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Richiesta di precisazione in ordine al privilegio dl fondo garanzia

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    11/06/2023 17:06

    Richiesta di precisazione in ordine al privilegio dl fondo garanzia


    Buongiorno,
    per un mio cliente ho precisato il credito in seno ad una procedura esecutiva immobiliare, specificando che l'importo richiesto era contro garantito dal MCC, e che ai sensi del terzo comma dell'art. 8 bis del D.L. del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, stabilisce quanto segue: "3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.".
    Il professionista delegato ha totalmente escluso il mio credito dal progetto di riparto, senza alcuna motivazione con preferenza rispetto ai creditori ipotecari; e ciò presumo sul presupposto che lo qualifichi come privilegio mobiliare.
    E' corretta questa impostazione?; leggendo la giurisprudenza invero lo avevo sempre ritenuto come privilegio speciale che poteva espandersi con prevalenza anche rispetto alle prelazioni ipotecarie.
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/06/2023 08:36

      RE: Richiesta di precisazione in ordine al privilegio dl fondo garanzia

      L'art. 8-bis del d.l. 24/01/2015, n. 3, convertito con modificazione con l. 24/3/2015, n. 33, contiene, all'art. 8-bis misure di potenziamento del "Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese" istituito dall'art. 2, comma 100 let. a) l. 23/12/1996, n. 662.
      In particolare, il comma 3 (con una formulazione legislativa di non immediata intellegibilità) riconosce il privilegio al credito, nei confronti del beneficiario (e dei terzi prestatori di garanzia) rappresentato dal diritto alla restituzione delle somme liquidate dal Fondo di garanzia a titolo di perdite. Questo privilegio, tuttavia fa salvi "i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi".
      Ergo, sulla base del contenuto del contenuto della domanda siamo indotti a supporre che il professionista delegato abbia ritenuto di postergare questo privilegio all'ipoteca sulla scorta di tale ultimo sintagma, o abbia ritenuto non documentati i presupposti per l'operatività del privilegio.