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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Spese in prededuzione del procedente in caso di intervento del fallimento dell'esecutato
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Sandro De Marco
Roma18/10/2022 18:27Spese in prededuzione del procedente in caso di intervento del fallimento dell'esecutato
Buonasera,
il sottoscritto Delegato deve procedere alla redazione del piano di riparto in una esecuzione immobiliare incardinata da un creditore fondiario nei confronti di un soggetto, poi fallito, e nella quale è intervenuto successivamente il fallimento.
Il creditore fondiario ha dato prova dell'ammissione al passivo del proprio credito ipotecario e il GD ha, altresì, riconosciuto a detto creditore, le spese sostenute nella procedura esecutiva "nella categoria privilegiati immobiliari, con collocazione ante grado, per atti conservativi ed espropritivi ex art.2770cc".
In applicazione della nota sentenza 23482/18 ho, pertanto assegnato al creditore fondiario procedente l'importo del credito ipotecario ammesso al passivo del fallimento nonchè in prededuzione ex art.2770cc le spese (anticipazioni) da questo sostenute ed ammesse al passivo del fallimento a cui ho aggiunto il compenso del legale. Tuttavia il legale del fallimento insiste perchè anche l'importo attribuito al creditore fondiario per le spese dell'esecuzione venga attribuito al fallimento ritenendo che il creditore fondiario"potrà partecipare al riparto in sede fallimentare nel rispetto sia dei privilegi ad esso riconosciuti, sia dell'aggravio in via proporzionale delle spese generali di procedura".
All'uopo Vi chiedo un parere in merito. Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/10/2022 10:54RE: Spese in prededuzione del procedente in caso di intervento del fallimento dell'esecutato
Non riteniamo che, nel caso prospettato, le deduzioni del legale del fallimento possano essere condivise, pur essendolo in astratto.
Ai sensi dell'art. 41 TUB l'esecuzione per credito fondiario, in deroga all'art. 51 l.fall. (oggi art. 150 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prosegue anche in caso di fallimento del debitore, salva la possibilità di intervento del curatore. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
Quindi, in presenza di credito fondiario, la procedura esecutiva non solo prosegue, ma il credito della banca viene comunque soddisfatto, assegnandosi alla curatela solo la somma che sopravanza all'assegnazione.
La giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso di ritenere che quella operata in favore del creditore fondiario sia una attribuzione provvisoria, comunque subordinata alla l'insinuazione al passivo da parte del creditore fondiario con la ulteriore conseguenza che il curatore potrà pretendere in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale quando, in sede di riparto fallimentare, risulti che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente" (Cass., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572;analogamente, Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377).
In sede esecutiva, pertanto, dovrebbero essere assegnate alla curatela le somme che sopravanzano all'esito dell'assegnazione della somma dovuta al fondiario, nei limiti dell'importo ammesso al passivo del fallimento.
A proposito delle spese di procedura, osserviamo quanto segue.
Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, (chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti per ICI e oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare), la Corte ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
La citata sentenza prosegue affermando che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri", precisando a chiare lettere che la liquidazione delle spese sorte all'interno della procedura esecutiva individuale compete "in via esclusiva" al giudice dell'esecuzione "quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale".
Quindi, una prima osservazione che può svolgersi è quella per cui le spese di procedura vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione.
Problema diverso è quello del pagamento, nel senso che ci si può chiedere se gli importi liquidati dal giudice possano essere trattenuti – si direbbe "in prededuzione" – dal ricavato, cosicché l'assegnazione al fondiario avverrà al netto di tali somme), ma le premesse sulla scorta delle quali i giudici di legittimità hanno deciso il caso loro sottoposto dovrebbe imporre la soluzione negativa.
Invero, se la graduazione e la distribuzione non può che avvenire in sede fallimentare, unico luogo in cui trova composizione il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato e la collocazione delle prededuzioni, è giocoforza affermare che questa regola deve valere anche per le spese maturate in sede di esecuzione individuale, poiché diversamente opinando alcune spese verrebbero pagate al di fuori delle relative regole.
Nel caso di specie, tuttavia, se anche il credito per spese di procedura è stato ammesso al passivo, per di più con attribuzione di un privilegio che prevale anche sulla ipoteca, non v'è ragione alcuna, n forza degli argomenti espressi dalla citata giurisprudenza, per non riconoscerli al fondiario.
L'unico elemento di discussione che potrebbe porsi, a nostro avviso, e quello della legittimazione del gd a liquidare quelle spese (il problema si porrebbe soprattutto per il compenso del legale del creditore fondiario) atteso che secondo la richiamata pronuncia, esse dovrebbero essere liquidate dal giudice dell'esecuzione.-
Sandro De Marco
Roma20/10/2022 11:19RE: RE: Spese in prededuzione del procedente in caso di intervento del fallimento dell'esecutato
Vi ringrazio della esauriente risposta.
Mi sembra di capire, però, che per quanto possa essere processualmente economico distribuire in sede esecutiva quantomeno le spese ammesse al passivo (con attribuzione di privilegio), se il legale del fallimento insiste nella sua richiesta, anche queste dovranno essere assegnate al fallimento e distribuite nel PDR del fallimento stesso.
Mentre, per i compensi del creditore procedente, benchè liquidati dal GE, questi devono essere riconosciti dal fallimento con una nuova insinuazione al passivo.
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Zucchetti Software Giuridico srl
20/10/2022 13:23RE: RE: RE: Spese in prededuzione del procedente in caso di intervento del fallimento dell'esecutato
Per la verità, nello specifico caso prospettatoci, essendovi un provvedimento del giudice delegato che le ha riconosciute ed ammesse al passivo, le spese prededucibili potrebbero essere attribuite al creditore fondiario già in sede esecutiva, poiché il ge non si sostituirebbe al giudice delegato.
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