Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio

  • Luana Berti

    MONDAVIO (PU)
    16/02/2018 12:46

    Liquidazione del patrimonio

    Buongiorno, in seguito a istanza del debitore di conversione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento a liquidazione del patrimonio, la sottoscritta in qualità di Liquidatore vi chiede gentilmente se l'ammontare dello stato passivo deve rimanere alla data di presentazione della proposta di accordo (nel mio caso 30/04/2017 con importi comunicati dai creditori)o rideterminarsi alla data di apertura della procedura di liquidazione (13/02/2018)e pertanto richiedere a ciascun creditore l'ammontare del proprio credito fino a quest'ultima data.
    Ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/02/2018 20:18

      RE: Liquidazione del patrimonio

      Il passivo va determinato alla data della apertura dela procedura di liquidazione, tenendo conto degli effetti maturati a seguito del'accorsdo precedente, ad esempio quanto ad interessi.
      Zucchetti Sg srl
      • Luana Berti

        MONDAVIO (PU)
        20/02/2018 07:56

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio

        Ringrazio della risposta e quindi chiedo conferma che anche se il debito è aumentato e non solo gli interessi deve essere preso in considerazione il passivo alla data di apertura della procedura di liquidazione e non quella di accordo ( esempio il consulente del lavoro o il commercialista che nel frattempo hanno lavorato e quindi il debito è aumentato, deve essere preso in considerazione l'importo aggiornato alla data di liquidazione).
        Cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/02/2018 20:49

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio

          Esatto.
          Zucchetti SG srl
          • Luana Berti

            MONDAVIO (PU)
            16/03/2018 08:47

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio

            Buongiorno, ringrazio per il vostro prezioso contributo ma ho dei dubbi sulla formazione del Progetto di Stato passivo all'interno della stessa procedura di conversione in liquidazione del patrimonio in quanto assodato che i debiti devono essere quantificati alla data di apertura della procedura come valutare:
            1)un debito della Cassa di appartenenza al quale è stato concesso una rateazione di € 6.500,nel frattempo in parte pagato ma con un saldo di € 4.000,00 ancora pendente ma non scaduto alla data di apertura della procedura? Deve essere inserito nello Stato Passivo?
            2)alcuni debiti derivanti da noleggio e/o da leasing inseriti in Proposta di accordo e attestazione nella categoria prededucibili in quanto essenziali per la continuità dell'esercizio della professione ed inseriti per un importo sino alla scadenza del contratto? Si può inserire con la stessa categoria prededucibile ma solo per le rate scadute alla data della procedura?
            3) un finanziamento nel quale il debitore risulta garante con fideiussione ma con pagamenti regolari, va inserito?
            I miei dubbi provengono dal fatto che al debitore è stato dato la possibilità di continuare a svolgere la sua attività e di trattenersi un compenso fisso mensile derivante dai ricavi ottenuti dalla stessa attività e quindi i debiti non scaduti devono essere soddisfatti dalla sua attività e non dalla liquidazione del patrimonio ed inseriti nello Stato Passivo.
            Condividete la mia opinione?
            Ringrazio
            Cordiali saluti

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              16/03/2018 20:34

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio

              Partendo dalla fine, condividiamo la sua opinione che i debiti sorti nel corso dell'esercizio dell'attività svolta dal debitore non debbano essere soddisfatti con il patrimonio da liquidare; anzi, pur prevedendo l'art. 14ter L. n. 3 del 2012 la esclusione dall'attivo liquidabile di "cio' che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice", la procedura di liquidazione attua lo spossessamento dei beni, a simiglianza del fallimento, per cui è da presumere che non siano stati lasciati nella disponibilità del debitore per lo svolgimento della sua attività beni facenti parte dell'attivo da liquidare.
              Come è noto, la legge n. 3/2012, regola alcuni effetti della procedura di liquidazione per i creditori (ad esempio, la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, il blocco degli interessi, come nel fallimento, ecc.), ma non contiene regole analoghe alle norme fallimentari sulla scadenza anticipata dei crediti (cfr. artt. 55, comma 2, e 59 l. fall.), sui crediti condizionali (cfr. artt. 55, 96, 113 e 113-bis l. fall.), sulla trasformazione in crediti pecuniari di quelli non pecuniari (art. 59 l. fall.), sulla compensazione dei debiti con i crediti del fallito (art. 56 l. fall.) e sui diritti dei creditori prelazionari nella ripartizione dell'attivo (cfr. artt. 53, 54 e 111-quater l. fall.), e così via. e proprio le prime due carenze interessano la fattispecie da lei rappresentata di cui ai punti 1 e 3.
              E qui si impone una scelta, ossia applicare la normativa fallimentare in via analogica, nel qual caso il credito sub 1) si considera scaduto alla data della liquidazione e si ammette, e il credito sub 3) lo si ammette con riserva di escussione del debitore principale; oppure escludere l'applicazione analogica, nel qual caso la liquidazione del patrimonio rimane regolata dai principi civilistici generali della responsabilità patrimoniale e della par condicio creditorum e, di conseguenza, il credito della Cassa di appartenenza non può ritenersi scaduto e dovrà essere soddisfatto alle scadenze programmate contrattuali; egualmente il debitore per il credito verso il debitore fideiussore non potendo essere ammesso con riserva di escussione del debitore principale, dovrà essere ammesso in via pura e semplice debito da fideiussione.
              A nostro avviso è più corretta questa seconda alternativa in quanto la normativa fallimentare sulla scadenza anticipata dei crediti e sull'ammissione con riserva ha carattere eccezionale, come tale non estensibile in via analogica a fattispecie diverse da quella per cui è emanata, e, comunque, il legislatore del 2012 ha previsto alcuni effetti della liquidazione con norme simili a quelle fallimentari dimostrando di voler regolamentare soltanto queste situazioni in modo conforme a quelle fallimentari. ma questa è una niostra opinione che sicuramente rende più complicato il tutto.
              Considerazioni simili valgono anche per la fattispecie sub 2), dato che nella legge n. 3 del 2012 è del tutto assente la regolamentazione degli effetti della procedura sui rapporti giuridici preesistenti, per cui se si ritengono applicabili gli artt. 72 e 72quater il credito per leasing va ammesso come se si trattasse di fallimento, nel mentre se si segue la tesi da noi preferita della impossibilità di ricorrere alla analogia- analogamente peraltro a quanto si riteneva in materia di concordato preventivo, prima dell'introduzione dell'art. 169-bis l. fall.- si deve ritenere che i rapporti giuridici proseguano in capo al liquidatore e che di questa situazione si deve tener conto all'atto della liquidazione.
              Zucchetti SG srl