Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Pignoramento mobiliare - pignoramento del quinto dello stipendio procedura sovraindebitamento

  • Moira Cervato

    Vicenza
    12/12/2017 14:01

    Pignoramento mobiliare - pignoramento del quinto dello stipendio procedura sovraindebitamento

    Premesso che nell'accordo da sovra indebitamento la sospensione delle procedure esecutive e cautelari non segue automaticamente alla presentazione della domanda, ma è necessario un provvedimento del giudice, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 10 legge n. 3 del 2012, per il quale, il giudice, con il decreto che fissa l'udienza, " … c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili" Dal testo della legge si deduce che il giudice non abbia margini di discrezionalità e che debba disporre detta sospensione nel momento in cui, ritenute sussistenti le condizioni per procedere, fissa l'udienza pe l'omologa; a differenza di quanto avviene nel piano del consumatore per il quale il secondo comma dell'art. 12 bis stabilisce che "quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo".
    Poi segue al comma 3, in cui: Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
    Ad ogni modo nell'uno come nell'altro caso, il divieto di iniziare e proseguire procedure esecutive riguarda il futuro, ma non comporta l'estinzione del pignoramento e la invalidazione di quanto fatto fino a quel momento, bensì la sola improcedibilità che si sostanzia in una forma di sospensione del pignoramento che lascia intatti gli effetti dell'esecuzione fino a quel momento verificatisi.
    Il caso che sto esaminando, in qualità di gestore, riguarda un accordo dove l'assegnazione delle somme è già avvenuta con decreto del giudice delle esecuzioni mobiliari, che ha previsto, fino a concorrenza di una somma complessiva, il pignoramento del quinto dello stipendio, che in piccola parte è già avvenuta, con prelievi mensili da maggio 2017 di circa 200/300 euro.
    La mia domanda quindi è la seguente:
    a) È corretto, ovviamente, considerare che quanto incassato dal creditore esecutante rimanga incamerato perché già disposto ed avvenuto con pagamento da parte del datore del lavoro che ha corrisposto, direttamente al creditore, l'importo pari al quinto dello stipendio? Quindi, il creditore andrà esposto per l'ammontare del suo credito, ma dedotto quanto incassato?
    b) Dal momento del deposito del ricorso e fino a quanto il decreto di omologa non diventi definitivo, perché passato in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 legge n. 3 del 2012, il giudice, con il decreto che fissa l'udienza, " … c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore? Pertanto, gli effetti dell'assegnazione rimangono sospesi dal momento del deposito e fino al decreto di omologa divenuto definitivo?
    c) Gli effetti dell'assegnazione rimangono fermi nei confronti del terzo assegnatario? Pertanto, nel piano, e per la relativa durata, vanno previsti pagamenti a favore del terzo assegnatario pari all'importo del quinto dello stipendio, pur trattandosi comunque di un credito futuro che matura man mano che il debitore percepisce il suo stipendio di lavoratore dipendente e fino a quando e se lavora? Da ciò consegue, che per il terzo assegnatario, quindi, è consigliabile anche prevedere una classe distinta perché diverso sarà il suo trattamento rispetto agli altri creditori chirografari?
    d) Al termine dell'accordo e quindi quando i pagamenti previsti nel piano sono adempiuti, il terzo assegnatario continua ad incassare la somma spettante ed assegnata e corrispondente al quinto dello stipendio?
    Grazie in anticipo.
    Distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/12/2017 11:39

      RE: Pignoramento mobiliare - pignoramento del quinto dello stipendio procedura sovraindebitamento

      Posto che l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. È a quest'ultimo momento, pertanto, che occorre fare riferimento, in caso apertura della procedura di accordo da parte del debitore assoggettato ad esecuzione, per stabilire se sono dovuti o non i successivi pagamenti, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'assegnazione abbia avuto luogo in epoca anteriore.
      Muovendo da questa premessa e, posto che, come lei giustamente ricorda, a norma del secondo comma dell'art. 10 della legge n. 3 del 2012, la sospensione delle procedure esecutive e cautelari non segue automaticamente alla presentazione della domanda, ma disposta dal giudice con il decreto che apre la procedura, i pagamenti in attuazione dell'assegnazione fatti antecedentemente a tale provvedimento rimangono acquisiti al creditore procedente, nel mentre rimangono bloccati i pagamenti successivi.
      Nel frattempo, a nostro avviso, il datore di lavoro deve corrispondere il quinto che dava al creditore del suo dipendente direttamente a questi in quanto tale somma entra a far parte del patrimonio utilizzabile per l'adempimento dell'accordo (cfr. art. 13 comma 1), che una volta concluso porta alla esdebitazione e, quindi, anche il creditore procedente non potrà pretendere nulla più di quanto ricevuto sulla base del credito residuo al momento del blocco dei pagamenti; se, invece, l'accordo non viene omologato riprende vigore l'esecuzione nel frattempo sospesa e il datore di lavoro riprenderà a versare il quito al terzo creditore fino all'esaurimento del suo credito.
      Zucchetti Sg srl