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Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
preavviso di rilascio di immobile in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva di scioglimento della comunione eredit...
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Antonio Sgattoni
Grottamare (AP)25/10/2011 15:54preavviso di rilascio di immobile in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva di scioglimento della comunione ereditaria
Vero che come sostiene anche il Castoro a pag. 716 de "Il processo di Esecuzione" l'obbligo non adempiuto (rilascio dell'immobile per assegnazione agli altri comproprietari) è quello costituito con sentenza passta in giudicato e non con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/10/2011 20:10RE: preavviso di rilascio di immobile in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva di scioglimento della comunione ereditaria
Non siamo d'accordo con quanto lei riporta del Castoro, perché non vi è motivo per cui una sentenza provvisoriamente esecutiva non possa costituire titolo per ottenere il rilascio. Zucchetti SG Srl -
Antonio Sgattoni
Grottamare (AP)26/10/2011 11:19RE: RE: preavviso di rilascio di immobile in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva di scioglimento della comunione ereditaria
E' come per la revocatoria ordinaria e come avveniva nella revocatoria fallimentare , prima del recente revirement della Cassazione , laddove il bene ceduto è aggregibile solo dopo il passagio in giudicato della sentenza declaratoria della inefficacia dell'atto . Altrimenti non esiste più differenza nella possibilità di eseguire sentenze dichiarative , costitutive e di condanna . Ritenete , dunque , che una sentenza di primo grado che scioglie una comunione ereditaria , divide il bene e lo assegna ai maggiori quotisti sia esecutiva anche se non definitiva ? Allora , l'unico rimedio che ha il titolare del diritto di abitazione su quel bene ( diritto reale accertato con sentenza passata in giudicato in favore del coniuge superstite ex art. 540 c.c. nell'ambito di un precedente giudizio di divisione promosso dai figli di primo letto del de cuius e definito tra le stesse parti) è l'opposizione all'esecuzione per rilascio ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/10/2011 19:30RE: RE: RE: preavviso di rilascio di immobile in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva di scioglimento della comunione ereditaria
Conosciamo bene la controversia in materia di revocatoria, che riguarda non tanto la possibilità dell'esecuzione quanto la natura della sentenza se provvisoriamente esecutiva o meno, in ragione della loro natura costitutiva. Ma non era questo l'oggetto della sua domanda precedente in cui parlava espressamente di sentenza provvisoriamente esecutiva e ribadiamo che, in presenza di una sentenza con tale caratteristica, non vediamo impedimenti a portarla in esecuzione. Il problema ora è, invece, capire se la sentenza di primo grado di scioglimento della comunione ereditaria possa essere considerata provvisoriamente esecutiva. Se la sentenza si limitasse a dichiarare soltanto lo scioglimento della comunione, consacrando l'immediata successione del coerede nella sola titolarità del diritto di proprietà, senza nulla disporre in ordine al rilascio dei beni, non avremmo dubbi a ritenerla di natura dichiarativa e, quindi, inidonea a costituire titolo esecutivo suscettibile di esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c. E' pacifico, infatti, che possono costituire titolo esecutivo soltanto le sentenze riconducibili ad una pronuncia condannatoria, che può anche essere contenuta in una sentenza di accertamento. Nel caso, lei dice che la sentenza divisionale contiene anche l'assegnazione dei beni e probabilmente anche conguagli, ed a questo punto iniziano i dubbi perché si tratta di stabilire entro quali limiti le disposizioni accessorie di condanna contenute in una sentenza dichiarativa possano essere portate in esecuzione. Il tema è molto controverso. ad esempio, proprio in questo settore per il Trib. Roma 08 agosto 2006 "La sentenza di scioglimento della comunione può legittimare l'avvio di una azione esecutiva relativamente all'importo determinato a titolo di conguaglio soltanto una volta che sia divenuta irrevocabile passando