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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Start-Up Innovativa permanenza requisiti iscrizione Sezione Speciale
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Ernesto Gussoni
Gallarate (VA)30/06/2020 12:26Start-Up Innovativa permanenza requisiti iscrizione Sezione Speciale
Buongiorno
Mi permetto di richiedere un parere sul seguente caso.
Una Start-Up innovativa costituita a fine 2017 è ad oggi iscritta alla sezione speciale per dichiarazione dell'amministratore che ha attestato la permanenza dei requisiti (spese R&S superiori al 15%). La Start-Up presenta all'OCC istanza di nomina del Gestore per un successivo accesso alla Procedura (di liquidazione del patrimonio) Il ricorso è ancora da depositare
La Start-Up depositerebbe a fine luglio il bilancio 2019 approvato a fine giugno, ma l'amministratore non potrà presentare più alcuna dichiarazione che attesti la permanenze dei requisiti (spese R&S 15%) che invero nel 2019 non sarebbero nemmeno stati ottenuti.
Al momento del deposito del Ricorso con la Relazione Particolareggiata, se presentato entro fine luglio la Start-Up avrebbe però ancora (!) i requisiti che verrebbero meno solo con la cancellazione dalla sezione speciale
Ma è proprio solo così in conseguenza della verifica del rispetto di un aspetto amministrativo-formale o dovrebbe esserne verificata la sostanza ?
Ma "Chi" poi potrebbe o dovrebbe acclamare la perdita dei requisiti ?
Il Gestore potrebbe (deve ?) rilevare questi particolari ma al momento della Relazione sono poi invero solo latenti
E questi requisiti, per la validità della Procedura, devono sussistere alla data di presentazione del Ricorso o devono sussistere anche alla data del provvedimento che definisce il procedimento ?
Può in merito avere conseguenza il recente Decreto Rilancio dove art 38 dove viene previsto che "Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative è prorogato di 12 mesi" …questa norma ha applicazione da quando ?
Ed infine, se con la Liquidazione, de facto, si cessa l'attività, il venir meno dei requisiti della Start_up si configurerebbero comunque e ben prima dei quattro anni (o cinque !?)
Quindi ancorchè dichiarata aperta già oggi si dovrebbe ipotizzare che la procedura verrebbe poi comunque convertita in Fallimento ?
Grazie delle preziose risposte che potrete dedicarmi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/06/2020 19:11RE: Start-Up Innovativa permanenza requisiti iscrizione Sezione Speciale
Ai sensi del dl. n. 179/2012, conv. in l. 221/2012 alcune imprese che portano avanti attività tecnologiche o comunque innovative, possano essere definite strat up innovative e godere di vantaggi fiscali ed agevolazioni rispetto alle altre imprese di diversa natura nonché, per quanto qui interessa, della possibilità di accedere, se versano in una situazione di sovraindebitamento alle procedure della l. n. 3 del 2012 indipendentemente dai requisiti dimensionali. Dette imprese sono quindi sottratte al fallimento, in quanto considerate soggetti non fallibili, "tenuto conto dell'elevato tasso di rischio d'impresa collegato all'investimento in attività ad alto livello d'innovazione".
Oltre alla situazione di sovraidebitamento (esistenza di un rilevante squilibrio tra le risorse prontamente liquidabili ed il debito da onorare) e dei normali requisiti previsti per altre imprese (ad esempio la mancanza di compimento di atti di frode) è necessario che la start up innovativa sia regolarmente iscritta presso l'elenco speciale delle startup innovative.
Sulla sussistenza di questi requisiti deve pronunciarsi, in prima battuta l'OCC nella relazione accompagnatoria della domanda, sebbene il requisito della iscrizione non figuri tra quelli indicati espressamente nel terzo comma dell'art.14ter; si tratta, infatti di un requisito di ammisibilità, come ad esempio la non fallibilità dei normali imprendiotri che accedono ad una procedura di sovraindebitamento, per cui rientra nella compentenza dell'OCC, dire se ricorrono le condizioni soggettive pe rl'ammissione. In un secondo momento la valutazione della sussistenza dei requisiti viene svolta dal giudice al momento della ammissione (art. 14 quinquies), e tanto ulteriormente evidenzia il contenuto della relazione dell'OCC, che deve offrire al giudice gli elementi per giudicare.
