Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

notifica sentenza di apertura liquidazione controllata ex art. 270 c.4

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    04/01/2023 22:52

    notifica sentenza di apertura liquidazione controllata ex art. 270 c.4

    Qual è la forma corretta di notifica della sentenza di apertura di liquidazione controllata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, come prevista dall'art. 270 c. 4?
    E' sufficiente la comunicazione della sentenza tramite pec alla pec del creditore/debitore o tramite raccomandata qualora persona fisica?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/01/2023 19:56

      RE: notifica sentenza di apertura liquidazione controllata ex art. 270 c.4

      Il comma quarto dell'art. 270 attribuisce al liquidatore il compito di provvedere all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del ministero giustizia e di procedere alla trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati, e poi aggiunge "la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione". L'interpunzione di un punto e virgola dopo il primo periodo e la mancanza di un nuovo soggetto che regga il secondo periodo fa capire che anche a queste ultime incombenze debba provvedere il liquidatore . L'uso del termine notifica utilizzato dalla norma, a differenza di quello di comunicazione di cui parla l'art.200 per la comunicazione ai creditori e aventi diritto su beni acquisiti alla liquidazione giudiziale, fa intendere che debba trattarsi di una rituale notifica ai sensi degli artt. 137 e segg. cpc;.
      Nella relazione al dlgs n. 14 del 2019 si precisa che la notifica va effettuata mediate strumenti telematici, tuttavia questa precisazione non risulta dalla norma- che è esattamente riprodotta nelle attuale versione del CCII- e l'art. 10 che tratta delle modalità telematiche dei rapporti tenuti dagli organi dele procedure fa riferimento alle "comunicazioni" e non alle notifiche che probabilmente è richiesta in considerazione del fatto che, potendo essere assoggettati alla liquidazione debitori non imprenditori, manca uno strumento, quale il registro delle imprese, idoneo a rendere conoscibile agli interessati l'apertura della liqui-dazione. Ciò nonostante, considerata la antieconomicità dello strumento della formale notifica, riteniamo che ove risulti un indirizzo di posta elettronica di creditori e terzi, il liquidatore possa adempiere a tale incombente mediante una comunicazione via Pec.
      Zucchetti SG srl