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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Oneri condominiali "movimenti personali"
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Francesco Pellegrino
Arliano (LU)12/12/2022 16:37Oneri condominiali "movimenti personali"
In una procedura di liquidazione del patrimonio, il sovraindebitato era proprietario di un immobile. Il condominio richiede il pagamento degli oneri condominiali per il periodo della procedura 01/03/2018 – 30/04/2020 (data vendita immobile).
Nella richiesta fatta dal condominio, nella rata del 2019 ci sono delle some indicate come "movimenti personali", sono le spese relative al legale per il recupero crediti. E' corretto sottrarre tali spese dall'importo da pagare in prededuzione da parte della procedura?
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/12/2022 17:12RE: Oneri condominiali "movimenti personali"
Troppo generica l'indicazione per dare una risposta centrata. Dovrebbe trattarsi delle spese sostenute dal condominio per il recupero dei canoni, ma bisognerebbe sapere se si tratta di canoni precedenti alla procedura o di quelli successivi e, benchè riferita al 2019 la spesa, quando tale attività del legale è stata svolta, se prima o dopo tale momento e di che attività si è trattata (stragiudiziale, giudizio di cognizione, esecutivo, ecc.)
Sia così gentile da fornirci questi dati. Grazie
Zucchetti Sg srl-
Francesco Pellegrino
Arliano (LU)14/12/2022 12:04RE: RE: Oneri condominiali "movimenti personali"
Il condominio richiede in prededuzione, perché presenti nel rendiconto del periodo post apertura procedura (sono nel rendiconto 2019) le seguenti spese:
- spese per attività stragiudiziale relativa al periodo ante procedura, il progetto di notula è ante procedura, ma il pagamento è stato fatto nel 2019;
- spese per la domanda di ammissione al passivo della liquidazione, queste il condominio ovviamente le ha sostenute dopo l'apertura della procedura.
Se non paga la procedura, il condominio potrà chiedere le somme in solido all'acquirente per l'anno della vendita e l'anno in corso? Se non paga la procedura la domanda di ammissione al passivo la dovrà pagare l'acquirente dell'immobile?
grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/12/2022 18:29RE: RE: RE: Oneri condominiali "movimenti personali"
Le spese di cui al punto1 riguardano attività svolte antecedentemente alla procedura e non funzionali alla stessa, per cui escluderemmo per queste la collocazione in prededuzione.
credito per spese insinuazione al passivo.
Il punto 2 è più controverso. Come abbiamo detto in altre occasioni, dal combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 54 comma 1° l.fall. si ricavano due principi: che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, sono a carico del fallito e che le stesse devono avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono.
Questo per quanto riguarda le spese vive ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, nel mentre le spese del legale- che non sono indispensabili per la partecipazione al concorso potendo il creditore sottoscrivere la domanda personalmente-, non costituiscono- secondo l'interpretazione per la verità risalente della Cassazione- un accessorio del credito ovvero una derivazione necessaria dello stesso, bensì un credito autonomo, sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento e come tale incapace di incidere sulla massa attiva fallimentare.
Questa tesi, però, va incontro alla facile obiezione che, data la natura giurisdizionale del procedimento di verifica, non può impedirsi al creditore di essere assistito da un avvocato qualora egli, in ragione della rilevanza tecnica delle questioni da affrontare, non sia in grado di predisporre autonomamente la domanda, sicchè, in queste condizioni l'intervento del legale diventa non più facoltativo ma necessario e comunque ricollegabile al comportamento del debitore (che non ha pagato) anteriore alla dichiarazione di fallimento. Quest'ultima soluzione è quella più diffusa nella prassi, ed è condivisibile sia perché tutela il creditore, che, diversamente sarebbe costretto a sopportare le spese necessariamente sostenute, sia perché nella rafforzata giurisdizionalizzazione del procedimento attuata con la riforma, la non obbligatorietà della difesa tecnica è una eccezione giustificata dalla presumibile semplicità della domanda che può essere contraddetta dalla realtà del caso concreto, sia perché nei procedimenti ordinari nei quali lo jus postulandi appartiene alla parte personalmente, a questi compete, in caso di vittoria, la ripetizione delle spese di causa, compresi diritti ed onorari, qualora si sia servito di un legale.
In tal modo, non si generalizza il rimborso delle spese del legale, ma si lascia al giudice la possibilità di vagliare, nel caso concreto, la necessità delle stesse, escludendo quelle ritenute superflue o eccesive a norma dell'art. 92 c.p.c. in riferimento al contenuto tecnico delle problematiche affrontate, con conseguente collocazione di tutte le spese (borsuali e legali) che vengono riconosciute, nella stessa posizione del credito per capitale.
Principi questi rinvenibili nel fallimento, ma esportabili pari pari nella liquidazione del patrimonio.
Quanto al punto 3, va ricordato che l'art. 63 comma 4 delle disp. att. cod. civ. dispone che "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e quello precedente". Come si vede, tale norma non collega la solidarietà alla vendita- nel qual caso potrebbe discutersi se estensibile anche alle vendite coattive- ma obbliga solidalmente al pagamento dei contributi condominiali "chi subentra nei diritti di un condomino", per cui non può esservi dubbio che la norma in questione sia applicabile anche all'aggiudicatario posto che le vendite coattive danno luogo ad un acquisto a titolo derivativo del diritto in precedenza spettante al debitore esecutato o fallito sul bene espropriato (art. 2919 c.c.), a fronte del pagamento di un prezzo da parte di un terzo, analogamente a quanto avviene nella compravendita.
Zucchetti SG srl
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