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PRE-DEDUZIONE DI DEBITI IRES SORTI ANTE CONCORDATO MA RATEIZZATI IN 5 PERIODI

  • DOMENICO BALDASSARI

    LUCCA
    29/11/2018 17:14

    PRE-DEDUZIONE DI DEBITI IRES SORTI ANTE CONCORDATO MA RATEIZZATI IN 5 PERIODI

    DOMENICO BALDASSARI
    LUCCA
    08/10/2018 11:11
    PRE-DEDUZIONE DI DEBITI IRES SORTI ANTE CONCORDATO MA RATEIZZATI IN 5 PERIODI
    Buongiorno,
    sono un curatore fallimentare e nella fattispecie liquidatore giudiziale di un concordato preventivo.
    Il fatto:
    - srl chiede ammissione al C.P. con cessione dei beni in data 16/1/13, omologato poi il 23/3/15;
    - per il 2012 la srl presenta dichiarazione fiscale (con unico 2013) rateizzando in 5 periodi la plusvalenza di 1.000 da vendita di immobile per cui fa variazioni in diminuzione di 1.000 ed in aumento di 200;
    - sono giunto alla conclusione della liquidazione e mi trovo a dover decidere se l'IRES per quinti (dichiarata negli unico 2013,2014,2015,2016 e 2017) relativa a detta plusvalenza CONSEGUITA NEL 2012 è da considerarsi ANTE e quindi all'Erario sarebbe concesso l'inserimento fra i creditori privilegiati (ai quali però niente spetterebbe per incapienza i attivo) oppure POST e quindi in PRE-DEDUZIONE.
    La soluzione:
    A me sembrerebbe, al di là del fatto che il debito tributario nasca con la dichiarazione fiscale, che il principio della competenza dovrebbe attestare che la plusvalenza, realizzata nel 2012, sia ANTE PER 1.000 e quindi niente competa all'Erario.

    Ringrazio sentitamente sin d'ora e porgo distinti saluti.

    Rag. DOMENICO BALDASSARI
    Viale C. Castracani, 194/F – 55100 LUCCA
    Tel. 0583.469471–Fax 0583.473089-cell.348.3349454
    e.mail: baldassari@baldaros.net - PEC: baldassari@pec.it
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/12/2018 20:01

      RE: PRE-DEDUZIONE DI DEBITI IRES SORTI ANTE CONCORDATO MA RATEIZZATI IN 5 PERIODI

      La rateazione di una plusvalenza comporta che la stessa concorra a formare il reddito degli esercizi successivi, non viene quindi rinviato un reddito ma semplicemente esercitata una delle possibili opzioni per la determinazione del medesimo.

      Di conseguenza a nostro avviso le imposte a cui si riferisce il quesito sono relative agli esercizi "endoconcordatari" e come tali vanno trattate.