Una volta ammessa alla procedura di liquidazione, il problema dellal0'ulteriore mantenimento dei requisiti viene meno, perché si sta parlando di una procedura liquidatoria attraverso la quale viene liquidato il patrimonio del debitore per pagare i creditori a mezzo di un liquidatore.
Quanto all'art. 38 del decreto rilancio, proprio ieri 29.6.2020 è stata emanata dal MISE la circolare n. 3724 che illustra le novità introdotte dall'art. 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), con cui viene chiarito che "alla luce del chiaro disposto contenuto nell'ultimo periodo del comma 5 del citato art. 38, l'eccezionale proroga di 12 mesi dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riconosciuto alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020 (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, così come richiesto dall'art. 25 del DL n. 179/2012, conv. in l. 221/2012) non dà diritto alle stesse di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti, di cui all'art. 18 della l. n. 580/1993, né parimenti dà diritto alla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali, che, al momento per quanto di competenza di questa amministrazione, attengono agli sgravi fiscali previsti dal decreto 7 maggio 2019 di attuazione delle norme disciplinate dall'art. 29 d.l. n. 179/2012 per le start-up innovative e dall'art. 4 del d.l. n. 3/2015 per le PMI innovative, e agli incentivi fiscali in "de minimis" previsti dall'art. 38, commi 7 e 8 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in GU n. 128/2020. Ne consegue, pertanto, che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell'esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al già citato art.18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale".
Stante il tenore del comma 5 dell'art. 38, sembra di capire, per quanto qui di interesse (che non riguarda le questioni fiscali), che, poiché la esclusione dalla fallibilità dura fin quando rimane l'iscrizione e comunque fino al quinto anno dalla nascita dell'impresa (le Startup non possono essere definite tali oltre i 5 anni dalla nascita) questo termine è prorogato di un anno.
Zucchetti SG srl-
Ernesto Gussoni
Gallarate (VA)01/07/2020 10:15RE: RE: Start-Up Innovativa permanenza requisiti iscrizione Sezione Speciale
Mi permetto di tornare su quanto espresso nelle ultime tre righe della risposta.
I disposti dell'art.38 del Decreto Rilancio configurano quindi un maggior termine di permanenza (rimane l'iscrizione) nella sezione speciale.
Ma non mi è chiaro come coniugare in merito la valutazione della permanenza dei requisiti per il mantenimento.
Se il Dl Rilancio intendesse "coprire" per un ulteriore anno gli accadimenti negativi in capo alle Start-Up , questo, ma è una mia interpretazione, dovrebbe comportare che la Start-Up iscritta al 19 maggio, manterrebbe comunque requisiti di mantenimento a prescindere dall'averli maturati.
Ad esempio il non aver sostenuto spese di R&S oltre le percentuali richieste "non" dovrebbe impedire - alla data del decorso della norma e per un anno - il mantenimento dello Status !
Ma questa interpretazione, di cui chiedo a Voi un rinnovato parere, deve poi essere "applicata" per il mancato e/o impedito raggiungimento dei requisiti nel solo anno 2020 (?) o, preso letteralmente il contenuto della norma, potrebbe essere comunque applicabile anche per il 2019 (!) laddove al 19 maggio la start-up è comunque iscritta e non ha ancora presentato l'autocertificazione per il possesso dei requisiti !?
Questo impatto sulla verifica della sussistenza dei requisiti mi lascia il dubbio che l'intervento ex art 38 sospenda - se non invero le impedisca - comunque tali valutazioni in questo periodo "speciale".
Buona giornata
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/07/2020 19:34RE: RE: RE: Start-Up Innovativa permanenza requisiti iscrizione Sezione Speciale
Noi abbiamo detto quello che abbiamo capito dalla lettura dell'art. 38 in questione e dalla circolare, il cui testo abbiamo riportato, che per la verità non brilla neanch'essa per chiarezza. Purtroppo si tratta di norme recentissime per cui non esistono precedenti.
A noi è sembrato di capire che, poiché le start up innovative perdono i benefici vari di cui godono se non sono iscritte nella sezione speciale o per la perdita dei requisiti o per il decorso di cinque anni dall'iscrizione, il comma quinto dell'art. 38 abbia voluto dire che le start up risultanti iscritte nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continueranno a mantenere l'iscrizione per un anno anche se non hanno più i requisiti per mantenere l'iscrizione, con le conseguenze fiscali descritte nella circolare.
Zucchetti Sg srl
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