Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Pensione invalidità e Liquidazione di patrimonio

  • Paolo Gaini

    San Giovanni Teatino (CH)
    01/10/2020 12:13

    Pensione invalidità e Liquidazione di patrimonio

    Buongiorno,
    avrei bisogno di un parere circa la situazione seguente.
    Premesse:
    a- La procedura in essere è una liquidazione di patrimonio, nominandomi liquidatore;
    b- Nella "relazione del gestore della crisi (art.15 c.6 e art.9 c.2)" il professionista richiama, quale fonte di entrata del debitore, esclusivamente quanto risulta dalle "Dichiarazioni dei redditi" degli ultimi tre anni (oltre ad allegare l'ultima busta paga), precisando che l'unica fonte di entrata è la "retribuzione per lavoro dipendente a tempo indeterminato" (1/5 della quale è soggetta a trattenuta) e concludendo che il reddito netto mensile è pari a circa euro 1.400 (a cui aggiungere trattenuta del quinto);
    c- Il Giudice, vista la "relazione", decreta l'apertura della procedura di liquidazione fissando in euro 19.800 il limite (riferito ad anno) di cui all'art.14 ter, comma 6 lett.b) della legge 3/2012.
    A seguito dell'analisi degli estratti conto del primo semestre dell'anno corrente [nomina del mese di marzo 2020], ho riscontrato che mensilmente è accreditata sul conto corrente anche una somme di circa euro 500 della quale non vi è richiamo nella relazione.
    Partendo da questo dato ho approfondito l'analisi anche ai dati bancari degli anni 2018 e 2019 verificando che ogni mese sono regolarmente accrediti circa euro 500 sul conto a titolo di "pensione di invalidità" oltre alle circa 1.400 euro di stipendio (a cui aggiungere euro 200 quale trattenuta del quinto): pertanto complessivamente la somma finanziariamente disponibile mensilmente per il debitore ammonta a euro 2.100.
    Fatta la situazione il dubbio che mi pongo riguarda come considerare la "pensione di invalidità" (euro 500 mensili) ed in particolare: secondo me la somma incassata finanziariamente (entrata finanziaria) ogni mese deve essere inclusa nelle disponibilità della massa creditoria e quindi inclusa nei 19.800 indicati dal Giudice, contrariamente a quanto indicato nella "relazione del gestore" limitata alla situazione reddituale-fiscale (e non su quella "bancaria") e sulla non pignorabilità della "pensione di invalidità". Qualora la mia interpretazione sia condivisa ritengo mio onere inoltrare precisa e puntuale relazione al Giudice affinché acquisisca suddetta notizia per emettere i provvedimenti che riterrà opportuni.
    Rimango in attesa di un vostro riscontro ringraziandovi sin d'ora.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/10/2020 20:15

      RE: Pensione invalidità e Liquidazione di patrimonio

      La pensione di invalidità va compresa tra le pensioni a carattere previdenziale, come quelle di vecchiaia, anzianità o anticipata e ai superstiti, basata anche sui contributi versati, per cui è pignorabile alla pari delle altre pensioni per la parte eccedente il cosiddetto minimo vitale. Ne consegue che giustamente e correttamente lei relazioni della esistenza della pensione di invalidità taciuta all'atto dell'ammissione, sia al fine di una eventuale revoca del provvedimento di ammissione, (che, sebbene non espressamente prevista, può dedursi dal riferimento nell'art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012 agli atti di frode che possono impedire l'ammissione, per cui analogamente a quanto previsto dall'art. 173 l. fall., qualora si scoprano atti compiuti in frode ai creditori, che avrebbero determinato l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione, si potrebbe disporre la revoca dell'ammissione), sia ai fini di una rideterminazione della quota di competenza del sovraindebitato e quella a disposizione dei creditori, dato che il monte dei redditi viene incrementato.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Gaini

        San Giovanni Teatino (CH)
        12/05/2021 16:46

        Pensione invalidità e Liquidazione di patrimonio

        Buongiorno,
        ho riscontrato, dopo accertamenti presso gli Enti preposti, che la somma accredita sul conto bancario di euro 500,00 (causale bancaria "pensione di invalidità") è una rendita INAIL per "minorazioni di carattere permanente a causa di infortuni sul lavoro" (suddiviso in quota importo base, in quota danno biologico e in quota integrative familiari, e con la trattenuta di 1/5 per restituzione rateale del danno biologico precedentemente indennizzato in capitale alla parte).
        In ragione di ciò gradirei avere un parere di conferma delle conclusioni di cui al 02.10.2020, e in modo particolare comprendere se esiste la possibilità di una eventuale revoca del provvedimento di ammissione o, anche semplicemente, una considerazione di questo accredito di circa euro 500,00 all'interno della massa attiva di entrate mensili per il debitore tanto da garantire una maggiore disponibilità di fondi a favore dei creditori in sede di riparto (entrata mensile= stipendio+rendita Inail).
        Rimango in attesa di un vostro riscontro.
        Distinti saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/05/2021 19:57

          RE: Pensione invalidità e Liquidazione di patrimonio

          Il comma sesto dell''art. 14ter l. n. 3 del 2012 prevede alla lett. b), che non sono compresi nella liquidazione del patrimonio "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice". Parlando la norma di pensione senza altra specificazione, e non avendo lei fatto indicato la natura della stessa, nella precedente risposta abbiamo adottato la soluzione offerta dalla Cassazione 11/10/2019, n.25629, con riferimento all'art. 46 l. fall., secondo la quale "Tra le pensioni alle quali fa riferimento la disposizione della l. fall., art. 46, comma 1, n. 2, nel prevedere i beni e i diritti esclusi dal fallimento nei limiti fissati dal giudice delegato entro quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, vanno annoverate anche quelle di invalidità, che assolvono una funzione reintegratrice della permanente capacità di guadagno del lavoratore in occupazioni confacenti alla sua attitudine".
          Ora lei ci dice di aver appurato che si tratta di una pensione Inail e questo cambia le cose perché, sintetizzando un risalente intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. sent. n. 572/1989), la pensione di invalidità erogata dall'Inail non è pignorabile, a meno che il creditore agisca per ottenere il pagamento di un credito alimentare; sicchè per tutti gli altri debiti di natura ordinaria (quelli ad esempio dovuti a banche, finanziarie, fornitori privati) o esattoriale (quelli dovuti all'Agenzia delle Entrate) o previdenziali, ecc. la pensione per invalidità corrisposta dall'inail è impignorabile, il che porta questa voce dalla lett.b) del citato articolo e comma- che, come visto, consente di acquisire la pensione salvo quanto occorra al mantenimento della famiglia- alla lett.a), che contempla i crediti completamente impignorabili.
          Alla luce di tanto è da concludere che la pensione in questione non entra tra i beni oggetto della liquidazione e questo assorbe le altre questioni.
          Zucchetti Sg srl