Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accordo di composizione - Percentuale di approvazione

  • Alessandra Ortali

    FORLI' (FC)
    22/03/2018 16:40

    Accordo di composizione - Percentuale di approvazione

    Sono un Gestore OCC che sta predisponendo un accordo e mi sto ponendo il dubbio se la verifica del 60% venga fatta sulla sorte iniziale del debito o sulla parte del debito stralciata.
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/03/2018 19:39

      RE: Accordo di composizione - Percentuale di approvazione

      Sulla sorte iniziale.
      Zucchetti Sg srl
      • Alessandra Ortali

        FORLI' (FC)
        22/03/2018 20:09

        RE: RE: Accordo di composizione - Percentuale di approvazione

        Però nel caso specifico in cui la banca creditore ipotecario che vanta un credito di Euro 120.000 viene soddisfatta per 80.000, voterà per 40.000 e l'Inps che vanta un credito di 10.000 soddisfatta per 8.000 voterà per 2.000 ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/03/2018 19:37

          RE: RE: RE: Accordo di composizione - Percentuale di approvazione

          Fermo restando che, a norma dell'art. 11 l. n. 3 del 2012, l'accordo del debitore può essere omologato se ottiene il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti effettivi da soddisfare, rimane il problema di stabilire come e per quale importo votano i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
          Questi, se è prevista la soddisfazione integrale dei loro crediti, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Laddove, invece, ne sia prevista la soddisfazione non integrale, ai menzionati creditori deve essere assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (art. 7 legge cit.).
          A questo punto si aprono due strade: se manca questa attestazione i creditori prelatizi devono essere soddisfatti integralmente e, quindi i loro crediti loro crediti non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta; se invece tale attestazione è stata eseguita, riteniamo che, pur mancando bella normativa sul sovraindebitamento una norma simile a quella di cui all'art. 177, co. 3 che equipara ai chirografari l i creditori prelatizi per la parte di credito non capiente, debba operare lo stesso principio in mancanza di altro criterio utilizzabile, sicchè, in questo caso, è corretta la prospettazione di voto da lei fatta .
          Zucchetti Sg srl
          • Ivana Lorella Solidoro

            Casarano (LE)
            08/05/2018 20:23

            RE: RE: RE: RE: Accordo di composizione - Percentuale di approvazione

            Perdonate se continuo tale discussione, ma a proposito di maggioranza vale il criterio delle classi? Voglio dire se nella proposta i creditori sono divisi in due classi: Chirografari e Privilegiati (con stralcio di alcune somme e/o dilazione di altre per cui occorre il voto,la maggioranza va raggiunta in ciascuna classe o basta fare il totale dei creditori ammessi al voto e calcolare il 60%?
            Grazie.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              09/05/2018 20:10

              RE: RE: RE: RE: RE: Accordo di composizione - Percentuale di approvazione

              La legge n. 3 del 2012, pur prevedendo all'art. 7 che i creditori possano essere suddivisi in classi, non ha previsto che queste raggruppino al loro interno crediti con natura giuridica e interessi economici omogenei ( come, invece, dispone l'art. 160, primo comma, lettera c) legge fallimentare) né ha poste altre limitazioni lasciando piena libertà al soggetto sovraindebitato di effettuare l'eventuale divisione dei creditori secondo la propria volontà, seppur si cerchi di sopperire a certe carenze in considerazione della concorsualità che regge la procedura. Inoltre, pur prendendo spunto dalla disciplina sulla votazione nel concordato preventivo per quanto riguarda i limiti del voto dei creditori prelatizi, non ha ripreso il primo comma dell'art. 177, per il quale il concordato, ove siano previste diverse classi di creditori, è approvato quando si raggiunge la maggioranza tra i creditori ammessi al voto e quando la stessa maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi; l'art. 11 l. n. 3 del 2012 richiede soltanto che "l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti"; a fronte di tale norma esplicita deve ritenersi che questa sia l'unica maggiorana necessaria ai fini dell'omologazione.
              Ad ogni modo, anche ammesso che si possa utilizzare lo stesso sistema di cui all'art. 177 co. 1 l.f., la divisione dei creditori in privilegiati non è una classazione in quanto la differenza di trattamento tra le due è la conseguenza della diversa natura dei crediti, ed una di queste categorie non partecipa al voto, salvo rinuncia o per la parte non capiente; inoltre sarebbe una classazione di numero pari del tutto inutile in quanto non si potrebbe mai avere una maggioranza tra classi.
              Zucchetti Sg srl