Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Sospensione della Procedura ai sensi dell'art. 624 - bis cpc

  • Paolo Stella Monfredini

    CREMONA
    21/09/2015 12:08

    Sospensione della Procedura ai sensi dell'art. 624 - bis cpc

    Buongiorno,
    Vi contatto in quanto avrei un dubbio in merito a un'esecuzione immobiliare della quale sono professionista delegato alla vendita.
    Nella delega emessa dal G.E. in data 17/2/2012, veniva fissato il termine di 18 mesi dal primo tentativo di vendita per il compimento delle operazioni. Il primo tentativo di vendita è stato effettuato in data 11/7/2012, e pertanto la scadenza ricadeva in data 11/3/2014.
    In data 20/2/2013 il G.E. ha però disposto la sospensione dell'Esecuzione per mesi 24 ai sensi dell'art. 624-bis del cpc. Pertanto i mesi intercorsi tra il primo tentativo di vendita e la sospensione ammontano a 7.
    Con provvedimento del 27/3/2015, il GOT ha disposto la riassunzione dell'esecuzione, senza però indicare un termine di scadenza per le operazioni di vendita.
    Alla luce di tutto ciò, ai sensi dell'art 626 cpc che prevede che "la sospensione opera ex nunc e lascia in vita gli atti compiuti; ad essa segue sempre la interruzione dei termini in corso per il compimento di atti successivi all'ordinanza di sospensione (FURNO, op. cit., 112; ANDRIOLI, commento, III, 387)", lo scrivente riterrebbe sospeso anche il termine per le operazioni di vendita che pertanto dovrebbe ammontare a mesi 11 dalla data di riassunzione dell'esecuzione (27/3/2015), e ritiene inoltre che rimangono valide tutte le disposizioni indicate nella delega del 17/2/2012.
    Vi chiedo pertanto conferma, o smentita, delle conclusioni cui sono giunto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/09/2015 19:32

      RE: Sospensione della Procedura ai sensi dell'art. 624 - bis cpc

      Sulla sospensione anche del termine per il compimento delle operazioni demandate durante il periodo della sospensione del dell'esecuzione non abbiamo dubbi. Ne abbiamo, invece, sull'inizio del nuovo decorso del termine, che probabilmente riprende dalla scadenza dei 24 mesi e non dalla riassunzione, che è solo lo strumento processuale per far riprendere l'esecuzione che, ai sensi dell'art. 624bis cpc deve essere chiesta nei dieci giorni successivi alla scadenza della sospensione che non può durare oltre più di 24 mesi.
      Zucchetti SG srl