Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

DISTRIBUZIONE FRUTTI CIVILI

  • Stefano Carlo Benetti Serravesi

    Brescia
    24/10/2023 14:53

    DISTRIBUZIONE FRUTTI CIVILI

    BUONGIORNO,
    I FRUTTI CIVILI, PRODOTTI DOPO IL PIGNORAMENTO DI IMMOBILE, RELATIVI A CONTRATTO DI LOCAZIONE OPPONIBILE ALLA PROCEDURA, IN SEDE DI RIPARTO VENGONO SOMMATI AL REALIZZO DALLA VENDITA E DISTRIBUITI SECONDO L'ORDINE DI ISCRIZIONE DELLE IPOTECHE? QUINDI, TEORICAMENTE, POTREBBERO VENIRE DISTRIBUITI INTERAMENTE, SE IL CREDITO E' CAPIENTE, AL PRIMO CREDITORE IPOTECARIO ISCRITTO?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/10/2023 10:14

      RE: DISTRIBUZIONE FRUTTI CIVILI

      La giurisprudenza (per tutte Cass., 9 maggio 2013, n. 11025) e la dottrina ammetto l'estensione della prelazione ipotecaria ai frutti.
      Ricavano questo dato da una serie di norme.
      In primo luogo dall'art. 2808, che accorda preferenza al creditore ipotecario sul "ricavato dall'espropriazione", che non è riferito al solo prezzo di vendita.
      Inoltre considerano l'art. 2912 c.c., a mente del quale gli effetti del pignoramento si estendono ai frutti della cosa pignorata
      Viene poi in rilievo l'art. 2812 in tema di opponibilità al creditore ipotecario delle cessioni e liberazioni di fitti e pigioni è soggetta nei limiti spiegabili solo con l'estensione della prelazione ipotecaria ai canini di locazione ed in generale ai frutti civili.
      Infine, viene menzionato l'art. 2865 prevede che espressamente l'estensione ai frutti nel caso in cui l'immobile ipotecato sia acquistato da un terzo.
      • Stefano Carlo Benetti Serravesi

        Brescia
        26/10/2023 10:39

        RE: RE: DISTRIBUZIONE FRUTTI CIVILI

        RINGRAZIO. IN PRESENZA DI PIU' CREDITORI IPOTECARI, L'ASSEGNAZIONE DEI FRUTTI, CHE CONCORRONO QUINDI A FORMARE LA MASSA ATTIVA DISTRIBUIBILE, AVVIENE, DUNQUE SECONDO L'ORDINE DI ISCRIZIONE DELLE IPOTECHE E NON PROPORZIONALMENTE A TUTTI GLI IPOTECARI?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          26/10/2023 10:57

          RE: RE: RE: DISTRIBUZIONE FRUTTI CIVILI

          Esattamente. I canoni vanno sommati al prezzo ricavato dalla vendita e l'importo così ottenuto andrà distribuito secondo le cause di prelazione e non in modo proporzionale.
          • Giuseppe Iurato

            Ardore (RC)
            26/10/2023 12:17

            RE: RE: RE: RE: DISTRIBUZIONE FRUTTI CIVILI

            Buongiorno , sono curatore di una società proprietaria di immobili all'interno di un centro commerciale, in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la società fallita aveva stipulato dei contratti di locazione con la società che gestisce il centro commerciale. La curatela è subentrata nei contratti di locazione. La società che gestisce il centro commerciale ha subaffittato gli immobili, possibilità questa prevista nel contratto di locazione.La società che gestisce il centro commerciale ha fatto richiesta di essere ammessa al concordato preventivo. In sede di richiesta di precisazione del credito, vantato per canoni di locazione non pagati prima della richiesta di ammisione alla procedura di concordato, la curatela nel precisare il credito vantato nè chiedeva l'ammisione in via privilegiata ai sensi dell'art.2764 c.c. in qunato rietiene che gli incassi che vengono percepiti dalla sub locazione siano da considerare equivalenti ai frutti dell'anno e a quelli raccolti anteriormente così come previsto dall'art 2764c.c.. Nella proposta di concordato il credito veniva riportato come credito chirografario con la seguente motivazione"debito per locazione di spazi commerciali che la società(richiesnte il concordato) a sua volta loca a terzi. Non risultando pertanto le condizioni per il riconoscimento del privilegio speciale ex art 2764 c.c. non essendoci presso i locali del fallimento beni di proprietà della società richiedente il concordato.
            Potete d'armi chiarimenti in merito.
            Nel ringraziare progo cordiali saluti. Dott. Giuseppe Iurato
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              30/10/2023 08:42

              RE: RE: RE: RE: RE: DISTRIBUZIONE FRUTTI CIVILI

              A nostro avviso il mancato riconoscimento del privilegio è corretto.
              L'art. 2764 disciplina il privilegio speciale a tutela del credito del locatore di immobili, le cui origini storiche risalgono al diritto romano.
              Nel codice civile del 1865 la figura non fu configurata come privilegio sostanziale, ma come ipoteca legale sulle res invecta et illata, ossia sulle cose mobili introdotte nel fondo dal conduttore per dotarlo dei mezzi necessari all'uso e alla coltivazione.
              Il privilegio ha fondamento nel vincolo di inerenza economica tra i frutti naturali e le cose che servono a fornire l'immobile e a consentirne l'utilizzo ed canone, che rappresenta il corrispettivo del godimento.
              Agli effetti della prelazione, la destinazione dei beni al servizio dell'immobile deve essere stabile ed obiettiva e dare luogo ad un rapporto oggettivo di inerenza economica.
              Dunque, il presupposto del privilegio è la sussistenza di un rapporto di locazione immobiliare, riguardante beni produttivi o non produttivi, tale da qualificare la causa del credito quale corrispettivo del godimento di un bene altrui.
              Il soggetto attivo del privilegio è locatore (o il titolare del diritto di godimento che ha stipulato il contratto di locazione), mentre il soggetto passivo è il conduttore.
              Nell'ipotesi di locazioni di immobili urbani, il privilegio grava su tutto ciò che serve a fornire l'immobile. Invece, quando il credito nasce da un contratto di locazione di fondi rustici, il privilegio grava sia sui beni che servono a fornire il fondo che su quelli necessari a coltivarlo, sia sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente.
              Insomma, in presenza di crediti nascenti da un contratto di locazione di fondi urbani, il privilegio può essere esercitato soltanto sui beni mobili che servono a fornire l'immobile, che siano in rapporto di funzionalità con il bene principale.
              Il criterio per la determinazione dell'oggetto del privilegio, quindi, è rappresentato dalla stabile e diretta destinazione dei beni al godimento dell'immobile o alla coltivazione del fondo: la conseguenza è che non sono gravati dal privilegio i beni che si trovano in collegamento precario oppure occasionale con l'immobile urbano o con il fondo rustico locato.
              L'assoggettamento della cosa al privilegio, in sostanza, dipende da un rapporto di funzionalità e di inerenza economica tra i beni vincolati e l'immobile locato, che ha natura di vincolo di destinazione obiettiva delle cose mobili alle finalità economico-sociali e agli usi, pure di comodo, per i quali l'immobile è stato locato.
              La mancata destinazione funzionale non può essere surrogata da una situazione incidentale di disponibilità dei beni mobili alla coltivazione o al godimento del fondo, mentre è sufficiente la perpetuazione della destinazione, anche se le cose non continuano a permanere sul fondo.
              Come si vede dalla ricostruzione sinteticamente svolta, la disposizione in parola non riguarda i frutti naturali, e tali sono i canoni di locazione, per espressa previsione dell'art. 820 c.c.