Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Acconti IRAP esercizio provvisorio

  • Giorgio Tassi

    SONDRIO
    25/07/2017 12:43

    Acconti IRAP esercizio provvisorio

    Buongiorno,
    sono curatore di una società fallita a gennaio 2017, a seguito di mancata omologa di concordato preventivo. Nel marzo del 2017 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio sino al 31 luglio del corrente anno. Entro il 30 giugno andava versato il primo acconto IRAP, sulla base delle risultanze dell'anno precedente, non essendoci continuità tra la dichiarazione di fallimento e l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio?
    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta

    Dott. Giorgio Tassi

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/08/2017 00:48

      RE: Acconti IRAP esercizio provvisorio

      L'unica fonte che abbiamo reperito sulla questione è assai datata, ma molto chiara.

      Si tratta della Circolare 31/10/1977 n. 96, che testualmente recita: "Qualora, poi, nel periodo di competenza sia intervenuta la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale o societaria, o la messa in liquidazione di una società o ente, il curatore e il liquidatore non sono tenuti al versamento dell'acconto, a meno che nell'anno di riferimento non vi sia stato esercizio provvisorio e sussista quindi l'obbligo della dichiarazione prevista dal terzo c. dell'art. 10 del D.P.R. n. 600".

      Poiché l'art. 10 del D.P.R. 600/73 vigente all'epoca della Circolare disciplinava la presentazione delle dichiarazioni dei redditi in caso di liquidazione e fallimento, argomento oggi trattato dall'art. 5 del D.P.R. 22/7/1998 n. 322, riteniamo che le istruzioni date all'epoca dall'Agenzia possano ritenersi ancora oggi pienamente operanti.

      Di conseguenza il pagamento degli acconti sarà dovuto in prededuzione nei termini ordinari, calcolandolo con il metodo storico sulla base dell'esercizio precedente, o con quello previsionale, tenendo conto dei principi più volte analizzati in questo Forum per il pagamento di tutti i debiti, appunto, in prededuzione, stabiliti dall'art. 111-bis l.fall.