in giudicato, attesa la volontà del legislatore, in siffatta materia, di conferire il carattere dell'esecutività solo a quei provvedimenti del giudice che presuppongono una situazione non più soggetta a contestazione". Di contro per il Trib. Catania 10 luglio 2003, "Poiché in base al novellato art. 282 c.p.c. regola è l'esecutività della sentenza di primo grado ed eccezione è la non esecutività, il dibattuto problema dell'esecutività dei capi accessori della sentenza, che abbiano portata condannatoria, va risolto alla stregua della regola (nella specie è stata ritenuta l'immediata esecutività della pronuncia sul conguaglio imposto dalla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria). Scelga lei quale tesi seguire. Zucchetti SG Srl -
Antonio Sgattoni
Grottamare (AP)27/10/2011 15:56RE: RE: RE: RE: preavviso di rilascio di immobile in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva di scioglimento della comunione ereditaria
Quindi , concordate con me nel ritenere che l'unico capo eseguibile della sentenza provvisoriamente esecutiva è eventualmente quello relativo al pagamento del conguaglio ma mai l'esecuzione del rilascio del bene in favore degli assegnatari provvisori . Ritengo opportuno il confronto parallelo con quanto avviene ancora nella revocatoria ordinaria (ed avveniva in quella fallimentare) poichè il bene inefficacemente sotttratto alla garanzia del creditore e che rientra nel patrimonio del debitore può essere pignorato solo dopo il passagio in giudicato della sentenza emessa nel giudzio ex art. 2901 c.c.. Il problema , però , sta anche nel fatto che una volta che la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria (assegnazione e conguaglio compresi) viene munita della formula esecutiva , come può l'Ufficiale Giudiziario eseguirla solo per il pagamento del conguaglio e non per ottenere il rilascio (questo è il quesito che mi ha posto l'UNEP competente per il mio caso . Dunque , capirete bene la mia preoccupazione , poichè difendo chi ha subito il preavviso di rilascio in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva (gravata in appello e già a sentenza senza però che ne sia stata sospensa l'esecuzione), pur essendo titolare del diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c. (accertato con sentenza definitiva a seguito del rigetto della prima domanda di divisione). Peraltro , il primo Giudice dell'opposizione a precetto per rilascio ha dapprima sospeso l'esecuzione del titolo ma l'ha poi revocata , mentre i successivi non l'hanno più concessa in quanto la ritengono di competenza della Corte di Appello . Spero , pertanto , nell'opposizione all'esecuzione per rilascio ove il G.E. non ha immediatamente sospeso il titolo inaudita altera parte ma almeno ha fissato la comparizione delle parti prima del rinvio disposto dall'UNEP per l'esecuzione del rilascio . -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/10/2011 19:55RE: RE: RE: RE: RE: preavviso di rilascio di immobile in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva di scioglimento della comunione ereditaria
Per la verità noi non siamo così sicuri che la provvisoria esecutorietà non possa riguardare anche il rilascio, ma non siamo neanche certi del contrario; si tratta di quelle situazioni abbastanza incerte. Per quanto riguarda l'estensione della formula di esecutività , il cancelliere dovrebbe indicare i capi della sentenza esecutivi, e se non l'ha fatto, si pone il problema da lei indicato. Zucchetti SG Srl -
Antonio Sgattoni
Grottamare (AP)28/10/2011 16:09RE: RE: RE: RE: RE: RE: preavviso di rilascio di immobile in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva di scioglimento della comunione ereditaria
Resta il fatto che la natura dichiarativa della sentenza di divisione e/o scioglimento della comunione è indiscussa , tanto che , infatti , nelle due sentenze di merito da Voi indicate si pone solo la questione della esecutorietà della statutizione relativa al congluaglio ma mai quella relativa all'assegnazione del bene che , dunque , può essere eseguita solo in caso di sentenza definitiva .
Comunque , vista la difficoltà di reperire giurisprudenza sul punto , in assenza di Cassazione , sareste così gentili da inviarmi le sentenze indicatemi , eventualmente anche a pagamento tramite praxis di cui sono cliente ?
