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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Procedura composizione della crisi da sovraindebitamento
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Mattia Callegari
Venezia24/08/2016 17:08Procedura composizione della crisi da sovraindebitamento
Buongiorno,
sono stato nominato come professionista con le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 ai fini della redazione della relazione di cui all'art. 14-ter, comma 3 L. 3/2012. Il procedimento dovrebbe essere simile a quello di un concordato preventivo liquidatorio, cioè il debitore mi presenta un piano in cui è prevista la liquidazione dell'attivo ed il pagamento dei creditori secondo l'ordine dei privilegi in un determinato arco temporale, oltre a tutta l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge ed io dovrei scrivere la relazione rispondendo ai punti indicati all'art. 14-ter comma 3. Tutta la documentazione, compresa la mia relazione, sarà depositata dal debitore in Tribunale che con decreto dichiarerà aperta la procedura nominando il liquidatore. E' corretto?
Avrei tuttavia alcuni dubbi:
1) in Tribunale mi hanno fatto sapere che per tali procedure non viene aperto un fascicolo telematico. Come posso quindi comunicare con il Giudice, ad esempio accettare l'incarico? L'unico modo dovrebbe essere quello di depositare le istanze in cartaceo;
2) Quali sono i tempi per predisporre la mia relazione? Non trovo alcuna indicazione in merito e in questo periodo il debitore non ha alcuna protezione contro eventuali azioni individuali dei creditori;
3) Verificando l'attivo del piano potrei avere necessità di nominare un coadiutore, ad esempio un geometra per verificare la congruità delle stime del debitore sulla vendita di eventuali immobili compresi nel patrimonio. Devo fare istanza al Giudice?
4) Fra le verifiche dovrò fare anche un inventario e pertanto nominare uno stimatore per i beni mobili al fine di verificare la congruità dei valori indicati nel piano dal debitore?
5) Il compenso dei professionisti (ad esempio il mio e quello del geometra) devono essere liquidati dal Giudice? In ogni caso dovrò farli inserire nel piano come pagamento di debiti prededucibili, almeno sottoforma di stima se non ancora liquidati. E' corretto?
6) Il mio compenso sarà determinato con le medesime percentuali previste per il compenso del Curatore diminuito del 40%, giusto? Lo liquiderà il Giudice? Quando? A seguito dell'apertura della procedura suppongo. Essendo pagato in prededuzione e previsto nel piano dovrebbe essere fra i primi debiti soddisfatti;
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Mattia Callegari-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/08/2016 11:09RE: Procedura composizione della crisi da sovraindebitamento
La sua impostazione è corretta, con l'unica precisazione che la procedura di liquidazione prevista dall'art. 14ter legge n. 3 del 2012 più che essere assimilata ad un concordato, è un misto tra concordato e fallimento, anzi va rapportata più a quest'ultima procedura in quanto di questa riproduce, tranne la possibilità della revocatoria, i tratti caratteristici, sebbene molto più semplificati, quali la formazione dello stato passivo, la liquidazione dei beni programmata con un liquidatore, lo spossessamento del debitore, la paralisi delle azioni dei creditori anche se a seguito di provvedimento del giudice, ecc.
Venendo ai suoi questi specifici
1- Se il Tribunale non apre un fascicolo telematico per questa procedura, l'unico modo di interloquire con l'organo giudiziario rimane quello di depositare le istanze in cartaceo.
2-Non è previsto un termine per la redazione della relazione perché questa deve accompagnare la domanda, per cui va redatta nel più breve tempo possibile per consentire la presentazione della domanda completa e far partire gli effetti protettivi per il patrimonio del debitore; compito dell'Organismo è anche quello di dare notizia entro tre giorni all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante di essere stato richiesto di redigere tale relazione di accompagnamento alla domanda di liquidazione.
3-4-5- Per quanto riguarda il contenuto della relazione, bisogna tenere conto che si sta nella fase iniziale e che il suo ruolo è al momento quello di OCC, e non del liquidatore che verrà nominato in seguito e che potrebbe essere anche lo stesso OCC. Il compito di quest'ultimo, quindi, è quello di relazionare su: (i)-le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore; (ii)-le ragioni dell'incapacità di adempiere; (iii)-la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni anteriori; (iv)-la pendenza di impugnazione di atti del debitore da parte di creditori; (v)-completezza e attendibilità della documentazione prodotta. Stime e altre valutazioni competono al liquidatore successivamente. Ciò non esclude che l'OCC possa servirsi di ausiliari, ove necessario, e il decreto ministeriale sui compensi di cui infra al punto 6), precisa che "I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese", e queste vanno quindi nserite tra i debiti da soddisfare in prededuzione.
6- Il compenso per l'OCC nominato dal giudice è regolamentato dal Decr. Min. Giust. del 24 settembre 2014, n. 202, ove sono previsti i vari parametri e il rimborso spese, l'organo competente, ecc.
Zucchetti SG srl .
