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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
piano del consumatore - debiti cointestati - presentazione da parte di un solo debitore
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Elisa Rossi
FORLI' (FC)26/03/2019 15:22piano del consumatore - debiti cointestati - presentazione da parte di un solo debitore
Buongiorno,
chiedo delucidazioni in merito alla seguente situazione:
un privato consumatore (parte istante) decide di presentare un piano del consumatore in quanto ha debiti derivanti da:
contratto di mutuo ipotecario, cointestato con ex marito al 50%;
contratto di prestito personale, erogato da medesima banca, cointestato con ex marito al 50%;
debito per spese condominiali, cointestate con ex marito al 50%;
l'ex marito non intende presentare alcun piano del consumatore; l'ex marito autorizza però la vendita dell'immobile oggetto di ipoteca, di cui è proprietario al 50% con la parte istante, al fine dell'esecuzione del piano dell'ex moglie (istante).
Il piano prevederà il soddisfacimento parziale (60%) del debito ipotecario di propria spettanza (50%) (ed è in corso di valutazione il soddisfacimento parziale dei restanti debiti);
nell'ipotesi in cui il piano venisse omologato, si chiede se il debitore istante venga liberato sia del 40% del suo 50% di debito, sia del debito di spettanza dell'ex marito (il quale non presenta il piano), o se invece per quest'ultima parte resta coobbligato in solido (con eventuale diritto di rivalsa verso l'ex marito).
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/03/2019 20:26RE: piano del consumatore - debiti cointestati - presentazione da parte di un solo debitore
La premessa da fare prima di entrare nel merito del problema posto è che la signora che presenta il piano del consumatore è (salvo improbabili clausole contrattuali di segno diverso) coobbligata in solido con l'ex marito nel pagamento delle del mutuo, del prestito e delle spese condominiali, per cui il suo debito verso la banca mutuante è per l'intero importo e non per il 50%, che è solo la quota di divisione interna dell'obbligazione solidale. Questo significa, per limitare il discorso al mutuo ipotecario che a lei interessa, che se il residuo debito verso la banca al momento della presentazione del piano del consumatore è di 100, la signora è tenuta al pagamento di 100, così come il marito, potendo il creditore rivolgersi ad entrambi per il pagamento dell'intero, fino ovviamente alla concorrenza del suo credito, salvo poi a fare i conti interni tra marito e moglie se uno dei due ha pagato più della quota di sua spettanza. Egualmente l'immobile, in comproprietà tra i coniugi, è gravato da ipoteca a garanzia dell'intero credito.
In questo meccanismo va inquadrato il piano del consumatore presentato dalla signora con autorizzazione del marito a vendere anche la quota del proprio immobile. Lei chiede che succede dopo l'omologa, e la risposta la trova nel secondo e terzo comma dell'art. 12ter l.n. 3 del 2012.
Il secondo comma citato stabilisce che "il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 12-bis, comma 3", il che significa che coloro che vantano crediti per causa o titolo anteriore alla presentazione della domanda devono sottostare a quanto previsto nel piano omologato e non possono pretendere nulla di più, e tanto meno agire per realizzare eventuali ultronee pretese, in quanto l'omologa produce un effetto liberatorio, come nel concordato omologato (cfr. art. 184 l.fall.) operando come una forma di esdebitazione automatica delle obbligazioni del debitore. Di conseguenza, se il debito complessivo verso la banca, come in precedenza ipotizzato di 100, viene pagato per 30 o per 40 o 70, con il ricavato della vendita dell'immobile gravato da ipoteca, per la parte non pagata, la banca nulla può pretendere nei confronti della signora che ha proposto il piano e lo ha adempiuto.
Il terzo comma del citato art. 12ter aggiunge che "l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso". Questo significa che la banca potrà continuare ad agire nei confronti del marito coobbligato- che non avendo presentato il piano del consumatore non gode dell'effetto liberatorio- benchè abbia posto a disposizione della procedura della moglie anche la suo quota di comproprietà del bene ipotecato. Né pensiamo che il marito possa limitare la sua autorizzazione alla sola vendita unitaria dell'immobile con attribuzione a se della metà del ricavato netto, perché, come detto, questo bene è gravato da ipoteca a garanzia dell'obbligazione solidale di entrambi.
Zucchetti SG srl
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