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Dichiarazione redditi - Determinazione residuo attivo imponibile

  • Andrea Di Cesare

    Milano
    10/09/2012 09:44

    Dichiarazione redditi - Determinazione residuo attivo imponibile

    Il fallimento è stato chiuso ai sensi dell'art 118 n.2 LF in quanto tutti i creditori sono stati interamente soddisfatti attraverso il pagamento da parte di un terzo soggetto esterno alla procedutra ed hanno depositato la propria desistenza.
    Il Fallimento non ha realizzato alcun attivo e il passivo è venuto meno.
    Per il pagamento integrale delle spese in prededuzione (professionisti e curatore) si è raggiunto un accordo transattivo con l'amministratore della società fallita per euro 25.000.
    Da questa somma, una volta liquidati i professionisti ed il curatore, è rimasta una somma residua di euro 4.000 che è stata restituita all'amministratore della società ora tornata nello stato precedente il fallimento (liquidazione).
    Il Patrimonio Netto iniziale era pari a zero.
    Il mio dubbio è se, in queste particolari condizioni, sia corretto considerare residuo attivo (e quindi soggetto a tassazione) l'importo residuo dei 4.000 euro.
    Questo anche alla luce del fatto che l'importo transattivo (25.000 euro) era stato determinato in via forfettaria al fine di coprire ampiamente tutti i pagamenti in prededuzione con l'accordo della successiva restituzione dell'eventuale residuo.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/10/2012 22:31

      RE: Dichiarazione redditi - Determinazione residuo attivo imponibile

      Per quanto riguarda l'importo dei 4.000 euro, poichè i 25.000 euro quale "deposito per spese" erano stati ricevuti non dalla società ma dall'Amministratore, è a lui che vanno restituiti e quindi non costituiscono certo residuo attivo.

      Più delicato è invece il doveroso esame del valore del patrimonio che viene restituito alla società tornata in bonis, che deve essere fatto alla luce delle modalità e condizioni delle desistenze dei creditori.

      Posto che il "residuo attivo" non può essere a nostro avviso che la somma algebrica di attività e passività residue al termine della procedura, e di attività potrebbero esisterne ed essere anche di entità rilevante (p.es. marchi e in generale immobilizzazioni materiali o immateriali), per la determinazione appunto del residuo attivo "netto", rilevante ai fini fiscali, sarà fondamentale conoscere la sorte dei debiti ammessi al passivo:
      - se le desistenze sono esplicitamente riferite alla sola fase concorsuale, mantenendosi il credito verso la società, esse dovranno essere detratte dall'attivo e quindi il netto sarà presumibilmente zero o meno di zero, e quindi non vi sarà materia imponibile
      - ma se le desistenze sono definitive rinuncie al credito, allora non vi saranno passività "ritrasferite" alla società tornata in bonis, e tutto l'attivo a essa restituito diverrà materia imponibile