Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Consumatore ed IVA

  • Giuseppe Giacomino

    Potenza
    18/07/2017 10:18

    Consumatore ed IVA

    Spett.le Redazione,
    in qualità di O.C.C. sto fornendo l'ausilio richiesto per la redazione di un piano del consumatore. L'istante svolgeva attività di lavoratore autonomo per la quale ha accumulato ingenti debiti tributari, tra i quali ho riscontrato un debito IVA superiore ad € 300.000,00.
    La predetta attività risulta cessata da quasi un decennio.
    Ciò stante il sovra-indebitato ha predisposto un Piano del Consumatore riferito ai rapporti finanziari contratti per soddisfare esclusivamente esigenze personali e familiari, escludendo totalmente i debiti tributari sopra riportati.
    Ci si chiede se un piano siffatto, alla luce della recente sentenza della Cassazione, n°1869, considerata l'impossibilità del ricorrente di accedere ad un accordo del debitore stante l'acclarata impossibilità di ristorare integralmente il debito IVA, possa soddisfare i requisiti previsti dalla legge 3/2012, in particolare quello indicato al comma 3 dell'art.12-bis.

    Ringrazio anticipatamente per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/07/2017 19:44

      RE: Consumatore ed IVA

      Come è noto, Cass. n. 1869 del 2016, ha statuito che "ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012."
      In sostanza se il debitore ha debiti per IVA conseguenti alla sua attività professionale non può accedere al piano del consumatore, ma nel caso si dice che sono passati quasi dieci anni dalla cessazione dell'attività. Si può sostenere che il credito IVA è prescritto? Bisognerebbe vedere in concreto per valutare l'effettivo tempo decorso, visto che siamo al limite dei dieci anni, se ci sono state eventuali interruzioni, ecc. Se tale credito fosse prescritto, propenderemmo per la possibilità di accedere al piano, precisando nella richiesta che il debito Iva non viene preso in considerazione in quanto il debitore intende eccepirne la estinzione per prescrizione qualora l'Ufficio avanzasse pretese; se non è prescritto escluderemmo la possibilità del ricorso alla procedura indicata.
      Zucchetti SG srl
      • Giovanni Ievolella

        Benevento
        14/11/2017 18:13

        RE: RE: Consumatore ed IVA

        Riallacciandomi alla discussione vi prospetto il seguente quesito:
        I coniugi (in regime di comunione e proprietari di beni immobili)che formulano istanza per accedere alle procedure ex l. 3/2012, avendo sottoscritto fideiussioni bancarie e garanzie ipotecarie, per aperture di credito e mutui vari concessi, da un istituto di credito, ai figli titolari di attività commerciali, poi oggetto di decreti ingiuntivi, atti di precetto e di esecuzione immobiliare, possono essere considerati debitori consumatori?
        Sottolineo che i coniugi non fanno parte ne della società (s.r.l.) ne della ditta individuale, con le quali i figli e la nuora hanno contratto debiti (bancari) in qualità di obbligati principali; non vi è quindi alcuna attinenza con l'attività d'impresa svolta, il loro ruolo è stato unicamente quello di garanti coobbligati sia in linea ipotecaria che chirografaria. Possono, pertanto accedere alla procedura del "Piano del Consumatore"
        Mi scuso per la sinteticità, ma il caso per il quale sono stato nominato risulta alquanto complesso. cordialità
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/11/2017 20:09

          RE: RE: RE: Consumatore ed IVA

          La Cassazione, con sentenza 1 febbraio 2016 n. 1869, ha statuito che "ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012."
          Come si vede, quando la Corte chiarisce che è "consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria", ammette chiaramente la possibilità dell'accesso al piano del consumatore anche per quei debiti derivanti da impegni presi a favore di terzi, quali garanzie o fideiussioni, purché gli stessi non abbiano riflessi in una propria attività d'impresa. In conformità a quanto statuito dalla Corte giustizia UE, sez. VI 19.11.2015 n. 74, per la quale non può essere considerato consumatore il socio di una società che ha contratto un'obbligazione fideiussoria in favore della stessa, in quanto sussisterebbe il suo collegamento funzionale con la società; sarebbe invece qualificabile come consumatore, ad esempio, colui che ha garantito con una fideiussione un debito di un congiunto imprenditore individuale o dell'impresa di cui lo stesso congiunto è socio.
          Tale interpretazione, va comunque ricordato, si discosta da quella fino a quel momento fornita dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla stessa Cassazione (cfr, Cass. 29/11/2011, n.25212) che aveva escluso l'applicabilità della tutela del consumatore quando il contratto di fideiussione era concluso da una persona fisica che non agiva nell'ambito di un'attività professionale, ma a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agiva nell'ambito della sua attività professionale.
          A noi l'ultimo intervento della Corte in precedenza riposrtato sembra convincente.
          Zucchetti Sg srl