Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Nozione "consumatore" - accordo di ristrutturazione/Piano del consumatore

  • Pietro Grammatico

    Palermo
    19/05/2017 11:36

    Nozione "consumatore" - accordo di ristrutturazione/Piano del consumatore

    Egregi professionisti,

    vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione la seguente problematica:
    sono stato nominato O.C.C. in conseguenza di un ricorso presentato da un soggetto - impiegato pubblico - il quale ha rappresentato la sussistenza sia di debiti personali sia di debiti derivanti da garanzie (fidejussioni) prestate in favore di una S.A.S. di cui è stato socio ACCOMANDANTE (la società al momento della presentazione del ricorso era cessata) e di una s.r.l. costituita anche con capitale del sovraindebitato che ha poi ceduto le sue quote a terzi (al momento del deposito del ricorso le quote erano già cedute).
    Ebbene, ciò posto, considerato quanto statuito da Cass. n.1869/16 e da decreto Tribunale di Rovigo n. 1/2016 (in il caso.it) e tenuto conto di quanto da Voi già espresso in discussione del 21.4.2017 "Piano del consumatore/accordo di ristrutturazione" sembrerebbe che la soluzione da preferire nel caso in esame sarebbe quella d predisporre un accordo di ristrutturazione non potendo qualificare il sovraindebitato quale "consumatore" ai sensi della L. n.3/12.
    In tale ottica (e ove da voi condivisa la superiore ricostruzione) mi chiedo e Vi chiedo:

    1.se il sovraindebitato (e quindi l'O.C.C.), unitamente alla (eventuale) proposta di accordo sia tenuto - ai sensi dell'art. 9, L. n.3/12 - al deposito delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi delle società garantite e;

    2.se, conseguentemente, nell'ambito del mio vaglio circa la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della proposta sia, altresì, tenuto ad accertare l'eventuale non assoggettabilità delle società garantite alle procedure concorsuali di cui al R.D. n.267/42.

    Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra gentilezza e porgo
    cordiali saluti.

    Avv. Pietro Grammatico
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/05/2017 17:15

      RE: Nozione "consumatore" - accordo di ristrutturazione/Piano del consumatore


      Una delle massime tratte dalla complessa ed elaborata sentenza della S. Corte 01/02/2016, n. 1869 è la seguente: "Ai sensi della l. n. 3 del 27 gennaio 2012, è consumatore solo quel debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate), da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3". Nel corso della motivazione la Corte spiega che "la dizione in esame (quella di consumatore), invero, enfatizza la finalizzazione delle obbligazioni e tuttavia, nonostante la sintesi della formula, consente di istituire un ulteriore collegamento implicito ancora negativo tra il debito e lo svolgimento in proprio delle predette attività, lasciando unicamente aperta la ricognizione della figura del consumatore, dunque la sua compatibilità rispetto al soggetto, anche professionista o imprenditore, indebitato ma per attività altrui, per le quali ovviamente, secondo un apprezzamento di merito, sia escluso un qualsivoglia rimando al perseguimento di operazioni che rivelino, oltre lo schema di sostegno solidaristico a terzi, un impiego del rischio così assunto in una dimensione partecipativa, per il comune interesse d'impresa o anche all'attività professionale".
      Scendendo ad un livello meno tecnicistico, ci sembra che la Cassazione consideri consumatore chi ha dato fideiussione a garanzia di un debito di un terzo, ma non consumatore chi ha fornito una garanzia fideiussoria o reale per una società partecipata dallo stesso soggetto (che è il caso suo e quello che lei richiama già da noi esaminato senza scendere nei dettagli come oggi.). del tutto irrilevante è invece la fallibilità o meno delle società garantite.
      Essendo molto probabile che il giudice del caso segua questa linea, sarebbe preferibile che lei esponesse al debitore coinvolto la situazione valutando la possibilità di presentare una domanda di altro tipo, allegando la documentazione che la legge richiede per quel tipo di procedura scelta.
      Zucchetti SG srl
      • Pietro Grammatico

        Palermo
        19/05/2017 18:44

        RE: RE: Nozione "consumatore" - accordo di ristrutturazione/Piano del consumatore

        Preliminarmente ringrazio per la Vostra solerzia e cortesia.

        Vi chiedo la gentilezza di indicare (ove possibile anche a titolo esemplificativo) quale "altra procedura" potrei suggerire atteso che la liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. n.3/12 prevede anch'esso il deposito delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi (non ho capito se indipendentemente dalla irrilevanza della fallibilità delle garantite sarei tenuto comunque a depositarle) e che la normativa sul fallimento non mi parrebbe applicabile al caso di specie.

        Saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/05/2017 12:24

          RE: RE: RE: Nozione "consumatore" - accordo di ristrutturazione/Piano del consumatore

          Nella precedente risposta noi abbiamo focalizzato l'attenzione sulla qualifica di consumatore ed abbiamo escluso, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, che tale qualifica possa essere attribuita alla persona fisica che abbia dato fideiussioni a garanzia di società da lui partecipate, in quanto da queste garanzie deriverebbero obbligazioni non estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (in contrasto, quindi, con la dizione di cui alla lett. b) del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 3 del 2012).
          Tuttavia il fatto che un soggetto abbia dato fideiussioni per società da lui partecipate non trasforma lo stesso soggetto in imprenditore; egli rimane un privato che ha assunto una obbligazione di carattere commerciale, specie se, come, nel suo caso, della srl ha ceduto le quote e della sas, comunque cessata, era socio accomandante.
          Il fatto che la procedura da presentare riguardi il socio o ex socio di società comporta che ciò che interessa è la situazione di costui e non delle società partecipate, dato che la fallibilità o meno delle stesse è problema estraneo all'attuale procedura; invero anche il fallimento della sas non toccherebbe il socio accomandante, per cui non sorge neanche il problema di stabilire se possa accedere ad una procedura di sovra indebitamento il socio fallibile (in quanto illimitatamente responsabile) di una società assoggettabile al fallimento.
          Inoltre, il fatto che la procedura da presentare riguardi un soggetto non imprenditore, comporta che per l'accesso alla procedura non sia richiesta la presentazione delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, che il comma terzo dell'art. 9 richiede solo per il caso il debitore che svolge attività d'impresa.
          In questo quadro, escluso il piano del consumatore per la natura delle obbligazioni del debitore, le procedure alternative in astratto configurabili possono essere sia quella dell'accordo di ristrutturazione sia quella della liquidazione del patrimonio.
          Zucchetti SG srl