Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Riparto finale e surrogazione fiscale

  • Monica Incerti

    Padova
    26/05/2016 12:17

    Riparto finale e surrogazione fiscale

    Buongiorno,
    nell'ambito di un riparto finale un creditore con privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 (trattasi di un Notaio)il cui credito è stato indicato nell'ordine di graduazione dei crediti dopo i creditori ipotecari, presenta delle osservazioni al riparto in quanto ritiene che, relativamente alle imposte indirette anticipate (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali afferenti l'immobile oggetto di esecuzione)egli abbia pagato dette imposte in luogo del contribuente e perciò si sia surrogato in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria, invocando la "surrogazione fiscale". Pertanto chiede di partecipare al riparto per gli importi anticipati per le imposte con privilegio speciale immobiliare (e perciò con posizione anteriore rispetto agli ipotecari)in virtù della surrogazione. Vorrei sapere una Vostra opinione al riguardo.
    Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/05/2016 19:16

      RE: Riparto finale e surrogazione fiscale

      Per quanto attiene al compenso, non vi è possibilità di conflitto perché l'art. 2751bis n. 2 c.c. attribuisce al prestatore d'opera un privilegio generale di carattere mobiliare, nel mentre l'ipoteca è speciale su uno o più immobili. E' vero che tale credito è assistito anche dal privilegio sussidiario sugli immobili, ma, come si ricava chiaramente dall'art. 2776 c.c., i privilegi sussidiari si esercitano sugli immobili in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili e dopo i privilegi e le ipoteche granati sugli immobili.
      Per quanto attiene ALle imposte anticipate, è vero che il notaio che anticipa il pagamento si surroga nella posizione dell'amministrazione finanziaria e, quindi, nei privilegi ad essa spettanti, ma, poiché si tratta di privilegi speciali, bisognerebbe individuare esattamente l'oggetto di ciascuna che non è costituito in tutte dall'immobile compravenduto; Questo lavoro, tuttavia, nel caso non è necessario perché si è in fase di riparto e il credito in questione, seppur impropriamente, è stat o ammesso al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., per cui con questa qualificazione partecipa al riparto, visto che avverso tale provvedimento l'interessato non ha proposto opposizione. E, come si diceva, il credito ammesso con tale privilegio ha un diritto di prelazione soltanto sul ricavato mobiliare e, solo in caso di incapienza, in via sussidiaria sul ricavato immobiliare, collocandosi, a norma dell'art. 27763 c.c., dopo la soddisfazione dei privilegiati speciali immobiliari e degli ipotecari nonché dei crediti dei dipendenti per TFR e indennità preavviso.
      Zucchetti Sg srl