Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Interessi su debiti chirografari

  • Francesco Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    18/03/2016 13:12

    Interessi su debiti chirografari

    Un dubbio per quanto concerne gli interessi su un debito chirografari, nelle esecuzioni.

    Tempo fa, una domanda e una risposta tra voi e il signor Gualtiero Walter di Contu( il 18/3/2011).
    Domanda
    Se o ben capito la vostra risposta al quesito che precede, i crediti chirografari, nelle esecuzioni immobiliari producono sempre
    interessi convenzionali,( se ne è enunciata la misura) in quanto ad essi non si applicano i disposti degli artt. 2749 - 2788 - 2855 c.c.
    Risposta:
    Ha ben capito.

    In buona sostanza prima e dopo il pignoramento e fino alla vendita si applicano gli interessi convenzionali.

    Ho letto invece questo ragionamento da qualche parte.
    Con il precetto e il successivo pignoramento vi è di fatto una risoluzione del contratto di mutuo(chirografario) per inadempienza, quindi con il pignoramento e la successiva esecuzione gli effetti del contratto cessano, ne consegue che non sono più applicabili gli interessi convenzionali ma si applicano quelli legali.

    E' condivisibile?

    dott.bruni.francesco@gmail.com


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/03/2016 11:18

      RE: Interessi su debiti chirografari

      Confermiamo quanto detto nella risposta da lei citata e cioè che il trattamento degli interessi generati dai crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari è regolato rispettivamente dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., che trovano applicazione sia nell'esecuzione individuale che nell'esecuzione collettiva fallimentare, per il richiamo contenuto nell'art. 54 l.f.. La disciplina degli interessi generati dai crediti chirografari nel fallimento si differenzia, invece, da quella che regola la stessa tipologia di interessi nell'esecuzione individuale in quanto nel fallimento vi è la esplicita disposizione di cui all'art. 55, comma 1, che sospende il decorso degli interessi dalla dichiarazione di fallimento, nel mentre analoga norma non è dettata per il pignoramento; per questo motivo mentre nel fallimento i crediti chirografari non producono più interessi dopo la dichiarazione di fallimento, gli stessi crediti continuano a produrre gli interessi convenzionali, se previsti per iscritto, o legali anche dopo il pignoramento.
      Questa regola generale è, a nostro avviso, applicabile anche al mutuo. Lei fa riferimento ad un mutuo, sempre chirografario, in corso e, quindi presumibilmente da estinguere con pagamenti rateali o comunque dilazionati nel tempo; in tal caso, il creditore può chiedere il pagamento delle rate scadute più interessi, visto che nell'esecuzione non vi è la norma di cui al secondo comma dell'art. 55 l.f., per la quale i crediti si intendono scaduti alla data del fallimento. Può darsi, però, che il mutuo sia stato risolto o comunque vi è stata la decadenza dal termine di cui all'art. 1186 c.c. e, in questo caso, il creditore può far valere anche il credito delle rate residue successive al pignoramento. Per quantificare le stesse, il creditore dovrebbe sottrarre dalle stesse eventuali interessi inglobati nelle rate, attualizzare il credito e sul totale calcolare gli interessi; procedimento che non sempre viene seguito correndo anche il rischio di un doppio calcolo degli interessi.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Bruni

        San Benedetto del Tronto (AP)
        22/03/2016 19:51

        RE: RE: Interessi su debiti chirografari

        Qualche dubbio.
        1) il pignoramento è, comunque, una volontà di risoluzione per inadempienza di un contratto?
        2) anche di un contratto di mutuo?
        3) poi su quanto da voi affermato:"....attualizzare il credito (depurato degli interessi) e sul totale calcolare gli interessi". Quali interessi? Convenzionale? Legali?
        Se non ho capito male in caso di un credito ipotecario (ad esempio), dal pignoramento alla vendita, nel caso di un'esecuzione immobiliare, gli interessi da calcolare sono convenzionali in quanto il combinato disposto degli art. 2855 ecc nulla dice in proposito.
        Mi domando se in quel periodo (Pignoramento-vendita) per i crediti ipotecari gli interessi sono legali perché non può essere applicato un principio analogico e fare la stessa cosa per i chirografari?
        Scusate se ho detto cretinate ma è meglio dire cretinate e togliersi i dubbi.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/03/2016 20:53

          RE: RE: RE: Interessi su debiti chirografari

          Il pignoramento è un atto processuale che, pur nelle sue varie forme a seconda del tipo di esecuzione, consiste, nella sua essenza, in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento, quindi, è l'atto iniziale dell'esecuzione che deve essere preceduta dlla notifica del titolo esecutivo e del precetto che, a sua volta, consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
          Ammesso, quindi che il contratto di mutuo sia il titolo esecutivo in quanto atto ricevuto da notaio, il creditore può far valere in via esecutiva le rate del mutuo non pagate, a meno che non abbia risolto il contratto di mutuo, esercitando la clausola risolutiva espressa o facendo l'intimazione ad adempiere o chiedendo l'intervento del giudice ( cfr. artt. 1453 e segg. c.c.) oppure abbia comunicato la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., per il quale "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse. Tutto ciò non ha nulla che fare con il pignoramento.
          Poniamo allora che il creditore A debba ottenere il pagamento rateale di un mutuo chirografario; alla data in cui agisce in via esecutiva, poniamo l'1.3.2016, erano scadute 5 rate da cento, inclusive già degli interessi e residuava ancora 1000 da pagare in 10 rate mensili di 100 ciascuna, sempre già inglobante gli interessi. Il creditore può agire, quindi sicuramente per il credito di 500 per le rate scadute, e, se ha chiesto la decadenza dal beneficio del termine (o ha azionato una forma di risoluzione) può far valere anche il credito di 1000 residuo. Questo credito di 1000 però doveva essere pagato a rate mensili, per cui se lo si aziona complessivamente deve essere attualizzato; per attualizzarlo al valore dell'1.3.2016 bisogna espungere gli interessi inclusi nelle rate e, una volta fatta l'attualizzazione, ammetiamo 800, su questa somma, poiché il pignoramento non blocca gli interessi dei crediti chirografari vanno calcolati gli interessi convenzionali fino al pagamento o, secondo altri, fino alla vendita del bene.
          Lei ora parla di mutuo ipotecario. Il meccanismo dell'attualizzazione è sostanzialmente lo stesso, però, in questo caso, si applica l'art. 2855 c.c.. Questo stabilisce che vanno collocati nella posizione ipotecaria anche gli interessi successivi al pignoramento, ma solo quelli legali fino alla vendita del bene ipotecato. Questo principio opera sia nel fallimento, con riferimento alla data dello stesso, che nell'esecuzione individuale, ma poi si apre nuovamente una diversità di trattamento per la differenza tra interessi legali e convenzionali. Nel fallimento nulla è dovuto oltre gli interessi legali di cui tratta l'art. 2855 c.c., perché questi trovano collocazione ipotecaria e per il resto sono bloccati gli interessi chirografari; nell'esecuzione, invece, mancando, come detto, questo blocco, si ritiene che vanno corrisposti gli interessi legali in via ipotecaria e che la differenza con quelli legali continua a decorrere ma va collocata in chirografo.
          Zucchetti Sg srl