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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Piano del consumatore
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Daniela D'Agata
Spoleto (PG)09/11/2016 14:16Piano del consumatore
Buongiorno.
In merito alla legge sul sovraindebitamento, io avrei i seguenti quesiti da sottoporVi:
1) Nel piano del consumatore deve essere rispettata la par condicio creditorum oppure il soddisfacimento può essere diverso a seconda dei casi (al creditore ipotecario nei limiti del misura non inferiore a quella realizzabile dalla vendita del bene ipotecato sul mercato, al professionista il 100%, etcc…)?
2) Tra i presupposti di ammissibilità del piano del consumatore vi è la previsione di pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo a valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (in base all'art. 7 L.3/2012): a vostro avviso è attestabile da un O.C.C. un piano che ad un istituto di credito ipotecario creditore di un consumatore per €.350.000,00 e garantito dalle fideiussioni dei genitori del consumatore, venga proposto il pagamento per soli €.150.000,00, importo corrispondente al valore di mercato attuale dell'immobile, risultante da perizia giurata di un professionista? Si precisa che la proposta viene formulata sulla base delle risorse reddituali del consumatore, venute meno le quali i genitori garantirebbero comunque l'impegno prestato dal figlio.
Nell'ipotesi che detto piano venisse attestato dall'O.C.C., trattandosi di un piano del consumatore, il creditore ipotecario non deve esprimere il voto su tale proposta, ma in sede di udienza ritengo che proverà a condizionare negativamente il parere del Giudice.
Se il piano quindi non venisse omologato, quali sarebbero le conseguenze per l'O.C.C.?
3) Nel caso in cui tra i creditori ci fosse anche Equitalia e nel piano il consumatore proponesse il pagamento ad Equitalia della sola sorte, stralciando interessi, sanzioni ed aggi, a vostra avviso è attestabile da parte di un O.C.C.?
Rimanendo in attesa di un Vostro gentile riscontro, invio distinti saluti.
Daniela D'Agata
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/11/2016 20:22RE: Piano del consumatore
1-Tanto la proposta di accordo di risanamento che il piano del consumatore devono essere idonei ad assicurare:
a) il regolare pagamento dei crediti impignorabili;
b) il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'Iva e delle ritenute operate e non versate;
c) il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché previsto in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione, tenendo conto del valore di mercato, come attestato dall'organismo di composizione della crisi, e della collocazione preferenziale del credito.
Quest'ultimo principio presuppone, a nostro avviso, che vada seguito l'ordine dei privilegi, cui si può appunto ovviare in presenza di incapienza attestata come detto; la legge non richiama il principio della par condicio, che è cosa diversa dal rispetto delle cause di prelazione in quanto si riferisce all'eguale trattamento che deve essere fatto ai creditori che si trovano nella stessa posizione, per cui opera prevalentemente per i creditori chirografari. Questo aspetto, tuttavia è uno dei più controversi fin dalla emanazione della norma perché vi è chi ritiene- a nostro parere sovrapponendo i due concetti del rispetto della causa di prelazione e di parità di trattamento – che il debitore abbia libertà di differenziare anche trattamento dei crediti prelatizi (Cfr. Trib. Ascoli Piceno 4.4.2014 in ww.ilcaso.it).
2-L'OCC può attestare che il creditore ipotecario può essere soddisfatto in via ipotecaria solo nella misura di euro 150.000 su un credito di 350.000 qualora effettivamente risulti che il valore di mercato del bene ipotecato non sia superiore ad euro 150.000. Ovviamnete l'OCC si può avvalere di una stima di un esperto- Certamente il creditore ipotecario può partecipare all'udienza per far valere le sue ragioni e può anche accadere che il piano non venga omologato; in tal caso l'OCC non risponde di nulla se ha effettuato correttamente il suo lavoro, ossia se ha fatto le dovute ricerche, se la stima utilizzata è ben argomentata e coerente e non presenta vizi logici, ecc.
3-Avremmo dei dubbi perché, a parte quanto già detto per Iva e ritenute non versate, che sono solo dilazionabili, gli altri tributi sono in linea di massima privilegiati, per cui vale quanto sub c). A meno che non si segua la tesi più liberista accennata.
Zucchetti SG srl
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