Nel ringraziarVi anticipatamente per la stimolante discussione , invio distinti saluti .-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/11/2011 11:04RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: preavviso di rilascio di immobile in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva di scioglimento della comunione ereditaria
Le trasmettiamo la sentenza del tribunale di Roma del 2004,m che abbiamo in formato informatico.
Non disponiamo di quella del tribunale fdi catnia del 2003, che comunque è pubblicata in ur. merito 2003, 2367.
Tribunale Roma, sez. IV 08/08/2006
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 luglio 2004 B. G. esponeva che, con sentenza n. 33878/02 del 6 settembre 2002, il Tribunale di Roma, definitivamente decidendo sulla domanda di divisione del compendio ereditario di M. E. S. proposta da M. S., M. R., M. E. e M. D., contro la stessa esponente, si era pronunciato come riportato citazione; che con atto di appello notificato il 22 ottobre 2003 la B. G. aveva impugnato la sentenza nella parte in cui determinava la somma attribuita ai M. E. a titolo di quota ereditaria e che anche i M. E. avevano proposto appello incidentale, contestando, sia pur per motivi opposti, la somma loro attribuita a titolo di quota ereditaria; che in data 30 giugno 2004 i M. E. avevano notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la sentenza di divisione munita di formula esecutiva e contestualmente le avevano intimato precetto di pagare la somma determinata dal tribunale a titolo di quota ereditaria, oltre interessi e spese legali. Ciò esposto in fatto, l'opponente considerava in diritto che la norma di cui all'art. 282 c.p.c. si applica, secondo la giurisprudenza riportata in citazione, esclusivamente alle sentenze di condanna e non alle sentenze costitutive né dichiarative, quali sono quelle di divisione; che tale sentenza aveva un contenuto di mero accertamento e/o costitutivo ed infatti (come appariva anche in maniera esplicita dalla lettera del dispositivo) non conteneva alcuna statuizione di condanna e quindi era stata erroneamente munita dal Cancelliere della formula esecutiva, che non si poteva applicare fintantoché non fosse intervenuto il giudicato, come da giurisprudenza pure richiamata in citazione; che quindi la sentenza non poteva costituire titolo esecutivo per procedere alla riscossione forzata della quota ereditaria in essa stabilita a favore dei M. E., la cui entità era stata oggetto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio M. S. e, premessi cenni sulle pretese di controparte, rilevava che l'obbligo, sancito espressamente nella sentenza da questa indicata, di corrispondere ai sigg.ri M. E. la somma di lire 7.154.723 ciascuno a titolo di conguaglio, non poteva essere inteso in altro modo se non in quello di una condanna della sig.ra B. G. a corrispondere il conguaglio a fronte del godimento dell'intero immobile di cui peraltro ella si trovava già in possesso; che dunque si trattava di una sentenza di condanna e non di una sentenza dichiarativa; che la sentenza non si era limitata a dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria ma aveva disposto anche in ordine ai beni oggetto della comunione stessa ed, in particolare, aveva disposto che la B. G. fosse obbligata a corrispondere ai coeredi un conguaglio per l'attribuzione della proprietà dell'immobile; che la giurisprudenza aveva anche definito il conguaglio in questione come debito di valore; che sarebbe quanto meno "bizzarro" che l'ordinamento attribuisse ad un soggetto un diritto di credito e, contemporaneamente, non riconoscesse alla sentenza che tale diritto statuisce il carattere dell'esecutività; che, pur essendo stata la sentenza impugnata, non ne era stata disposta alcuna sospensione dell'efficacia esecutiva; che quindi vi era un capo a carattere condannatorio, immediatamente esecutivo come tale e costituente titolo per procedere ad esecuzione forzata.
Gli altri opposti restavano contumaci.
