Menu
Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
PROGETTO DIVISIONALE - PROCEDENTE AL GRATUITO PATROCINIO
-
Matteo Ladogana
Brescia26/05/2023 17:01PROGETTO DIVISIONALE - PROCEDENTE AL GRATUITO PATROCINIO
Buongiorno questa la situazione:
- quale creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio promuovo esecuzione sul 50% di un immobile indivisibile;
- gli incanti sul 50% vanno deserti, introdotto il giudizio di divisione e venduto l'intero viene predisposto dal delegato alla vendita il progetto divisionale;
- il progetto divisionale prevede il pagamento diretto con il ricavato delle mie spese quale legale del procedente e del delegato alla vendita;
- all'udienza di approvazione del piano di riparto rilevo che a mio avviso (mio malgrado) né io né il delegato alla vendita può incassare direttamente dalla procedura poiché tutte le spese della procedura vanno corrisposte dall'Erario che ai sensi dell'art. 135, comma secondo, DPR 115/2002, "Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario".
- il giudice ha ritenuto 'contestato' il progetto fissato p.c..
Il mio unico obbiettivo è concludere la procedura correttamente, onde evitare che sopravvengono a carico della parte (che peraltro è un fallimento) revoche al beneficio del gratuito patrocinio in caso di incassi errati di somme.
Chiedo lumi; ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
avv. Matteo Ladogana-
Zucchetti Software Giuridico srl
27/05/2023 06:54RE: PROGETTO DIVISIONALE - PROCEDENTE AL GRATUITO PATROCINIO
Il tema posto dalla domanda è all'origine di non rari dubbi operativi.
Intanto, occorre partire da un dato. Le liquidazioni delle competenze spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avviene in forza di decreto pronunciato dal giudice dell'esecuzione.
Lo si ricava dall'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento…" con onere a cario dell'Erario, (ai sensi degli artt. 107, comma 3 let. f) e 131, comma 4, let. a) del medesimo d.P.R.), e con riduzione della metà, ai sensi dell'art. 130.
L'importo liquidato deve essere posto, conseguentemente, nel piano di riparto, e collocato in privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c. (come correttamente ricordato nella domanda), in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 135, comma secondo, a mente del quale "Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario".
Dunque, sulla scorta delle norme appena richiamate, il procedimento di liquidazione dovrebbe dipanarsi nei termini che seguono: il giudice adotta il decreto di liquidazione in forza del quale il difensore richiede il pagamento all'Erario; quest'ultimo, a sua volta, partecipa alla distribuzione del ricavato ed ottiene quella somma con il privilegio di cui all'art. 2770.
Ciò detto, non va escluso che, per ragioni di economia processuale, il decreto di liquidazione prima ed il piano di riparto poi, potrebbero prevedere che il pagamento del compenso del difensore venga eseguito direttamente in favore di quest'ultimo. In questo modo, infatti, invece di assegnare la somma allo Stato, il quale dovrebbe poi girarla al difensore, potrebbe essere remunerato direttamente, e per lo stesso importo, lo stesso avvocato.
A questo punto, visto che è stata fissata udienza di pc per affrontare la questione, potrebbe strategicamente valutarsi di rinunciare alla "contestazione".
Ci sembra opportuno, infine, svolgere un'ultima considerazione.
L'art. 136 TUSG prevede che se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Aggiunge inoltre che la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi (ad esempio quando la parte ha agito con mala fede o colpa grave) ha efficacia retroattiva.
Da questa premessa deve trarsi il precipitato per cui in sede di predisposizione del piano di riparto occorre verificare se nel corso della procedura il creditore ammesso al gratuito patrocinio abbia già percepito somme. Se così è, sarà preciso onere del professionista delegato segnalare la circostanza.
-