Menu
Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
PIANO DI RIPARTO CON TERZO DATORE E COMPROPRIETARI
-
Chiara Malena
Crotone25/05/2022 18:03PIANO DI RIPARTO CON TERZO DATORE E COMPROPRIETARI
Salve, mi trovo a dover eseguire un piano di riparto in una procedura esecutiva immobiliare ove l'immobile risulta intestato ai seguenti soggetti per come segue:
A) parte mutuataria proprietà di 3/12;
B) terzo datore di ipoteca proprietà 2/12;
C) comproprietario di 2/12;
D) comproprietario di 5/12.
La cifra di aggiudicazione dell'immobile dovrebbe rivelarsi ampiamente superiore sia all'ammontare complessivo del credito alla base della procedura esecutiva che delle spese di procedura tutte.
Il debito dell'esecutato A nei confronti del creditore procedente, ammonterebbe a circa € 180.000,00, oltre interessi, mentre in virtù della quota di sua effettiva proprietà avrebbe avuto diritto, (a seguito della vendita dell'immobile alla cifra di € 340.000,00) ad una somma pari ad € 141.000,00 circa.
Alla luce di tutto quanto precede, è evidente che i diritti dei comproprietari dell'immobile oggetto di vendita giudiziaria risulterebbero verosimilmente compromessi, perché le somme residue non saranno certamente sufficienti a garantire loro, nel calcolo del riparto del residuo, le quote cui avrebbero avuto diritto in assenza del debito contratto dal
debitore esecutato.
Considerato che il debitore esecutato ha già fruito – nell'estinguere il proprio debito – di una quota del ricavato della vendita immobiliare ben superiore a quella che gli sarebbe idealmente spettata per legge, in sede di riparto, mi chiedo:
1. in che misura risponda del debito il terzo datore di ipoteca e se abbia diritto alla restituzione delle somme in eccedenza;
2. se attribuire agli altri 2 comproprietari le eccedenze in una quota superiore rispetto a quella idealmente spettante, attingendo in proporzione alla quota del debitore esecutato e/o del terzo datore.
Ringrazio anticipatamente.
Chiara Malena-
Zucchetti Software Giuridico srl
27/05/2022 15:39RE: PIANO DI RIPARTO CON TERZO DATORE E COMPROPRIETARI
Dal tenore della domanda ricaviamo il convincimento per cui, probabilmente, v'è stato un equivoco di fondo (peraltro non infrequente e dettato dalla laconicità del dato normativo sull'argomento) nella individuazione della posizione dei comproprietari non esecutati.
Proviamo a spiegarci meglio.
È noto che l'art. 599 c.p.c. consente l'espropriazione forzata e la vendita di beni mobili e immobili appartenenti pro quota al debitore.
Nel pignoramento di quota il vincolo colpisce la sola quota ideale del debitore, e dunque l'ingiunzione di cui all'art. 492, comma primo, c.p.c., è rivolta al solo comproprietario esecutato, e non agli altri comproprietari, cui non devono essere notificati né il titolo esecutivo, né il precetto.
I contitolari subiscono invece gli effetti riflessi dalla espropriazione della quota:
A) il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni (art. 599, comma secondo, c.p.c.);
B) l'onere di chiamare a partecipare alla divisione i creditori iscritti e gli opponenti (art. 1113 c.c.);
C) l'eventuale vendita forzata dell'intero bene in comunione o la sua assegnazione ad un quotista richiedente (art. 720 c.c.).
L'art. 599, comma secondo, c.p. prevede che del pignoramento della quota sia notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Questo avviso (sottoscritto dal creditore pignorante o dal creditore intervenuto se il primo dovesse rimanere inerte) deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso (art. 180, comma primo, disp. att. c.p.c.).
La finalità dell'avviso ai comproprietari è quella di evitare che costoro possano separare la loro parte, così pregiudicando le ragioni creditorie.
Ai comproprietari deve essere pure notificato l'invito di cui all'art. 180, comma secondo, disp. att. c.p.c., il quale prevede che "gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'art. 600 del codice" (normalmente l'invito a comparire è contenuto medesimo avviso ai comproprietari).
