Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Equitalia

  • Alessandra Ortali

    FORLI' (FC)
    10/02/2018 16:06

    Equitalia

    Con la presente, in qualità di Gestore di un Piano del Consumatore, sarei a richiedere una informazione in merito ai debiti nei confrontidi Equitalia. Se il ricorrente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata 2018 è possibile partire nel piano dall'importo decurtato ai fini della stessa e poi falcidiarlo in base al piano?

    Inoltre un ex socio di snc che si è accollato i debiti della società mediante stipula di mutuo , che presenta un debito nei confronti di equitalia per iva che in ogni modo non è falcidiabile , che presenta un ulteriore debito derivante dalla società per rimborso danni potrebbe ricorrere al Piano del Consumatore o è obbligato ad avvalersi dell'Accordo di composizione della crisi?
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/02/2018 20:43

      RE: Equitalia

      Secondo Cass. 01/02/2016, n. 1869 "la nozione di consumatore non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali (purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue), potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b) soltanto una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque non dovendo esse più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis comma 3 l. n. 3 del 2012".
      In altre parole, la nozione di consumatore si compone di un presupposto soggettivo (l'essere il soggetto agente una persona fisica), ma anche di un presupposto oggettivo (l'operare il soggetto con finalità del tutto estranee alla propria attività imprenditoriale), concorrente con il primo, sicchè va esclusa la qualità di consumatore, in ragione del consolidato l'indirizzo giurisprudenziale, in capo a chi ha assunto, anche in via fideiussoria, debiti di impresa. Nel caso il soggetto in questione si è accollato debiti di una società, per cui riteniamo non possa accedere al piano del consumatore.
      Rimettiamo la prima questione a lla nostra Sezione tributaria.
      Zucchetti Sg srl