Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Riparto parziale

  • Angela Sapio

    Roma
    06/11/2016 19:48

    Riparto parziale

    Buonasera.
    Vi chiedo cortese chiarimento in merito al mio primo riparto parziale (su 4 lotti ne sono stati aggiudicati solo due).

    1 domanda:
    Secondo l'art.596 c.p.c. non può essere distribuito più del 90% della somma da ripartire.
    Occorre considerare tale percentuale con riguardo alla somma complessiva (sono due lotti=due masse) oppure alla somma ricavata dalla vendita di ciascun lotto?

    2 domanda:
    Acconto delegato e custode liquidato in relazione a tutti i lotti.
    Saldo liquidato per ciascun lotto al lordo dell'acconto.
    Come determinare il compenso da corrispondere? Occorre ripartire l'acconto per 4 lotti e detrarne ogni parte dall'importo liquidato per ciascun lotto a titolo di saldo?

    3 domanda:
    compenso (acconto art.13) esperto stimatore determinato in relazione a tutti i lotti.
    Come ripartirlo? Devo detrarlo tutto dai soli due lotti aggiudicati (il ché non mi pare corretto), oppure ripartirlo in 4 parti?

    4 domanda:
    compenso a saldo esperto stimatore.
    L'esperto non l'ha predisposto perché dice che intende farlo quando verranno aggiudicati tutti i lotti perché altrimenti gli verrebbe di meno (essendo stato l'acconto determinato sulla base del valore di stima, maggiore del prezzo di aggiudicazione).
    Come mi comporto?

    5 domanda: Equitalia non mi ha presentato nota di precisazione del credito.
    Prendo direttamente gli importi richiesti nell'atto di intervento?

    Grazie mille.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/11/2016 20:24

      RE: Riparto parziale

      1-Va premesso che con il d.l. n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, entrata in vigore il 3.7.2016, è stata apportata una modifica al primo comma dell'art. 596 cpc, con l'introduzione della possibilità di effettuare, anche nelle esecuzioni individuali così come da sempre nel fallimento, riparti parziali, con la precisazione che "il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire", a simiglianza di quanto dispone l'art. 113 l.fall., per il quale, però, le ripartizioni parziali non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire.
      In realtà il legislatore si è adeguato d una prassi già invalsa in molti uffici giudiziari per realizzare l'intento di velocizzare la procedura anticipando la distribuzione proprio quando la vendita riguardi più lotti ma non tutti.
      Tanto premesso, ci sembra che il problema di cui alla domanda sub 1 non sussiste giacchè la norma rapporta l'accantonamento minimo del 10% non dell'intero presumibile attivo, ma della somma da ripartire; se quindi lei, venduti due lotti su quattro, ripartisce il ricavato dei due lotti, è massimo il 90% di detto ricavato che può distribuire ai creditori e il risultato non cambia se accantona il 10% dell'intero o il 10% calcolato sul ricavato da ciascun lotto; se, infatti, lei ha ottenuto 100 dalla vendita dei due lotti, di cui 30 dal lotto A e 70 dal lotto B, che calcoli il 10% su 100 o che calcoli la stessa percentuale prima su su 30 (=3) e poi su 70 (=7), il risultato è sempre 10, che deve accantonare.
      2-il compenso ai delegati è regolato dal d.m. 15.10.2015 n. 227 che prevede, tra l'altro, una liquidazione anche per lotti e la possibilità di porre una quota a carico dell'aggiudicatario (art. 2). Nel caso è stato liquidato l'intero compenso che, poiché il professionista delegato alle operazioni di vendita è un ausiliare del giudice ed in tale veste svolge una funzione pubblica, finalizzata alla esatta esecuzione della vendita forzata ed alla certezza dei relativi trasferimenti, va pagato direttamente in corso di procedura, per la parte non posta a carico dell'aggiudicatario. Nel caso il compenso , come detto, è stato liquidato per l'intero, per cui come tale va corrisposto al momento in cui si procede al riparto, salvo poi a fare le dovute ripartizioni e compensazioni interne al momento del riparto del ricavato dalle ulteriori vendite.
      eguale discorso va fatto per il custode, anch'esso equiparato dalla Cassazione (cfr. da ult. Cass. 25/10/2016, n. 21475) ad un ausiliario del giudice dell'esecuzione in quanto, occupandosi della proficua gestione del bene staggito al fine della migliore sua collocazione sul mercato, orienta utilmente la stessa prosecuzione del processo esecutivo verso il fine di ogni espropriazione, ormai nel perseguimento del soddisfacimento delle ragioni del creditore nel modo più economico possibile.
      3-4-Per l'esperto stimatore vale quanto sopra per l'acconto, poi si vedrà alla fine quale sarà il compenso definitivo, in quanto anche questi è un ausiliario del giudice che opera, al di fuori di ogni contesto privatistico, in funzione dell'accertamento che al giudice è demandato ovvero in funzione del superiore interesse della giustizia (Cass. 25.05.1973, n. 1545).
      5- Si.
      Zucchetti Sg srl
    • Angela Sapio

      Roma
      07/11/2016 20:54

      RE: Riparto parziale

      Vi ringrazio per la pronta risposta. Tuttavia in relazione al compenso del delegato e del custode, non mi sono chiare alcune questioni. Ho specificato che la liquidazione è stata fatta in relazione a ciascun lotto, ma che l'acconto liquidato al momento del conferimento dell'incarico, era stato determinato in un'unica somma. La mia domanda è quindi se dal compenso di ciascun lotto debba essere detratto l'acconto, dividendolo equamente tra i quattro lotti ovvero soltanto tra i due lotti oggetto di aggiudicazione. In altre parole l'acconto del delegato e del custode, a differenza del saldo, è stato determinato in una unica soluzione quindi, per determinare il compenso a saldo del delegato e del custode, occorrerà detrarre da quanto liquidato per ciascun lotto il relativo acconto. il problema e capire in che misura detto acconto vada detratto.
      Grazie mille.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        08/11/2016 19:40

        RE: RE: Riparto parziale

        Come abbiamo detto nella risposta che precede, l'attuale ripartizione delle spese della procedura non è definitiva dovendole poi nuovamente distribuire tra i vari beni in occasione dei successivi riparti; di conseguenza se ora paga l'intero compenso al delegato col ricavato di due lotti, quando venderà gli altri due una parte delle somme assegnate al delegato dovranno gravare anche sugli altri due lotti. Per questo avevamo sottolineato che si trattava di compensi e spese di ausiliari del giudici, con ciò volendo dire che il delegato (come gli altri ausiliari) vanta un credito che va soddisfatto direttamente in sede distributiva quale una sorta di prededuzione che si ripartisce su tutti i beni, e non si tratta, invece di una spesa che anticipa il creditore pignorante, il quale poi godrebbe del privilegio speciale di cui all'art. 2770 c.c. per il recupero (privilegio speciale sul bene oggetto dell'esecuzione, per cui dovrebbe essere il privilegio riferito a ciascun bene).
        Tuttavia se ha già una liquidazione a saldo riferita ai vari lotti, per evitare complicanze future, potrebbe già nell'attuale riparto proporzionare la somma da attribuire al delegato e al custode al valore dei due lotti venduti.
        Zucchetti SG srl