Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ESDEBITAZIONE NELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE O NEL PIANO DEL CONSUMATORE

  • Francesco Ingenito

    BRINDISI
    16/09/2017 00:21

    ESDEBITAZIONE NELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE O NEL PIANO DEL CONSUMATORE

    Gentilissimi, vorrei porvi questo quesito. L'esdebitazione che, al ricorrere di determinati requisiti previsti dalla legge 3/2012, può essere chiaramente concessa in caso di procedura di liquidazione del patrimonio, invece, in caso di accordo di composizione della crisi o piano del consumatore può essere ugualmente concessa?
    E se non potesse essere concessa, visto che ritengo che la legge la prevede chiaramente solo per la procedura di liquidazione, ciò significa che i debiti anteriori all'apertura della procedura di accordo di composizione o di piano del consumatore, laddove non siano stati del tutto soddisfatti oppure niente affatto soddisfatti, e qualora non si siano nel frattempo prescritti, possono essere nuovamente azionati contro il debitore una volta che sia terminata l'esecuzione dell'accordo o del piano? Ritengo di sì, ma ho rintracciato opinioni discordanti.
    Grazie molte
    • Francesco Ingenito

      BRINDISI
      17/09/2017 12:02

      ESDEBITAZIONE NELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE O NEL PIANO DEL CONSUMATORE

      In particolare, i creditori soddisfatti parzialmente o per nulla soddisfatti, potrebbero ad esempio intervenire (non essendoci stata l'esdebitazione esplicita prevista invece in caso di liquidazione del patrimonio) su eventuali beni sopravvenuti al debitore dopo il termine e l'esecuzione della procedura di accordo di composizione o del piano del consumatore? Grazie in anticipo.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        18/09/2017 18:51

        RE: ESDEBITAZIONE NELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE O NEL PIANO DEL CONSUMATORE

        La legge n. 3 del 2012 introduce tre procedure: l'accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio e tutte e tre, al contrario del procedimento inizialmente introdotto dal legislatore, sono caratterizzate da un momento di apertura del concorso dei creditori e dal determinarsi dell'esdebitazione quale effetto finale dell'esito favorevole della procedura.
        In realtà, lo scopo immediato perseguito dalla legge va individuato proprio nel risanamento della posizione economica del debitore e nella possibilità di un nuovo inizio, per tornare a svolgere un ruolo economico attivo (cd. fresh start), con eliminazione dei debiti pregressi, dato che uno dei motivi che ha spinto il legislatore è stato quello di eliminare la disarmonia con l'imprenditore fallito. Mentre, infatti, in passato la non fallibilità del debitore civile costituiva un indiscutibile beneficio, a seguito alle riforme che nel 2006-2007 che hanno introdotto il procedimento di esdebitazione per il fallito (in sostituzione della vecchia riabilitazione) e la conseguente possibilità di ottenere la liberazione dai debiti residui alla chiusura del fallimento, la non fallibilità creava una disparità di trattamento, rilavante anche sotto il profilo costituzionale, tra gli imprenditori commerciali, che potevano fallire ed essere esdebitati, e i debitori civili, che non fallivano ma mantenevano i loro debiti. Da qui la necessità di creare, in tempi di forte crisi economica e finanziaria, procedure che consentissero anche ai privati non imprenditori e non fallibili sovraindebitati di pagare i creditori nei limiti permessi dalle proprie condizioni con cancellazione dei debiti non soddisfatti al fine di ripartire da zero, ossia di consentire quello che viene chiamata una fresh start.
        Nelle due procedure dell'accordo con i creditori e del piano del consumatore questo effetto è, quindi, implicito nella legge, che si è limitata a ribadire che, come nel concordato, l'accordo o il piano sono vincolanti per tutti i creditori pregressi i quali, quindi, anche se dissenzienti (nell'accordo) devono accontentarsi di ricevere quanto proposto con l'accordo o con il piano omologati. quanto omologato, con conseguente esdebitazione della parte di debito non pagata. In più il legislatore ha anche posto il divieto delle azioni esecutive e cautelari dopo l'omologa, escludendo che nella fase dell'adempimento i creditori possano realizzare coattivamente i loro crediti, né per la parte di credito loro promessa né per quella cancellata.
        Nella liquidazione del patrimonio, che è una procedura più strutturata con tratti che l'avvicinano al fallimento, era necessario regolare espressamente l'esdebitazione, per cui per essa sono richieste oltre alla domanda del debitore, una serie di condizioni, che riecheggiano appunto quelle previste dagli artt. 142 e segg. l. fall. per l'esdebitazione della persona fisica che sia stata dichiarata fallita, ecc.
        Zucchetti Sg srl