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Mattia Callegari
Venezia01/09/2016 12:45RE: RE: Procedura composizione della crisi da sovraindebitamento
Il consulente del debitore mi ha informato che quest'ultimo ha poche attività liquidabili (un'autovettura e altri mobili di scarso valore) senza alcun immobile e che con l'attivo realizzato di sicuro non potranno essere pagati tutti e totalmente i creditori privilegiati. Mi ha riferito che vorrebbero proporre la liquidazione del patrimonio soprattutto per accedere all'esdebitazione. Ora mi chiedo: può una persona fisica essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione solo pagando una minima parte dei suoi debiti (i prededucibili ed alcuni privilegiati) e lasciando i creditori chirografari completamente insoddisfatti? Io ritengo che questo non sia possibile. Lo chiedo in quanto in qualità di professionista nominato i sostituzione dell'OCC la mia attività dovrebbe consistere anche nel consigliare e seguire il debitore, pertanto se la mia tesi fosse corretta vorrei consigliarlo di non depositare la documentazione per la liquidazione del patrimonio, visto che così si troverebbe ad indebitarsi ulteriormente nei confronti dei professionisti che lo stanno seguendo in questa fase e che lo seguiranno nella fase liquidatoria senza ottenere esdebitazione alcuna.
Grazie per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/09/2016 17:45RE: RE: RE: Procedura composizione della crisi da sovraindebitamento
Va premesso che l'art. 14terdecies della legge n. 3 del 2012 regola la esdebitazione dei debitori e tra le varie condizioni, alla lett. f) richiede che "siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione", riproducendo in forma positivo lo stesso requisito esposto in forma negativa nel secondo comma dell'art. 142, per il quale "L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali".
Questa disposizione alquanto ambiqua ha creato fin dall'inizio una serie di dubbi, interpretativi, tanto che son dovute intervenire le sezioni unite della Cassazione che, con la sentenza 18.11.2001, n. 24215, hanno statuito che "L'art. 142, comma 2, l.fall. (e quindi anche la lett. f9 dell'art. 14terdecies della l. n. 3 del 2012) deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta; è rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio". Come sdi vede la Corte ha bocciato sì la tesi secondo cui per la concessione del beneficio dell'esdebitazione era necessario che tutti i creditori avessero ricevuto qualcosa, ma non ha dettato criteri precisi lasciando al giudice del caso di stabilire quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per la concessione del beneficio.
La lettura della sentenza è molto istruttiva e utile, ma già la massima che abbiamo riportato evidenzia come non si possa dare una risposta sicura alla sua domanda perché l'esdebitazione del debitore fallibile, come di quello non fallibile, è lasciata ad una valutazione abbastanza, anzi ampiamente discrezionale (e non solo sul punto in esame) del giudice del caso concreto.
Zucchetti SG srl
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Veronica Grazioli
Crema (CR)02/09/2016 16:20RE: RE: RE: RE: Procedura composizione della crisi da sovraindebitamento
Buongiorno
anche io nominata O.C.C. mi sono trovata a dovermi rapportare con una procedura non ancora ben conosciuta e mi affido al vostro prezioso contributo.
Nel mio caso i due debitori ( due imprenditori agricoli marito e moglie) hanno proposto congiuntamente al Tribunale domanda per essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la liquidazione dei loro patrimoni ex art. 14-ter L. 3/2012.
Il ricorso peraltro non comprendeva alcun piano, ma la cosa assurda è che all'apertura delle operazioni di inventario (almeno per verificare la reale sussistenza dei beni che proponevano di liquidare nel ricorso depositato in Tribunale) mi sono sentita rispondere che loro non erano intenzionati a liquidare niente.
Dopo qualche passaggio con i ricorrenti e i professionisti (circa due mesi di trattative e analisi della documentazione ecc), ho relazionato al giudice che il ricorso originario così come proposto ex art. 14-ter L. 3/2012, non era ammissibile per mancata volontà delle parti.
In questo caso, il compenso per l'attività comunque da me svolta in questi mesi in qualità di O.C.C. nominato dal Tribunale, come verrà liquidato? e da chi?
Di fatto la procedura non è stata nemmeno omologata.
Grazie per l'attenzione.
Veronica Grazioli
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/09/2016 10:39RE: RE: RE: RE: RE: Procedura composizione della crisi da sovraindebitamento
In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) , puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, dispone il primo comma dell'art. 14ter della l. n. 3 del 2012, per cui costituisce un ossimoro chiedere una procedura di liquidazione, a norma di detto articolo, e non voler liquidare i propri beni; per cui è facile immaginare che detta procedura non abbia avuto seguito.
