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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Crisi da sovraindebitamento
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Giuseppe Tomassoni
pesaro (PU)20/10/2016 16:09Crisi da sovraindebitamento
Buongiorno,
in riferimento ad un tentativo di composizione della crisi relativo a due coniugi, si richiede un cortese confronto in merito ai punti seguenti.
Nel caso in oggetto, è presente un unico immobile (abitazione principale) di proprietà su cui risulta iscritta ipoteca a favore di un istituto di credito ed è stata avviata la relativa procedura esecutiva. La attuali entrate mensili derivano da rapporti di lavoro. Tenuto conto della bassa valutazione dell'immobile, l'obbiettivo degli istanti sarebbe quello di salvaguardare la proprietà dell'abitazione principale e proporre ai creditori una somma mensile pari a circa il 30% del reddito familiare.
Si chiede:
1.Composizione del passivo: parte del passivo è riferibile ad un'attività d'impresa cessata da alcuni anni ed esercitata nella forma di ditta individuale da uno dei coniugi. Il piano del consumatore è quindi da escludere a priori o è ipotizzabile una valutazione, ad esempio, in termini di prevalenza del debito tra la quota relativa alla sfera privata e la quota relativa all'attività d'impresa?
2.Per salvaguardare l'abitazione principale, la proposta prevederebbe che il creditore ipotecario venga soddisfatto integralmente per la parte di credito pari al valore dell'immobile su cui vanta ipoteca (il credito è superiore al valore dell'immobile). Per quanto riguarda gli altri crediti, la convenienza potrebbe derivare dal fatto che la quota mensile proposta eccede il quinto dello stipendio? Vi sono parametri da seguire in termini di durata massima del piano? Dalla diversa durata dipende infatti anche quale diretta conseguenza una diversa soddisfazione dei creditori.
3.Inoltre, in quali termini potrebbe essere preso in considerazione il Tfr maturato ad oggi da parte di uno degli istanti? Il relativo diritto matura infatti al momento di interruzione del rapporto di lavoro e nel caso in oggetto mancano ancora molti anni al pensionamento (che potrebbe essere presumibilmente successivo alla data di conclusione del piano).
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/10/2016 18:34RE: Crisi da sovraindebitamento
1-La lett. b) del secondo comma dell'art. 6 legge n. 3 del 2012 precisa che per consumatore deve intendersi "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". La presenza, nel suo caso di obbligazioni residue della pregressa attività d'impresa, anche se minoritarie rispetto al monte debiti, esclude, quindi, la possibilità di ricorrere al piano del consumatore.
2- Il primo comma dell'art. 7 della stessa legge, trattando dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, pone alcune limitazioni, tra cui quella che riguarda la possibilità di "prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". In ogni caso- aggiunge la norma-, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento"; infine, il piano su cui si fonda l'accordo deve assicurare "il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile (crediti di lavoro, principalmente) e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali".
Nel caso, quindi, l'OCC deve attestare il valore di marcato dell'immobile gravato da ipoteca, come meglio sopra precisato, per consentire, come viene prospettato, il pagamento parziale del creditore ipotecario e la proposta deve prevedere il regolare pagamento dei crediti impignorabili alle relative scadenze e dei tributi indicati, soggetti solo a dilazione. Il legislatore ha, infatti, previsto che il debitore in stato di sovraindebitamento possa proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che preveda la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, per cui la proposta di accordo può avere qualunque contenuto e carattere dilatorio o esdebitatorio o può cumulare entrambe queste soluzioni, purchè, come detto, sia sempre assicurato il pagamento integrale di quei crediti citati che sono solo dilazionabili Di conseguenza non sono previsti limiti di durata dei pagamenti, che possono essere dilazionati anche su un periodo di tempo molto lungo, purchè, ai fini della fattibilità, vi sia un equilibrio tra le rate periodiche dei debiti da pagare e il flusso delle entrate del soggetto.
3-Il Tfr diventa esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro per cui pur essendo cedibile, data la sua natura retributiva e non previdenziale, può entrare nell'accordo come cessione di credito futuro, seppur difficilmente quantificabile.
Zucchetti SG srl
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