Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

PROGETTO DISTRIBUZIONE - SPESE PREDEDUZIONE CREDITORE INTERVENUTO

  • Vincenzo Simone

    Bergamo
    22/09/2023 10:04

    PROGETTO DISTRIBUZIONE - SPESE PREDEDUZIONE CREDITORE INTERVENUTO

    Buongiorno
    vorrei sottoporvi, cortesemente, il seguente quesito.
    Esecuzione immobiliare: Creditore procedente A titolare di un credito ipotecario di euro 133.000,00, oltre spese procedura, cede il credito a B che interviene nella procedura.
    Successivamente B rinuncia alla procedura a seguito di accordo transattivo per euro 133.000,00 raggiunto con C che interviene nella procedura e si surroga nei diritti di B.
    Ora sto predisponendo il piano di riparto e il creditore C trasmette la dichiarazione di credito chiedendo anche le spese in prededuzione (pignoramento ecc...) che però non ha sostenuto e/o rimborsato al creditore B.
    E' corretto prevedere l'esclusione di tali spese?
    Ringrazio per la cortese collaborazione e porgo cordiali saluti.



















    • Zucchetti Software Giuridico srl

      25/09/2023 09:39

      RE: PROGETTO DISTRIBUZIONE - SPESE PREDEDUZIONE CREDITORE INTERVENUTO

      L'esclusione è certamente corretta.
      In primo luogo non si vede come possa chiedere le spese di pignoramento il creditore intervenuto, il quale per definizione è un creditore che, essendo intervenuto in una procedura esecutiva pendente, non può aver egli stesso eseguito il pignoramento.
      In ogni caso, anche ove avesse sostenuto spese nell'interesse comune di tutti i creditori, il rimborso è subordinato alla tempestiva produzione documentale (unitamente alla nota di precisazione del credito) attestante il fatto che quella spesa sia stata effettivamente sostenuta, in ossequio ai principi generali in tema di onere della prova.
      A questo proposito osserviamo che la predisposizione del progetto di distribuzione richiede, preliminarmente, che i creditori siano invitati a depositare in cancelleria (o a fornire al professionista delegato) una nota riepilogativa di credito. Attraverso essa il creditore assolve all'onere di dimostrare le ragioni giustificatrici del proprio credito; a questo onere si accompagna il potere, del giudice, di fissare il termine entro cui esso deve essere assolto, con la precisazione, formulata da Cass., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044, che questo potere deve essere riconosciuto anche al professionista delegato, salvo contrarie disposizioni contenute nell'ordinanza di delega.