Concesso il termine di cui all'art. 180 c.p.c., in esito all'udienza di trattazione veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21 febbraio 2006, espletato tale incombente da parte del procuratore dell'opponente, non essendo comparso il procuratore dell'unico opposto costituito, il giudice assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
La decisione involge due questioni, entrambe piuttosto controverse, che, sebbene accomunate negli scritti delle parti, pare opportuno tenere distinte.
L'una riguarda la natura dichiarativa (o costitutiva) delle sentenze di scioglimento della comunione, in generale, e di quella posta a base del precetto opposto, in particolare, nonché l'interpretazione di tale ultima sentenza, al fine di verificare se, come sostenuto dall'opposto costituito, contenga anche una statuizione di condanna, idonea a fungere da titolo esecutivo ex art. 474, co. 2°, n. 1, c.p.c..
L'altra riguarda, invece, la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado non ancora passate in giudicato (come nel caso di specie), ed in particolare l'interpretazione da dare all'art. 282 c.p.c. per l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato quando non sia sentenza di condanna.
Infine, occorre rendere coerenti le conclusioni raggiunte sulle questioni di cui sopra con le norme che regolano il procedimento di scioglimento della comunione, connotato da più di un elemento di specialità rispetto al processo ordinario di cognizione, per come reso palese anche dalla sedes materiae ( libro IV "dei procedimenti speciali" del c.p.c.).
Tanto premesso, occorre in primo luogo stabilire se la pronuncia di divisione oggetto della presente decisione contenga una statuizione di condanna, esplicita o implicita.
Sul punto non si condivide l'interpretazione data dall'opposto in forza della quale si dovrebbe ritenere che vi sia stata una condanna esplicita, quale è quella che si dovrebbe desumere dall'interpretazione coordinata di dispositivo e motivazione ovvero dei capi del dispositivo.
Infatti, in motivazione è ripetutamente detto che ai condividenti "va attribuita" una determinata quota ereditaria, che, per i germani M. E., si concretizza nell'attribuzione di una somma di denaro, definita a titolo di conguaglio; così come è detto che la convenuta, odierna opponente, ha "l'obbligo di corrispondere" tale conguaglio alle sue controparti, ma non si traduce mai tale affermazione in una precisa statuizione di condanna, cioè di comando giudiziale a corrispondere. Analogo, nelle statuizioni, è il capo di dispositivo introdotto dal richiamo alla norma dell'art. 720 cod. civ. ("dichiara indivisibile l'immobile in comunione e, per l'effetto, attribuisce a: ...omissis... con obbligo di corrispondere a titolo di conguaglio a ...omissis...la somma di lire 7.154.723; a Stefano, Roberto, Emanuela e M. D., conguaglio di lire 7.154.723 ciascuno a carico di B. G.").
Pur non potendosi escludere, in linea di principio, che una sentenza di divisione contenga statuizioni di condanna esplicita, quindi coattivamente eseguibili a carico dei condividenti (cfr. Cass. 27 luglio 1966 n. 2078), ritiene il Tribunale che, attesa la formulazione piuttosto equivoca di cui sopra, la pronuncia di divisione in oggetto non contenga una statuizione di condanna esplicita relativamente al pagamento del conguaglio.
Tuttavia, pur non avendo detto contenuto, occorre verificare se essa possa essere interpretata come sentenza costitutiva che importi una condanna c.d. implicita.
Al riguardo si impongono due considerazioni.
In primo luogo, è da precisare che, se la sentenza di scioglimento della comunione ha di norma natura di sentenza dichiarativa (cfr., tra le tante, di recente, Cass. 13 agosto 1998 n. 7954 e Cass. 29 marzo 2006 n. 7231), si condivide la tesi, affermata o presupposta da una parte della giurisprudenza di legittimità, per la quale "il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; non opera invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell'altrui quota" (così testualmente Cass. 24 luglio 2000 n. 9659; cfr., nello stesso presupposto, Cass. 10 novembre 1971 n. 3184, Cass. 4 maggio 1985 n. 2800, Cass. 10 febbraio 2004 n. 2483).
