Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

attestazione di prestazione energetica

  • Michele Giorgiutti

    Venezia
    12/12/2013 22:31

    attestazione di prestazione energetica

    Nelle vendite forzate, in sede di esecuzione individuale o concorsuale, è necessario per il delegato o curatore dotarsi di APE? Deve darsi conto della certificazione (e del relativo livello di prestazione energetica) nell'avviso di vendita? E' compito dello stimatore rilasciare l'APE?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/12/2013 18:38

      RE: attestazione di prestazione energetica

      Proprio ieri, rispondendo ad altra domanda avevamo scritto quanto segue:
      "Come abbiamo giù detto altre volte con riferimento all'Ace, e, poi, a seguito del DL 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, all'APE (attestato di prestazione energetica), l'art. 6, che introduce il nuovo co. 3-bis all'art. 6, D.Lgs. 192/2005 in materia di attestato di prestazione energetica degli edifici, prevede che «l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti».
      A quanto ci risulta- ma la questione è meglio nota ai tecnici del settore immobiliare, ai quali è preferibile rivolgersi- l'attestato è richiesto per qualsiasi tipo di vendita, siano essi trasferimenti volontari che coattivi, né sono previste eccezioni in caso di vendite fallimentari, come ad esempio fa l'art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che ha riprodotto in parte gli artt. 17 e 40 legge n. 47/1985), il quale, dopo ave disposto la nullità degli "atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione
      è iniziata dopo il 17 marzo 1985… ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria", aggiunge nel comma quinto che "le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali".
      Certo il richiamo al contratto di vendita potrebbe far pensare che il legislatore abbia inteso fare riferimento soltanto alle vendite volontarie, però oggi anche le vendite coattive possono essere realizzate a mezzo di un contratto di vendita notarile. Ed è chiaro che se si estende l'attestazione anche a questa ipotesi, intendendo il contratto di vendita come l'atto utilizzato per realizzare il trasferimento del diritto di proprietà, il passaggio ulteriore è che lo stesso regime vale per tutte le vendite coattive, anche se realizzate a mezzo incanto avanti al giudice delegato.
      Noi, nel dubbio e in considerazione degli effetti (la nullità) di una vendita priva dell'ape e della mancanza di una espressa norma esentatrice, suggeriamo che il curatore si munisca dell'attestazione necessaria".
      Insistiamo in questa scelta prudenziale, fin quando non si chiarirà la situazione.
      Se non si segue questa linea, qualora non si disponga dell'attestazione e si voglia egualmente procedere alla vendita, della mancanza dell'APE va dato atto nell'avviso di vendita, in modo che in futuro l'acquirente non possa dire che era all'oscuro della cosa. Se c'è il certificato, la menzione dello stesso è opportuna nell'avviso di vendita per invogliare gli interessati, ma non obbligatoria.
      L'attestato di prestazione energetica dell'edificio è, a norma di legge, il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 192 del 2005 e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
      miglioramento dell'efficienza energetica, per cui non può essere rilasciato dallo stimatore.
      Zucchetti Sg Srl