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Azione esecutiva precedente all'acquisto del diritto di abitazione, il coniuge superstite potrà opporlo ai creditori ind...
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Stefano Paniccia
ROMA12/05/2021 13:06Azione esecutiva precedente all'acquisto del diritto di abitazione, il coniuge superstite potrà opporlo ai creditori indipendentemente dalla trascrizione o meno di tale diritto.
Immobile in comproprietà coniugi in comunione dei beni, pignorata la quota del 50% del marito nel 2007,
decesso del predetto nel 2010, aggiudicato la quota del 50 % del marito nel 2014 e trasferita all'aggiudicatario nel 2015
Si chiede se il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. del coniuge superstite (moglie) , acquisito ex lege a seguito del decesso del marito del 2010, sia opponibile alla procedura esecutiva e quindi all'aggiudicatario.
Grazie anticipatamente
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Zucchetti Software Giuridico srl
14/05/2021 09:24RE: Azione esecutiva precedente all'acquisto del diritto di abitazione, il coniuge superstite potrà opporlo ai creditori indipendentemente dalla trascrizione o meno di tale diritto.
In tema di opponibilità del diritto di abitazione del coniuge supersite, la giurisprudenza ha risolto il problema della sua opponibilità al creditore pignorante (o ipotecario) applicando il terzo comma dell'art. 534 c.c.In particolare, cass. sez. III, 24.6.2003, n. 10014, ha formulato il seguente principio di diritto: "Rispetto ad un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato il diritto di abitazione sulla base dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., l'ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall'erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall'art. 534, commi secondo e terzo, cod. civ.. Non è invece utilizzabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell'anteriorità della trascrizione dell'acquisto dell'erede rispetto alla trascrizione dell'acquisto del legatario, perché la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall'art. 2644 cod. civ., non riguarda il rapporto del legatario con l'erede e con gli aventi causa da questo: infatti , il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall'ereditando, e perciò non si verifica ne' in rapporto all'acquisto dell'erede dall'ereditando ne' in rapporto all'acquisto del creditore ipotecario dall'erede la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro confliggenti .
Secondo questa sentenza l'art. 540, comma secondo c.c., attribuisce al coniuge del defunto il diritto di abitazione sulla casa che era adibita a residenza familiare. Perciò, per effetto dell'apertura della successione, il coniuge superstite acquista su quella casa un diritto reale di abitazione in forza di un legato stabilito dalla legge che si trasmette dall'ereditando al coniuge superstite al momento della morte del primo. Dunque, l'erede, al quale perviene la proprietà dell'immobile già adibito a residenza familiare, acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto reale limitato di abitazione.
In conclusione, erede e legatario acquistano dal comune dante causa, sullo stesso bene, diritti compatibili tra loro perché da un lato si tratta di diritti concettualmente non incompatibili, dall'altro, quand'anche il testatore abbia attribuito all'erede la piena proprietà dell'immobile che era adibito a residenza familiare, questo diritto di proprietà si trasmette all'erede, per effetto della legge, come diritto gravato dal diritto reale di abitazione spettante al coniuge del defunto.
Perciò, sebbene erede e legatario acquistino da un comune dante causa, non possono essere considerati avere acquistato da un dante causa un diritto di cui quegli avesse già disposto in confronto d'uno di loro.
Proprio per quest'ultima ragione il conflitto tra titolare del diritto di abitazione ed avente causa dall'erede non può essere risolto facendo applicazione degli artt. 2644 e ss, c.c..
A questo punto la Corte ha ritenuto di risolvere il conflitto applicando l'art. 534 c.c..
La norma inizia col disporre che l'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo e prosegue dettando una disciplina relativa agli acquisti dei terzi dall'erede apparente.
La disciplina dettata dal secondo e terzo comma dell'art. 534 si articola in questo modo.
L'acquisto dei terzi è salvo se i terzi provino di avere contrattato in buona fede.
Quando si tratta di beni immobili, la buona fede è esclusa se l'erede vero o il legatario vero hanno trascritto il proprio acquisto in relazione al diritto oggetto dell'acquisto del terzo prima che il terzo abbia trascritto il proprio.