In secondo luogo, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, prendendo le mosse da autorevole dottrina, è giunta ad affermare che, se in linea di principio devono ritenersi titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. tutte le sentenze che contengono statuizioni suscettibili di esecuzione forzata e se tali sono tutte le sentenze "caratterizzate da un'esigenza di esecuzione", questa può estrinsecarsi attraverso un'esplicita statuizione di condanna, ma può risultare, anche "quanto alle sentenze costitutive, dal contenuto stesso della sentenza e dalla funzione che il titolo è destinato a svolgere"; nel condividere tale orientamento dottrinale la Corte di Cassazione ha precisato che nel caso di condanna implicita "l'esigenza di esecuzione della sentenza deriva dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere", sì che, per quanto costitutiva, essa è idonea ad avviare un'azione esecutiva (Cass. 26 gennaio 2005 n. 1619).
Malgrado il precedente contrario citato dalla parte opponente (Cass. 5 settembre 1994 n. 7650), si ritiene che l'efficacia esecutiva della quale si è appena detto si possa riconoscere, come sostenuto da una dottrina richiamata pure, a mò di esempio, nella motivazione della sentenza della Cassazione n.1619/2005, nel caso di una sentenza di scioglimento della comunione che renda esecutivo un progetto di divisione, senza contenere statuizioni di condanna al rilascio della quota in natura detenuta da soggetto diverso dall'assegnatario. Ciò, si deve ritenere, a voler esser coerenti col citato precedente del 2005 e condividendone l'orientamento dottrinale nello stesso richiamato, anche per la sentenza oggetto della presente decisione, avente natura non soltanto dichiarativa, ma -in quanto attributiva alla B. G. di una porzione di valore maggiore della sua quota, con diritto a conguaglio per i germani M. E.- anche natura costitutiva (cfr., oltre alla giurisprudenza sopra richiamata sulla natura della sentenza di divisione, anche Cass. 29 aprile 2003 n. 6653 che, analogamente a quanto disposto dalla già richiamata Cass. 10 febbraio 2004 n. 2483, fa decorrere gli interessi sul conguaglio dalla data della decisione e non dalla data della domanda giudiziale, come sarebbe se si trattasse di effetto meramente dichiarativo), in modo che risulta evidente la funzione della decisione di assicurare a ciascuno dei condividenti quanto spettante quali eredi di M. E. M. S.; funzione, che viene compiutamente realizzata soltanto quando i beni entrano nella materiale disponibilità di coloro che non l'avevano ed i condividenti non assegnatari di beni conseguono le somme di denaro loro attribuite a titolo di conguaglio.
Avvalora la tesi sin qui svolta la circostanza che il progetto di divisione non contestato, ove reso esecutivo dal giudice ai sensi dell'art. 789 c.p.c., costituisce titolo esecutivo e legittima dunque l'esercizio dell'azione esecutiva per il caso in cui siano rimaste inadempiute le obbligazioni che da esso derivano (cfr. Cass. 8 giugno 1962 n. 1425, nonchè Cass. 3276/58 e Cass. 1902/59); analogamente è a dirsi per il decreto del giudice che, a norma dell'art. 195 disp. att. c.p.c., approva il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione, come detto espressamente dal comma secondo di tale ultima norma.
Va, a questo punto, affrontata la seconda delle questioni sopra anticipate, vale a dire quella dell'interpretazione da dare alla norma dell'art. 282 c.p.c., come riformato dalla legge n. 353/90.
È noto che essa ha suscitato un contrasto interpretativo piuttosto vivace riguardante, per un verso, la sua applicabilità alle sentenze diverse da quella di condanna (di rigetto, di accertamento, costitutive od in rito), per altro verso la sua applicabilità alle sentenze di condanna a natura accessoria (per tutte, la condanna alle spese del giudizio) ovvero conseguenti a cumulo di domande di condanna con azioni di accertamento o costitutive.
