Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Procedura di composizione della crisi e scioglimento di contratto non ancora eseguito

  • Cosimo Pagliara

    Gattatico (RE)
    11/10/2017 11:11

    Procedura di composizione della crisi e scioglimento di contratto non ancora eseguito

    Gentilissimi,
    ringraziandoVi anticipatamente per il supporto offerto, avrei necessità di un Vostro pare sulla questione che vado ad esporre.
    Una impresa agricola, ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento, prima di accedere alla procedura, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita di un immobile, nella qualità di promissario acquirente. L'impresa ha già corrisposto integralmente il prezzo pattuito ed è stata immessa anticipatamente nel possesso dell'immobile; nonostante sia scaduto il termine pattuito per la conclusione del rogito, non è mai stato stipulato l'atto di compravendita definitivo.
    Poiché potrebbe essere più conveniente sciogliersi dal contratto e chiedere la restituzione dell'importo corrisposto prima a titolo di acconto, e poi a saldo del prezzo pattuito, Vi chiedo cortesemente se ritenete che possano sussistere i presupposti per l'applicazione di quanto previsto in materia di concordato preventivo (art. 169 bis L.F.) e fallimentare (art. 72 L.F.).
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2017 19:13

      RE: Procedura di composizione della crisi e scioglimento di contratto non ancora eseguito

      La legge sul sovraindebitamento non contiene né espressamente, né tramite richiami agli artt. 72 e 169bis l.f. la possibilità dello scioglimento o sospensione dei contratti pendenti, i quali pertanto vanno adempiuti secondo quanto convenuto.
      Il che peraltro ha una sua logica perché, nell'ottica della legge, che come obiettivo ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, essa si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcune applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'eadem ratio.
      Zucchetti SG srl