Ciò non toglie che lei debba essere pagata per il lavoro svolto e non ci risulta che il d.m. n. 202 del 2014- che ha regolato i compensi per gli OCC, abbia previsto, come invece per il curatore fallimentare, che la procedura non sia completata- sicchè, in tal caso, pensiamo che trovino applicazione i criteri indicati all'art. 15 del citato decreto ministeriale, per il quale "Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessita' delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione". A questa norma seguiono altre che stabiliscono i parametri, tra cui per la liquidazione, l'art. 18, che dispone che il compenso del liquidatore e' determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato, in applicazione dei parametri di cui all'articolo 16, per cui se liquidazione non vi è stta, bisognerà fare riferimento ai criteri generali, che lasciano, come è evidente dalla dizione riportata, ampia discrezionalità a chi deve decidere.
A decidere dovrà essere l'organo che ha provveduto alla nomina.
Zucchetti SG Srl
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Mattia Callegari
Venezia14/09/2016 12:30RE: RE: Procedura composizione della crisi da sovraindebitamento
Buongiorno, io e dei colleghi che si stanno occupando delle procedure di LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO abbiamo ancora un dubbio: un debitore ha presentato domanda di liquidazione del suo patrimonio ex art 14-ter Legge 3 del 2012 e lo stesso è anche socio illimitatamente responsabile di una società di persone. Può accedere alla procedura in questione? Io penso di sì in ogni caso in quanto il fallimento della società di persone comporterebbe il fallimento del socio solo PER ESTENSIONE, pertanto si può affermare che il socio illimitatamente responsabile non è di per sè fallibile. Altri pensano che possa accedervi solo se la società di persone NON ha i requisiti per fallire (dimensioni e impresa commerciale) in quanto se questa è fallibile allora anche il debitore/socio è fallibile e quindi non può accedere alle procedure di cui alla Legge 3 del 2012 come previsto dall'art. 6 c. 1 della medesima legge.
In caso i miei colleghi avessero ragione, ci domandiamo se il professionista nominato necessiti di fare una verifica di fallibilità sulla società di persone partecipata dal debitore. Mi pare ovvio che la risposta dovrebbe essere affermativa.
Mi domando inoltre se nell'ultimo caso prospettato (società di persone fallibile e pertanto debitore che non ha i requisiti per accedere alla procedura liquidatoria) si dovrà procedere al deposito della domanda con la relazione del professionista che indichi al Giudice la mancanza dei requisiti richiesti al debitore per poter accedere alla procedura o sarebbe opportuno informare il debitore, relazionare al Giudice ed eventualmente evitare di depositare la domanda? Quest'ultima strada mi sembra più opportuna in quanto non si farebbe perdere ulteriore tempo al Giudice e si farebbero risparmiare i compensi dei professionisti al debitore.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/09/2016 20:11RE: RE: RE: Procedura composizione della crisi da sovraindebitamento
Premesso che in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni qualora per lui "non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b)" (art. 14ter legge n. 3 del 20012), per cui anche per accedere alla liquidazione è richiesta come condizione di ammissibilità che il debitore non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla citata legge, la possibilità per il socio illimitatamente responsabile di una società di persone di utilizzare la normativa sul sovraindebitamento non è pacificamente riconosciuta. Parte della dottrina, infatti, lo esclude per il fatto che un tale soggetto può essere dichiarato fallito in estensione alla dichiarazione di fallimento della società alla quale partecipa e questa soluzione sembra essere quella più conforme alla lettera della legge. Tuttavia è stato, di contro evidenziato che la disciplina dettata dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 non è alternativa alla esecuzione finalizzata a tutelare i creditori, ma al contrario offre uno strumento per la sistemazione dei debiti e l'esdebitazione a beneficio del debitore ispirandosi ad favor debitoris, mostrato dall'ordinamento, nel momento in cui consente l'accesso alla procedura a "qualsiasi debitore non fallibile".
A noi sembra più convincente questa seconda tesi, e le ragioni che la sostengono escludono anche che si possa riconoscere utilizzabilità da parte del socio solo se la società di persone non ha i requisiti per fallire (dimensioni e impresa commerciale) in quanto la società di persone cui il socio partecipa, anche se priva di personalità giuridica gode comunque di una autonomia patrimoniale che la distingue dal socio, per cui è la condizione di questi che va presa in esame e non quella della società cui appartiene.
In conclusione, a nostro avviso, riteniamo preferibile la tesi che itiene che possano usufruire della procedura di sovraindebitamento anche i soci di società di persone che, pur essendo in astratto assoggettabili alle procedure concorsuali, intendano proporre un accordo ai creditori personali, il cui credito, in altre parole, non derivi dall'esercizio dell'attività d'impresa.
Zucchetti SG srl
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Mattia Callegari
Venezia29/09/2016 18:17RE: Procedura composizione della crisi da sovraindebitamento
Ma il compenso è liquidato dal Giudice sulla base dell'art. 15 commi 3 e 9 della L. 3/2012 o è contrattato dalle parti sempre in base ai criteri indicati nel medesimo articolo? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/09/2016 19:43RE: RE: Procedura composizione della crisi da sovraindebitamento
A nostro avviso il compenso va liquidato dal giudice che ha provveduto alla nomina.
Zucchetti SG srl
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