Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

UNICO PROCEDIMENTO DI SOVRA INDEBITAMENTO

  • Lazzaro Rocco Gatti

    PARMA
    13/03/2018 00:43

    UNICO PROCEDIMENTO DI SOVRA INDEBITAMENTO

    Buonasera, ero a richiedere un vostro parere riguardo alla presentazione di un'unica istanza per la nomina di un professionista facente funzione di OCC e conseguentemente l'apertura di un'unica procedura di liquidazione dei beni che troverebbe come soggetti un'azienda agricola ed i soci illimitatamente responsabili della stessa. Al fine di una più unitaria gestione della procedura, di una semplificazione nella predisposizione della documentazione propedeutica, di una riduzione delle spese di giustizia, pur mantenendo distinte le masse ai fini della formazione del passivo e nella liquidazione dell'attivo, ritenete percorribile tale ipotesi? Inoltre, nelle ipotesi di riforma, si fa già esplicito riferimento alle procedure di sovra indebitamento "famigliari".
    Ringrazio per il vostro contributo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/03/2018 20:28

      RE: UNICO PROCEDIMENTO DI SOVRA INDEBITAMENTO

      Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre requisiti, due di carattere formale (la società deve avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse e la ragione sociale o denominazione, che deve sempre contenere l'indicazione "società agricola") che riguardano il contenuto dell'atto costitutivo o dello statuto, e il terzo di natura sostanziale, che riguarda le persone dei soci o degli amministratori; ossia, nelle società di persone è necessario che almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto e nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un socio accomandatario.
      Posto che gli imprenditori agricoli, sia individuali che societari, non sono soggetti al fallimento, che, a norma dell'art. 1 della legge fall., può colpire solo gli imprenditori commerciali, ed, infatti, sono espressamente considerati tra i soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, ne consegue che la liquidazione dei beni di una società agricola costituita sotto forma di snc si può, anzi si deve svolgere unitamente alla liquidazione dei beni dei soci illimitatamente responsabili.
      Zucchetti SG srl