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SENTENZA DI CONDANNA ESECUTIVA SEQU CONSERVATIVO E IPOTECA

  • Susanna Masini

    GROSSETO
    21/11/2019 18:50

    SENTENZA DI CONDANNA ESECUTIVA SEQU CONSERVATIVO E IPOTECA

    Buonasera, volevo porre questo quesito: proc esecutiva con sei lotti tutti venduti
    lotto 1 2 e 3 pignoramento 2010 da banca titolare di ipoteca 2005 .... OK VA TUTTO A QUESTA BANCA che comunque non è soddisfatta per l'intero credito
    Su tutti e sei i lotti poi c'è trascrizione di sentenza di condanna esecutiva 2014 (decreto trascritto 2008 e ordinanza trascritta 2009) da parte di IMPRESA X.
    Sui lotti 4 5 e 6 c'è iscritta ipoteca da altro soggetto nel 2018 e solo sul lotto 6 anche altra ipoteca da altro soggetto nel 2007
    Ora il legale dell'IMPRESA X nella precisazione del credito chiede in prededuzione ex art 2770 e 2777 le spese per la registrazione della sentenza che converte in pignoramento il sequestro, oltre che le spese per la trascrizione del sequestro e del decreto. L'importo è importante, circa 70.000 euro. Gli spettano??? I lotti 1 2 e 3 erano già pignorati dalla banca procedente ... quindi interesse nullo per la massa.
    Quanto liquidato in sentenza 2014 a IMPRESA X (lucro cessante, danno emergente, spese legali) hanno un qualche privilegio.... anteriore rispetto all' ipoteca 2018?
    L'IMPRESA X riscuoterà qualcosa???
    Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/11/2019 09:24

      RE: SENTENZA DI CONDANNA ESECUTIVA SEQU CONSERVATIVO E IPOTECA

      A nostro avviso le pretese del creditore dell'impresa x sono parzialmente fondate. Non in relazione alle spese di registrazione della sentenza che converte il sequestro in pignoramento, poiché si tratta di conversone successiva al pignoramento già trascritto, e quindi non funzionale agli interessi comuni dei creditori.
      Va invece riconosciuto il privilegio in relazione alle spese di trascrizione del sequestro e del decreto, atteso che pur trattandosi di atti preliminari all'inizio dell'esecuzione, essi hanno svolto certamente una funzione di conservazione della garanzia patrimoniale generica in favore di tutti i creditori, seppur nei termini che seguono.
      Ai sensi dell'art. 2770 hanno privilegio i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori". In forza di questa previsione la causa di prelazione si giustifica (solo) ove sia riscontrata la funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori. Dunque, se l'atto conservativo ha sortito l'effetto di preservare la garanzia patrimoniale, il privilegio va accordato.
      Orbene, con riferimento al sequestro è ricorrente e condivisibile l'affermazione secondo cui dell'efficacia prenotativa del sequestro si giova il solo creditore sequestrante a norma dell'art. 2906, il quale dispone che "Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento", e gli effetti sostanziali del pignoramento in cui il sequestro si converte non retroagiscono alla data del sequestro, se non per il sequestrante.
      In giurisprudenza è stato infatti sostenuto che "Il pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare, sicché il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievoli sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, restando l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione" (cfr, ex multis, Cass., sez. 6- 3, 7.1.2016, n. 54).
      Tuttavia, come il pignoramento, anche il sequestro si estende ai frutti della cosa sequestrata, sicché, sia rispetto alla cosa in sé sia rispetto ai frutti della cosa pignorata, un effetto conservativo certamente di produce (così Cass., sez. III, 6.6.2019, n. 15308, la quale ha affermato che anche gli interessi legali sulle somme oggetto di sequestro conservativo devono ritenersi ricomprese nel successivo pignoramento, e come tali devono ritenersi parte del compendio pignorato o sequestrato). Proprio in ragione di queste considerazioni si giustifica allora quella sentenza che (pervero senza particolari approfondimenti) ha ritenuto che "Al creditore che abbia ottenuto nei confronti del debitore successivamente fallito un sequestro conservativo va riconosciuto il privilegio speciale di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., ancorché a questo non sia seguito il pignoramento, atteso che la ratio del privilegio per atti conservativi è quella di assicurare proprio la conservazione dei beni, impedendone l'alienazione a terzi, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, che si realizza nel fallimento come nell'esecuzione individuale attraverso la liquidazione dei beni medesimi" (Cass. Sez. I, Ordinanza 05/12/2017, n. 29113).
      • Susanna Masini

        GROSSETO
        25/11/2019 13:39

        RE: RE: SENTENZA DI CONDANNA ESECUTIVA SEQU CONSERVATIVO E IPOTECA

        Nel ringraziare per la risposta tempestiva ed esauriente come è Vs solito chiedo solo un piccolo chiarimento in merito alle prime due righe della Vs risposta.
        Le spese di registrazione della sentenza rappresentano quasi l'intero della cifra richiesta (62.000,00 di 70.000,00 euro).
        Il pignoramento era stato già trascritto dalla banca solo per i primi tre lotti; quelli il cui ricavato VA TUTTO ALLA BANCA....OK
        Per i tre lotti successivi 4 - 5 - 6 il pignoramento deriva dalla sentenza che converte il sequestro in pignoramento PER TUTTI E SEI i lotti, anche per i primi tre già pignorati dalla banca (e quindi il pignoramento in parte, ma solo in parte a mio parere, non è funzionale agli interessi comuni dei creditori)
        Quindi riconosco in prededuzione anche le spese di registrazione della sentenza che converte il sequestro in pignoramento dei tre lotti non pignorati dalla banca?
        rapporto la cifra richiesta per la registrazione della sentenza ai valori di aggiudicazione o ai valori di stima?
        Grazie per la puntualizzazione.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          30/11/2019 07:12

          RE: RE: RE: SENTENZA DI CONDANNA ESECUTIVA SEQU CONSERVATIVO E IPOTECA

          Esatto, per i tre lotti non pignorati dalla banca la prededuzione delle spese di registrazione della sentenza va riconosciuta. Quanto ai criteri di imputazione, a nostro avviso occorre avere riguardo al valore di aggiudicazione, poiché quello è l'importo sul quale i creditori hanno trovato reale soddisfacimento.