Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accordo di composizione della crisi -> pagamento privilegiati.

  • Chiara Conte

    Fossò (VE)
    12/07/2022 10:54

    Accordo di composizione della crisi -> pagamento privilegiati.

    Buongiorno,
    avrei bisogno di una delucidazione in quanto mi sto confrontando con alcuni colleghi e siamo di pareri discordanti.
    Io sostengo che se un creditore privilegiato mobiliare nel caso di liquidazione del patrimonio venisse soddisfatto al 100%, non può lo stesso creditore in ipotesi di Accordo essere soddisfatto per il 30% in modo da lasciare liquidità per i chirografari che prenderebbero il 25%. (art. 7 c. 1 L.3/2012).
    E' giusta la mia impostazione?
    Grazie per il cortese riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/07/2022 20:38

      RE: Accordo di composizione della crisi -> pagamento privilegiati.

      Lei richiama l'art. 7, co. 1 l. n. 3 del 2012 e proprio lì è la risposta alla sua domanda nella parte in cui la norma dispone che "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Questo significa che i creditori privilegiati (come quelli ipotecari e pignoratizi) vanno pagati per intero, tuttavia è possibile pagarli parzialmente nei limiti di capienza sui beni oggetto del privilegio sulla base del valore ricavabile in sede di liquidazione dai beni interessati attestato dall'OCC, di modo che al creditore privilegiato in questione può essere proposto il pagamento del 30% solo ove il valore del o dei beni sui quali insiste il privilegio (quindi tutti i beni mobili in caso di privilegio generale), attestato dall'OCC, consenta il pagamento per un importo non superiore a detta percentuale, nel mentre se, come lei dice, tale valore permette il pagamento del 100% in caso di liquidazione e questo dato è attestato dall'OCC, il giudice non potrà fissare l'udienza di cui all'art. 10 per dar corso al procedimento in quanto la proposta non soddisfa i requisiti di cui all'art. 7.
      Zucchetti SG srl