Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Esdebitamento LdP - Interpretazione art. art. 14-terdecies c.1, lett. f)
-
Roberto D'Eramo
Pescara11/07/2022 12:01Esdebitamento LdP - Interpretazione art. art. 14-terdecies c.1, lett. f)
Ai fini dell'esdebitamento a seguito di liquidazione del patrimonio, la norma in oggetto prevede che siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
Si chiede se ciò significhi che a ciascuno dei creditori (ipotecari, privilegiati, chirografari), nessuno escluso, debba essere corrisposta una somma, ancorché minima, oppure se sia sufficiente corrispondere una somma ad almeno un creditore e non necessariamente a tutti.
Qualora sia valida la prima interpretazione, si chiede se ciò implichi che sia necessario rispettare la par condicio creditorum in termini di di prelazione per cui, ad esempio, non sarebbe possibile passare al pagamento dei chirografari, se non dopo aver soddisfatto integralmente i creditori di rango superiore.
Ciò però significherebbe che un debitore con una massa attiva inferiore al debito verso i creditori privilegiati non potrebbe mai passare al soddisfacimento dei chirografari e quindi non potrebbe mai beneficiare dell'esdebitazione ovvero che può beneficiare dell'esdebitazione solo chi è in grado di pagare integralmente i creditori ipotecari e privilegiati.
Si chiede cortesemente di chiarire dal punto di vista operativo tale ultimo dubbio.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/07/2022 18:43RE: Esdebitamento LdP - Interpretazione art. art. 14-terdecies c.1, lett. f)
Lei propone, con riferimento alla liquidazione giudiziale una problematica già ampiamente dibattuta in sede fallimentare, ove il secondo comma dell'art. 142 l. fall. dispone che "L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali", norma simile a quella di cui all'art. 14 terdecies l. n. 3 del 2012..
Orbene, rispetto alla norma fallimentare la questione può dirsi risolta dopo l'intervento delle Sez. Unite (Cass. sez. un. n. 24214 del 2011) che hanno ha privilegiato la tesi dell'interpretazione estensiva del novellato art. 142 I.fall., assumendo, in estrema sintesi, quanto alla portata ed ai limiti del presupposto oggettivo per il riconoscimento dell'esdebitazione che ogni interpretazione che determini una più ristretta applicazione dell'istituto dell'esdebitazione deve ritenersi dissonante rispetto alle opzioni del legislatore delegante, il quale, alla Legge Delega n. 80 del 2005, art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, indicò nella esdebitazione un istituto funzionale alla liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, con previsione che nulla disponeva circa il pagamento integrale dei creditori privilegiati e quello parziale dei chirografari; da qui il riconoscimento di una discrezionale facoltà valutativa agli organi fallimentari al fine di giudicare della "meritevolezza" del debitore all'accesso al beneficio:.
Concetti ripresi da Cass. 27/03/2018, n.7550, per la quale "In tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell'art. 142 l.fall. (per il quale tale beneficio non può essere concesso "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria".
In conclusione sia nel fallimento che nella liquidazione del patrimonio si può dire che la tesi prevalente è che in tema di esdebitazione, la condizione prevista dall'art. 141, comma 2, l.fall. none dall'art. 14 terdecies, co. 1 lett. f) l. n. 3 del 2012, implica la necessità che ciascun creditore abbia conseguito una seppur minima soddisfazione percentuale del proprio credito, dovendo invece ritenersi realizzata quando con il ricavato della liquidazione dell'attivo sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi; anche a prescindere – dunque – dall'eventuale insoddisfazione totale dei creditori chirografari. Spetta al giudice di merito stabilire con prudente apprezzamento quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia; a tal fine deve attribuirsi rilievo, nel contemperamento degli interessi del debitore e dei creditori non integralmente soddisfatti, al rapporto tra pagamenti effettuati ed entità complessiva dei crediti ammessi al passivo (in tal senso Trib. Verona 16/04/2018.
Zucchetti SG srl
-