All'udienza di cui all'artt. 600 c.p.c. e 180, comma secondo, disp. att. c.p.c. possono verificarsi tre possibilità:
1) la separazione della quota in natura;
2) la vendita forzata della quota indivisa;
3) la fissazione di un termine per l'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione.
Con la separazione della quota in natura una porzione materiale del bene indiviso, corrispondente per valore alla quota pignorata, viene trasferita all'esecutato in proprietà esclusiva, destinandola così alla vendita forzata. Dalla lettera dell'art. 600 c.p.c. emerge chiaramente il fatto che la separazione della quota sia l'opzione preferita dal legislatore.
La vendita della quota indivisa viene invece concepita dal legislatore come ipotesi residuale. La lettura dell'art. 600, comma secondo, c.p.c. non la scia dubbi in proposito, prevedendosi che si possa ricorrere ad essa solo se il giudice ritiene che la quota si venderà ad un prezzo pari o superiore al suo valore venale, stimato dall'esperto nominato.
La così detta "divisione endoesecutiva" è l'epilogo "obbligato" dell'udienza di comparizione delle parti quando sia stata verificata l'impossibilità giuridico economica di procedere alla separazione della quota o di venderla ad un prezzo almeno pari al valore di stima, nonché l'indisponibilità degli altri quotisti a liquidare l'esecutato.
Attraverso questo giudizio si procede allo scioglimento della comunione, similmente a quanto accadrebbe in un ordinario giudizio divisorio, con attribuzione all'esecutato di una porzione del ricavato dalla vendita di valore uguale al valore della quota di proprietà di cui era titolare, e sulla quale è stato trascritto il pignoramento.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che la divisione endoesecutiva sia una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, autonoma e distinta da questo, sì da non poterne essere considerata una continuazione o una fase (cfr., Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6072; Cass., Sez. III, 20 agosto 2018, n. 20817; Sez. U, 7 ottobre 2019, n. 20521). Ne costituisce la prova provata il fatto che durante lo scioglimento della comunione, l'esecuzione è sospesa, ai sensi dell'art. 601, comma primo, c.p.c..
Concluso, il giudizio di divisione endoesecutiva, l'esecuzione forzata deve essere riassunta ex art. 627 c.p.c. nel termine perentorio fissato dal giudice della divisione.
La ricostruzione del dato normativo sopra riassunto consente di affermare che, quando si procede al pignoramento di quota cui segua la celebrazione di un giudizio di scioglimento della comunione si avranno, nella sostanza, due riparti.
Un primo, da eseguirsi in seno al giudizio di divisione, nel quale il ricavato dalla vendita sarà distribuito tra i comproprietari, in ragione delle rispettive quote di proprietà, con versamento su un conto corrente intestato alla procedura esecutiva della quota parte di ricavato da assegnare al comproprietario (o ai comproprietari) esecutato.
Un secondo avrà invece luogo nella procedura esecutiva, previa riassunzione della medesima.
In questa sede oggetto della distribuzione del ricavato potrà essere soltanto la porzione di ricavato assegnata al comproprietario (o ai comproprietari) esecutato.
Dunque, nel caso di specie, le somme che potranno essere distribuite tra i creditori sono solo quelle assegnate alla parte mutuataria ed al terzo datore di ipoteca.
Le somme assegnate a costoro dovranno essere distribuite tra i creditori aventi titolo con imputazione proporzionale dei crediti alle due masse che andranno formate.
Nel caso di specie, pertanto) se mutuatario e terzo datore di ipoteca sono comproprietari del 30% e del 20% delle quote, vorrà dire, che fatto 100 l'importo complessivo loro assegnato (60 e 40), ogni creditore si soddisferà per il 60% del suo credito sulla somma di pertinenza del mutuatario, e per il 40% sulla somma di pertinenza del terzo datore di ipoteca, e dunque nel rispetto del principio di cui all'art. 2741 c.c.-
Chiara Malena
Crotone27/05/2022 15:52RE: RE: PIANO DI RIPARTO CON TERZO DATORE E COMPROPRIETARI
Grazie per il tempestivo riscontro.