Si coglie qui, secondo la Corte, un effetto della trascrizione degli acquisti per causa di morte.
Se la trascrizione dell'acquisto del terzo è invece anteriore alla trascrizione dell'acquisto dell'erede o del legatario vero, la buona fede può sussistere, ma deve sussistere ed essere provata perché l'acquisto del terzo sia fatto salvo.
Quindi, in definitiva, l'acquisto del terzo è fatto salvo, quando si tratta di beni immobili, se è stato trascritto in buona fede prima della trascrizione del diritto acquistato dall'erede, laddove per buona fede si intende la incolpevole non conoscenza dell'altrui diritto.
In altra occasione ancora la la Suprema Corte ha affermato che il diritto di abitazione è opponibile, all'aggiudicatario anche ove non trascritto, stabilendo (in un caso in cui il bene era stato acquistato in seno ad una procedura fallimentare) che "Il diritto di abitazione, riservato dall'art. 540, secondo comma, cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato ex lege, che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all'art. 649, secondo comma, cod. civ., al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ. ai fini della sua opponibilità al ricorrente, aggiudicatario in sede di asta fallimentare di una quota di comproprietà dell'immobile appartenente ad un coerede)." (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 30/04/2012).
Applicando a contrario le argomentazioni qui svolte al caso prospettato, riteniamo che sulla quota pignorata il diritto di abitazione non possa essere fatto valere in quanto costituitosi ex lege in data successiva al pignoramento.
Certamente resta il problema del diritto di abitazione sulla quota non pignorata, circostanza che determina la prospettabilità di una situazione di "compossesso" tra aggiudicatario e coniuge superstite.-
Stefano Paniccia
ROMA16/09/2022 19:24RE: RE: Azione esecutiva precedente all'acquisto del diritto di abitazione, il coniuge superstite potrà opporlo ai creditori indipendentemente dalla trascrizione o meno di tale diritto.
La procedura esecutiva era stata promossa con l'intervento del creditore ipotecario ADER.
L' immobile in comproprietà coniugi in comunione dei beni, pignorata la quota del 50% del marito nel 2007, decesso del predetto nel 2010, aggiudicato la quota del 50 % del marito nel 2014 e trasferita all'aggiudicatario nel 2015.
Alcuna indicazione nell'avviso di vendita e nel successivo decreto di trasferimento del diritto di abitazione della moglie.
Notificato il decreto di trasferimento per la quota di 1/2 del diritto di proprietà e senza indicazione del diritto di abitazione alla moglie che non si è opposta.
Si chiede se il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. del coniuge superstite (moglie) , acquisito ex lege a seguito del decesso del marito del 2010, era opponibile alla procedura esecutiva e quindi ORA all'aggiudicatario. Grazie anticipatamente-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/09/2022 13:28RE: RE: RE: Azione esecutiva precedente all'acquisto del diritto di abitazione, il coniuge superstite potrà opporlo ai creditori indipendentemente dalla trascrizione o meno di tale diritto.
Osserviamo che nel caso di specie il tema della opponibilità del diritto di abitazione ex art. 540 c.p.c. non si pone, atteso che il pignoramento è stato trascritto contro il de cuius ancora in vita, sicché opera l'art. 2913 c.c.
In questi termini, con riferimento alla ipoteca iscritta prima del decesso del debitore (ma il ragionamento può essere svolto anche rispetto al pignoramento, atteso che rispetto ad esso l'ipoteca svolge una funzione anticipatoria del vincolo di indisponibilità che da esso consegue) si è espressa Cass., Sez. III, 13/01/2009, n. 463 dove si è osservato che "L'ipoteca dà diritto ai creditori ad espropriare i beni su cui è stata iscritta, anche se questi provengono per effetto della successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato (art. 756 c.c.). Conseguentemente, se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c..".
Nel tessuto motivazionale della pronuncia si legge che "Se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c..". Ciò in forza degli artt. 2812 e 2913 c.c..
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