Ci pare che in questo caso la situazione sia assolutamente diversa: esiste un regolamento comunale, l'imposta rientra nella competenza normativa dell'ente locale, e non vediamo pertanto per quale motivo esso non debba essere applicato.

          Dall'esame del regolamento di Cesena non abbiamo poi rilevato alcuna formalità alla quale debba essere tenuto il Curatore per potersi avvalere dell'esonero, atteso che l'art. 12, comma IV, del regolamento recita chiaramente:
          "Sono causa di estinzione della concessione:
          a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
          b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario".

          Il successivo art. 22, I comma, stabilisce poi che "Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno solare" e quindi anche il periodo da assoggettare al tributo ci pare chiaramente definito e non riguarda il periodo fallimentare.

          Segnaliamo poi che con l'ordinanza n. 21950 del 2015, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che spetta al giudice ordinario e non al giudice tributario decidere sulla richiesta di pagamento di una somma a titolo di occupazione di suolo pubblico, pertanto l'iter per contestare la debenza del canone è semplice:
          - a norma dell'art. 111-bis, I comma, l.fall., spesso citato su questo Forum "I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare ..."
          - essendo il debito in questione contestato, il Comune dovrà presentare istanza di ammissione al passivo
          - in sede di esame di tale istanza, competente a decidere sarà il Giudice Delegato, e il Curatore nel suo progetto di stato passivo potrà sollevare le proprie considerazioni.

          Ovviamente ci riferiamo alla parte del tributo che il Comune sta chiedendo relativamente al periodo successivo alla sentenza di fallimento, dato che per la parte antecedente alla data di pubblicazione della sentenza il canone risulta ordinariamente dovuto, e l'Ente potrà insinuarsi al passivo, sempre che i termini non siano scaduti.