Avrei fatto meglio a specificare sin da subito che al momento della richiesta di mutuo e conseguente iscrizione ipotecaria sul bene, lo stesso era di proprietà solo del debitore esecutato (per la quota di 5/7) e del terzo datore (per la quota di 2/7). Successivamente all'iscrizione ipotecaria, sono subentrati gli altri due comproprietari in seguito a delle riduzioni testamentarie.
Pertanto, posto che la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dovrà avvenire in base all'articolo da Voi richiamato (proporzionalmente alle quote del mutuatario e del terzo datore), mi chiedo come distribuire le somme eccedenti. Difatti il ricavato della vendita è di molto superiore al credito del procedente che verrà quindi integralmente soddisfatto. Mi domando come distribuire correttamente le somme avanzate tra debitore, terzo datore e i due comproprietari, alla luce delle attuali quote di proprietà.
Grazie ancora-
Zucchetti Software Giuridico srl
28/05/2022 09:11RE: RE: RE: PIANO DI RIPARTO CON TERZO DATORE E COMPROPRIETARI
La precisazione fornitaci impone di rivedere la nostra risposta, anche se, preliminarmente, ci occorrerebbe sapere se l'ipoteca è stata iscritta sull'intero (come immaginiamo) o solo sulla quota dei 2/7.
Se l'ipoteca fosse stata iscritta sull'intero, come normalmente accade in questi casi, le vicende circolatorie che hanno interessato successivamente il bene non hanno effetto in pregiudizio del creditore ipotecario, il quale in forza dell'art. 2808 c.c. potrà soddisfare il suo credito sull'intero ricavato dalla vendita.
L'eccedenza invece andrà distribuita tra i comproprietari in base alle quote di proprietà calcolate al momento del pignoramento.
Qualora invece la iscrizione ipotecaria dovesse aver colpito solo i 2/7, il creditore pignorante ipotecario potrà soddisfarsi sui 2/7 del ricavato, nonché sulla porzione di ricavato (pari alla quota di proprietà di cui egli era titolare al momento del pignoramento) assegnata al comproprietario debitore all'esito della vendita.-
Chiara Malena
Crotone03/06/2022 15:58RE: RE: RE: RE: PIANO DI RIPARTO CON TERZO DATORE E COMPROPRIETARI
Grazie davvero per la risposta.
L'ultimo quesito a questo punto è il seguente: posto che l'ipoteca è stata iscritta per l'intero e il creditore procedente verrà interamente soddisfatto sul ricavato della vendita, il terzo datore ed il mutuatario concorrono insieme ai comproprietari per la distribuzione delle somme eccedenti? O la stessa avverrá solo tra i terzi proprietari non debitori (includendo tra questi anche il terzo datore), escludendo il debitore esecutato che ha già fruito – nell'estinguere il proprio debito – di una quota del ricavato della vendita immobiliare ben superiore a quella che gli sarebbe idealmente spettata per legge?-
Zucchetti Software Giuridico srl
06/06/2022 08:28RE: RE: RE: RE: RE: PIANO DI RIPARTO CON TERZO DATORE E COMPROPRIETARI
La individuazione delle somme spettanti ai comproprietari dovrà essere eseguita, per così dire, a monte della distribuzione, nel senso che prima si individuano gli importi da assegnare a ciascuno dei comproprietari, e poi si andranno a stabilire, su ciascuna quota assegnata, se ed in quale misura possono soddisfarsi i creditori. Nel caso di specie se sulle quote dovute al mutuatario ed al terzo datore di ipoteca il creditore ipotecario si soddisfa integralmente, ove sopravanzerà un residuo, esso andrà assegnato ai comproprietari (mutuatario e terzo datore di ipoteca) di quelle quote; se non sopravanza nulla essi non riceveranno alcunché poiché questo vorrebbe dire intaccare le quote degli altri comproprietari.
-
-
-
-
-