Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Procedura di cui alla L3/2012 : accordo del debitore

  • Marco Scattolini

    Macerata
    24/03/2022 18:55

    Procedura di cui alla L3/2012 : accordo del debitore

    Vorrei richiedere un Vs contributo sulla seguente casistica.
    All'interno di una procedura di cui alla L 3/2012 sul sovraindebitamento, nello specifico l'accordo del debitore, risulta che tutti i debiti maturati dal soggetto proponente (di molto risalenti) nei confronti rispettivamente di I.NP.S., AG. Entrate, siano da tempo stati "cartellizzati" pertanto confluiti nella posizione dell'Ente di riscossione.

    Ora, poichè l'unico attivo disponibile e liquidabile previsto in accordo riguarda una somma che il debitore dovrà incassare dall'I.N.P.S. quale residuo TFR (all'esito della intervenuta e definitiva ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro del predetto credito) trattasi di attivo mobiliare, sul quale si esercitano i privilegi generali nella loro graduazione, ciò affermo in quanto l'accordo del debitore è una procedura concorsuale che ritengo cui si debba rispettare l'ordine dei privilegi, il mio dubbio è il seguente:
    1) ai fini del voto :
    ritengo di dover individuare e distinguere tre soggetti creditori
    I,N.P.S./AG ENTRATE/AG. RISCOSSIONE ricavando l'importo dovuto dal debitore in favore di ciascuno (seppur tutto fatto oggetto di cartelle esattoriali)

    Ciò fatto, nel mio caso specifico l'attivo disponibile (al netto delle spese di procedura e prededucibili) è sufficiente al pagamento integrale dell'I.N.P.S. (privilegio più elevato in grado) per cui ritengo che l'Ente, in quanto soddisfatto per l'intero, non debba esprimere il voto.

    Il residuo sarebbe destinato all'AG. ENTRATE, la quale sarebbe chiamata al voto in quanto verrebbe soddisfatta solo in misura parziale

    L'Agente della Riscossione invece, i cui crediti relativi alle attività esecutive dovrebbero allocarsi in chirografo (in ogni caso in coda alla posizione della AG ENTRATE) sarebbe integralmente insoddisfatto, se tale impostazione è corretta tale Ente deve essere ammesso al voto?

    Ove tutto ciò sia corretto, l'esecuzione dell'accordo dovrebbe prevedere in ogni caso che il pagamento venga materialmente disposto per l'intero nei confronti dell'Agente della Riscossione, quale delegato all'incasso da parte degli Enti creditori a seguito dell'affidamento dell'attività esecutiva.

    Vi chiedo gentilmente un confronto sulla questione, auspicando di averla illustrata con sufficiente chiarezza.
    Ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti
    Dr. Marco Scattolini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/03/2022 18:52

      RE: Procedura di cui alla L3/2012 : accordo del debitore

      Conveniamo sul presupposto da cui lei muove del rispetto, anche nella procedura di strutturazione dei debiti del sovraindebitato, dell'ordine della graduazione che, benchè non espressamente richiesto, discende sia dalla natura concorsuale del procedimento sia dalla previsione contenuta nel primo comma dell'art. 7 l. n. 3 del 2012, secondo cui secondo cui "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"; se nella procedura in esame va rispettata la regola della falcidia dei privilegiati in senso non peggiorativo rispetto all'alternativa liquidatoria così come previsto per il concordato preventivo dall'attuale art. 160 co. 2 l.f.), va chiaramente rispettato anche l'ordine delle prelazioni. In tal senso si è espresso di recente il Tribunale di Forlì (Trib. Forlì 9 febbraio 2022 - est. Vacca) che in una fattispecie in cui il piano prevedeva il pagamento pro quota dei privilegiati e la collocazione paritetica del residuo credito di costoro con i chirografari, ha dichiarato "inammissibile la proposta di accordo di composizione ex art. 8 l. 3/2012, per carenza di fattibilità giuridica ed economica della stessa, che preveda la distribuzione dell'attivo mobiliare incapiente in misura paritaria tra i creditori chirografari ab origine e privilegiati degradati, senza destinarlo prioritariamente ai creditori privilegiati, così alterando l'ordine delle cause di prelazione".
      Conveniamo, altresì sulla considerazione che, benchè sia unico il soggetto agente individuabile nella figura dell'Agente per la Riscossione, questi è portatore di crediti di natura diversa, assistiti da privilegi diversi, che vanno autonomamente considerati e valutati, ai fini della possibile soddisfazione secondo il loro rispettivo grado.
      Tutto ciò premesso, si ritorna all'attestazione dell'OCC di cui al primo comma dell'art. 7 in precedenza richiamato. E' questi che deve indicare qual è l'attivo mobiliare disponibile e quali crediti privilegiati mobiliari possono essere soddisfatti, e in quale misura, con l'attivo mobiliare disponibile; i creditori non soddisfatto o per la parte non soddisfatta, vanno degradati al chirografo e come tale possono esprimere il voto, nel mentre non votano, salvo rinuncia alla prelazione, quelli che vengono soddisfatti, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 11 l. n. 3 del 2012.
      In mancanza di tale attestazione i crediti privilegiati andrebbero soddisfatti per l'intero, con la conseguenza della non omologabilità per manifesta e palese non fattibilità del piano.
      Zucchetti Sg srl
      • Marco Scattolini

        Macerata
        29/03/2022 09:13

        RE: RE: Procedura di cui alla L3/2012 : accordo del debitore

        Ringrazio della cortese risposta, aggiungo che nella domanda chiedevo come dovesse gestirsi per il creditore completamente incapiente (AG Riscossione) la questione del voto.
        Infatti nel caso che vi ho sottoposto, il Creditore Inps non dovrebbe votare in quanto privilegiato pagato per intero.
        L'Ag Entrate, privilegiato pagato solo in parte e per il residuo degradato a chirografo ritengo debba pacificamente esprimere il voto.
        Ag Riscossione, invece, il cui credito per lo svolgimento di attività esecutiva è chirografario, non venendo soddisfatta neppure in parte, rappresenta un ostacolo ai fini dell'ammissibilità dell'intera procedura, a meno che, spero concordiate, il debitore non possa agevolarsi di una iniezione di finanza esterna attraverso la quale permettere una soddisfazione, benchè minima, del ceto chirografario.
        Grazie di nuovo, saluti.
        Dr. Marco Scattolini
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/03/2022 20:02

          RE: RE: RE: Procedura di cui alla L3/2012 : accordo del debitore

          Corretto, sempre che, come dicevamo nella precedente risposta, l'OCC attesti che i crediti in questione, tutti muniti di privilegio, possano essere soddisfatti nelle misure da lei indicate, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.
          Esatto quindi che l'Inps, soddisfatto per intero, non partecipi al voto; che l'A. E., pagata parzialmente, vada degradata al chirografo per la parte restante e che partecipi al voto solo per questa parte., nel mentre l'A. Riscossioni, che rimante completamente insoddisfatta, passa al chirografo per l'intero credito, per il quale esprime il voto. Corretto anche che è possibile l'utilizzo di finanza esterna, che non sottostà alla regola del rispetto dell'ordine delle graduazioni.
          Zucchetti SG srl