Escluso che nel caso di specie ricorra tale seconda eventualità (rispetto alla quale, sono espressione di contrapposti orientamenti, da ultimo, Cass. 12 luglio 2000 n. 9236, da un lato e Cass. 7 luglio 2004 n. 21367, nonché Cass. 3 agosto 2005 n.16262, dall'altro), non si può che prendere atto della divergenza di opinioni dottrinali e giurisprudenziali anche sul primo aspetto della questione, che indubbiamente presenta implicazioni più complesse.
Sebbene la citata sentenza della Corte di Cassazione n. 1619/2005 si sia espressa nel senso della provvisoria esecuzione anche con riferimento alle sentenze di primo grado di condanna c.d. implicita, tale principio non pare applicabile alle sentenze di scioglimento della comunione. Ciò, a prescindere da una presa di posizione più generale riguardo alla norma dell'art. 282 c.p.c., ma in applicazione delle norme che più specificamente regolano il procedimento speciale in discorso.
Vengono, in particolare, in rilievo i già richiamati artt. 789 c.p.c. e 195 disp. att. c.p.c., ma anche l'art. 791, ult. co., c.p.c.
I primi distinguono nettamente l'ordinanza non impugnabile con cui si dichiara esecutivo il progetto di divisione (distinzione peraltro ribadita dalla giurisprudenza, per la quale cfr. Cass. 2 maggio 1969 n. 1451 e Cass. 23 ottobre 1991 n. 11227) ed il decreto del giudice che approva il verbale delle operazioni di divisione dalla sentenza che, nell'uno o nell'altro caso, è necessaria nell'ipotesi di contestazioni e che è destinata a dirimere tali contestazioni. Già un siffatto distinguo normativo induce a ritenere che il legislatore abbia inteso conferire il carattere dell'esecutività a quei provvedimenti del giudice che presuppongono una situazione non più soggetta a contestazione.
La conferma della correttezza di tale conclusione si ha nella previsione dell'art. 791, ult. co., c.p.c., per la quale "l'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice emessa a norma dell'art. 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato"; norma, quest'ultima, ritenuta applicabile anche nel caso in cui non vi sia stata delega di operazioni al notaio (cfr. Cass. 8 settembre 1977 n. 3919, nonché Cass. 28 ottobre 2002 n. 15163).
Segue a quanto sin qui detto che la pronuncia di divisione può legittimare l'avvio di una azione esecutiva relativamente all'importo determinato a titolo di conguaglio soltanto una volta che sia divenuta irrevocabile ed idonea a produrre l'effetto costitutivo che la caratterizza, anche in termini, come detto, di condanna implicita. Questa conclusione è peraltro coerente con il riconoscimento di efficacia di titolo esecutivo per l'attribuzione del conguaglio all'accordo divisorio consacrato in un progetto di divisione dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c., dato che, in caso di sentenza di scioglimento della comunione, si è in presenza di una statuizione giudiziale sul diritto al conguaglio avente la medesima funzione, non più suscettibile di contestazioni (solo quando sia passata in giudicato e si tratti di sentenza definitiva, così intendendosi quella conclusiva del complesso procedimento di scioglimento della comunione: cfr. Cass. 17 maggio 1995 n. 5415), così come non è più soggetto a contestazioni il progetto reso esecutivo con ordinanza non impugnabile (purchè siano state rispettate le forme prescritte dalla legge e in presenza di accordo tra i condividenti: cfr., tra le più recenti, Cass. 30 luglio 2004 n. 14575) ovvero il verbale delle operazioni divisionali approvato con decreto (cfr. Cass. 5 maggio 2003 n. 6838).
Le considerazioni che precedono comportano che, risultando appellata la sentenza posta a base del precetto opposto, questo vada annullato, così accogliendosi l'opposizione.
L'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate rende di giustizia la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da B. G. nei confronti di M. S., M. R., M. E. e M. D., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il precetto notificato all'opponente in data 30 giugno 2004;
b) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Roma, 8 agosto 2006
Zucchetti SG srl
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