Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

COORDINAMENTO FRA 573, SECONDO COMME E ART 588 CPC

  • Andrea Nieri

    Calcinaia (PI)
    23/06/2016 15:37

    COORDINAMENTO FRA 573, SECONDO COMME E ART 588 CPC

    Buongiorno, lettura del secondo comma dell'art. 573 mi fa sorgere un dubbio sul coordinamento con l'assegnazione ex 588. In particolare "Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione." Facciamo il caso : prezzo base 100, offerta minima 75, miglior offerta a seguito della gara 115, e istanza di assegnazione per 130, il dato letterale della norma sebrerebbe prevedere che poichè la miglior offerta supera il prezzo base dell'immobile non procederei all'assegnazione sebbene preveda un prezzo più alto. E' corretto? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/06/2016 12:50

      RE: COORDINAMENTO FRA 573, SECONDO COMME E ART 588 CPC

      Cass. 20/06/2008, n. 16799 ha statuito che "Nel procedimento esecutivo, in base alla normativa di cui agli art. 588 e 590 c.p.c. - sia nella formulazione previgente, applicabile, ratione temporis, al caso esaminato dalla S.C., sia nell'attuale formulazione, a seguito della novella di cui al d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80 - affinché il giudice possa disporre l'assegnazione del bene, che è onere del creditore richiedere, è necessario che non vi siano offerte all'incanto che, per l'espropriazione immobiliare, costituisce un presupposto necessario, al cui espletamento, ancorché infruttuoso, è subordinata la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di disporre il passaggio all'assegnazione del bene pignorato; pertanto i due detti mezzi di soddisfazione coattiva del credito non sono tra loro sin dall'inizio in concorso alternativo ma successivo, dovendosi tentare la vendita con incanto almeno una volta per poter poi, in caso di insuccesso, procedere al sussidiario mezzo di realizzazione del credito, costituito dall'assegnazione". In questa ottica va letto anche il secondo comma dell'art. 573 cpc, che prevede possa farsi luogo all'assegnazione anche quando vi siano delle offerte di acquisto, ma queste siano inferiori al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita. Nel suo caso, quindi, l'immobile dovrebbe esesre aggiudicato a colui che a seguito di gara ha fatto l'offerta di 115.
      Zucchetti SG srl