Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

COMPETENZA TRIBUNALE SOVRAINDATENTO

  • Valerio Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    31/10/2017 09:56

    COMPETENZA TRIBUNALE SOVRAINDATENTO

    Buongiorno, sottopongo alla vostra autorevole opinione la seguente situazione.
    Viene nominato il professionista deputato a svolgere le funzioni di occ ai sensi dell'art. 15 comma 9 dal Tribunale del luogo di residenza del ricorrente (non essendo ancora stato istituito l'occ). Successivamente e prima del deposito della proposta il ricorrente cambia residenza trasferendola nella circoscrizione di un altro Tribunale.
    Secondo voi il fatto di essersi incardinata una procedura seppur solo di nomina del professionista in un Tribunale ha come conseguenza che il Tribunale di riferimento rimane lo stesso o il suddetto cambio di residenza determina l'incompetenza del Tribunale nel caso di presentazione presso lo stesso della relativa proposta?
    Nel caso la situazione è sanabile con un ulteriore cambio di residenza per tornare nella circoscrizione del Tribunale iniziale?
    Grazie in anticipo
    Valerio Bruni
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/11/2017 16:48

      RE: COMPETENZA TRIBUNALE SOVRAINDATENTO

      Non ci risultano precedenti specifici in materia. A nostro avviso la competenza va radicata al momento della presentazione della proposta di accordo presso il tribunale competente, come indicato dall'art. 9 l. n. 3 del 2012, unitamente alla documentazione a corredo, in quanto è con tale deposito che si apre la procedura. La richiesta di nomina dell'Occ al tribunale, peraltro possibile solo in via transitoria, è solo propedeutica alla presentazione della domanda, che è sempre rapportabile al debitore sovraindebitato, sebbene formulata con la collaborazione dell'organismo, che è privo della legittimazione per attivare alcuna procedura, dato che agisce su mandato del soggetto sovraindebitato che soddisfa le condizioni per accedere a una delle procedure regolate dalla legge.
      Se la competenza si radica con la presentazione della proposta, questa dovrebbe essere presentata al tribunale nella cui circoscrizione è residente il debitore al momento della presentazione. Usiamo il condizionale perché, sebbene la legge sul sovraindebitamento nulla dica a proposito del trasferimento della residenza o della sede nell'imminenza della presentazione della domanda, potrebbe ritenersi applicabile, per analogia di ratio, alla procedura in esame il principio adottato in ambito fallimentare dal secondo comma dell'art. 9, per il quale "il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza"; invero, l'irrilevanza del trasferimento della sede nel corso dell'ultimo anno è stata prevista per evitare che il debitore si scelga il giudice ritenuto a lui più favorevole, e la stessa esigenza di evitare o scoraggiare fenomeni di forum shopping ricorre anche nelle procedure di sovraindebitamento.
      Se si segue questa tesi, lo spostamento della residenza del debitore, se avvenuto nell'ultimo anno, potrebbe risultare irrilevante ai fini della competenza, che resterebbe radicata presso il tribunale nel cui circondario si trovava la precedente residenza, indipendentemente dalla richiesta di nomina dell'occ.
      Zucchetti SG srl
      • Giovanni Brusi

        Cesena (FC)
        24/10/2023 09:55

        RE: RE: COMPETENZA TRIBUNALE SOVRAINDATENTO

        Buongiorno, nel caso previsto dalla collega, ....Gestore della Crisi nominato dall'Occ competente territorialmente in cui, successivamente e prima del deposito in Tribunale della proposta, il ricorrente debitore cambia residenza trasferendola nella circoscrizione di un altro Tribunale...
        pongo alla sempre competenza degli esperti di Fallco, ulteriori riflessioni e quesiti.
        In primis con l'introduzione del nuovo CCII e di quanto previsto agli art. 27 e art. 28, non viene data soluzione definitiva al caso, ma vengono comunque meglio specificati gli ambiti territoriali di competenza, con l'indicazione del centro degli interessi principali del debitore (comi), quale elemento discriminante.
        Da ciò due considerazioni: la prima è quella di verificare da parte del Gestore, se il cambio di residenza sia corrispondente con lo spostamento del centro di interessi del debitore, valutando l'esistenza o meno del cosidetto Forum Shopping, in ipotesi di strumentalità del cambio di residenza del debitore.
        La seconda considerazione, più pratica, è quella dell'ipotesi che il Gestore nominato, abbia già fatto richiesta al GD, dell'accesso alle banche dati, ricevendo un RG dal Tribunale di autorizzazione. Ulteriore situazione di limbo, ove il Gestore assume, a parere dello scrivente, una funzione a metà strada fra una nominale giudiziale e di Mandato.
        Stante le criticità del caso, mi permetto due possibili soluzioni al verificarsi del caso come sopra esposto. 1) dare continuità di mandato al Gestore nominato, considerando anche il Regolamento dell'organismo, 2) Ricominciare tutta la procedura/domanda ex novo dopo rinuncia al mandato del vecchio Gestore.
        Ringrazio per l'attenzione e nel caso, confronto. Dott. Giovanni Brusi
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/10/2023 18:03

          RE: RE: RE: COMPETENZA TRIBUNALE SOVRAINDATENTO

          Il nuovo codice, oltre a meglio dettagliare i criteri di identificazione del centro degli interessi principali di cui all'art. 27, con le precisazioni di cui all'art. 28, contiene una importante innovazione tra le disposizioni di carattere generale in materia di composizione ella crisi da sovraindebitamento, ossia l'art. 65 il cui secondo comma precisa che "Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili", e quindi anche le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 contenute nel Titolo III. Di modo che, quando 68 per il piano del consumatore, l'art. 76 per il concordato minore e l268 prevedono che le relative domande si presentano al tribunale competente ai sensi dell'art. 27, co. 2, il richiamo comprende implicitamente anche l'applicazione dell'art. 28.
          Per il resto, ribadito che la competenza si radica con la presentazione della proposta, questa deve essere presentata al tribunale nella cui circoscrizione è residente il debitore al momento della presentazione, tenendo presente, in applicazione dell'art. 28, che Il trasferimento della residenza non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento.
          Venendo, dopo queste premesse al caso di specie, il gestore deve verificare non tanto se il cambio di residenza sia corrispondente con lo spostamento del centro di interessi del debitore, giacchè il criterio della residenza entra in ballo per la persona fisica non esercente attività di impresa ( art. 27, co. 3 lett. b) ma quando il cambio di residenza è avvenuto; se questo è stato fatto nell'ultimo anno la competenza rimane fissata avanti al tribunale della precedente residenza, come, se abbiamo ben capito, è avvenuto nella specie.
          Zucchetti Sg srl