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Estensione ipoteca I grado successiva al pignoramento

  • ESIM_MACERATA

    FERMO
    18/01/2017 12:39

    Estensione ipoteca I grado successiva al pignoramento

    Devo procedere ad un riparto dove ho la seguente situazione:
    particella composta da tre sub: A, B e C di cui A (appartamento) e B (garage) sono sottoposti ad esecuzione.
    Ipoteca di I grado iscritta in data 05/04/2011 sul sub C, poi estesa in data successiva al pignoramento ai sub A e B con indicazione nella nota di iscrizione della seguente dicitura "LA PRESENTE ISCRIZIONE E' RETTIFICA DELL'ISCRIZIONE EFFETTUATA IN DATA 05/04/2011 AL N.__ R.P., IN QUANTO PER MERO ERRORE MATERIALE ERA ERRATO IL SUBALTERNO DEL GARAGE".
    A seguito della vendita del sub B (garage) devo predisporre il progetto di riparto parziale. Il creditore ipotecario ha il privilegio come ipotecario di I grado oppure è da considerarsi chirografo in quanto l'iscrizione sul bene venduto è successiva al pignoramento?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/01/2017 19:38

      RE: Estensione ipoteca I grado successiva al pignoramento

      Pensiamo proprio che il creditore ipotecario non possa far valere la prelazione ipotecaria essendo la c.d. rettifica che estende l'iscrizione ipotecaria all'immobile garage successiva al pignoramento.
      Ciò perché, l'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, sulla base di un titolo a fondamento del diritto alla costituzione di ipoteca, e l'iscrizione ha efficacia costitutiva, ovvero è condizione di efficacia della avvenuta costituzione di ipoteca tra le parti.
      Gli errori consistenti in omissioni o inesattezze tra la nota di iscrizione e il titolo presi in considerazione dalla legge (art. 2841 c.c.) possono essere di due tipi: (i)- che inducano incertezza sugli elementi essenziali della nota, ovvero sulla identità del debitore, del creditore, sull'ammontare del credito o sulla identificazione del bene dato in garanzia che producono l'invalidità della iscrizione ipotecaria; (ii)-omissione o l'incertezza in ordine agli aspetti non essenziali, che sono ovviabili con lo strumento della rettifica (Cfr. Cass. 05/02/2015, n. 2075). Nel caso il creditore ha semplicemente integrato l'iscrizione estendendo la precedente ad un altro bene, che prima non aveva indicato nell'iscrizione, e questa , benchè qualificata come rettifica, è una nuova iscrizione, costitutiva della garanzia dal momento della sua attuazione.
      Zucchetti SG srl