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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Trattamento assengi di mantenimento ex coniuge
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Barbara Bocchio
Calcinato (BS)22/02/2022 11:14Trattamento assengi di mantenimento ex coniuge
Buongiorno,
devo presentare una relazione particolareggiata per una liquidazione del patrimonio.
Il debitore ha debiti dati da arretrati per assegni di mantenimento nei confronti del figlio e della ex moglie (atto di precetto ed intervento esecuzione immobiliare).
1) i crediti antecedenti: conferma che gli stessi debbano essere trattatati come gli altri creditori e pertanto ammessi al privilegio per gli ultimi tre mesi ai sensi dell'art. all'art. 2751 n. 4 c.c. e per i mesi restanti al chirografo;
2) i crediti sorti nel corso della procedura: conferma che gli stessi debbano essere inseriti tra le spese mensili. Nel caso in cui il soggetto non abbia reddito e intenda richiedere al Tribunale compente la rimodulazione degli assegni si chiede se si possa tenere conto dell'assegno rivisto.
3) Conferma che alla fine della procedura di liquidazione, anche a seguito di pagamento parziale a seguito di riparto, non opererà l'esedebitazione.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Dott.ssa Bocchio Barbara-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/02/2022 20:12RE: Trattamento assengi di mantenimento ex coniuge
I crediti anteriori per assegni di mantenimento nei confronti del figlio e della ex moglie vanno trattati come gli altri creditori e possono partecipare al passivo con la collocazione da lei indicata.
I ratei successivi, pur risalendo al medesimo provvedimento di separazione o divorzio antecedente al fallimento non costituiscono crediti concorsuali in quanto si traducono in prestazioni autonome che vengono ad esistenza dopo il fallimento, ma non rientrano neanche tra i crediti prededucibili per la loro estraneità all'attività e alle funzioni del fallimento; trattasi in sostanza di un debito personale che il sovraindebitato si trova nella impossibilità di corrisponderli, così come il fallito in quanto i suoi beni sono tuti messi a disposizione dei creditori (salvo a vedere i riflessi penalistici in cui si chiede una prova più rigorosa) e a cui non è tenuto a provvedere la procedura.
Questa, tuttavia può essere coinvolta giacchè, se il sovraindebitato dispone di stipendi, pensioni o altri redditi, questi a norma del comma sesto dell'art. 14 ter l. n. 3 del 2012, possono essere trattenuti dal percipiente "nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; pertanto il giudice nell'indicare la quota a disposizione del sovraindebitato, così come il giudice delegato al fallimento a norma dell'art. 46 l. fall., deve tenere conto anche del mantenimento cui l'obbligato è tenuto verso la moglie e il figlio.
In questa ottica può essere utile al soggetto in questione chiedere una riduzione dell'assegno di mantenimento per adeguarlo alla nuova situazione, ma fin quando il giudice non si pronuncia, non si può tenere conto della rchiesta fatta.
Quanto all'esdebitazione , il comma terzo dell'art.14 terdecies stabilisce chiaramente che "l'esdebitazione non opera "per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari".
Zucchetti SG srl
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