Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Piano Riparto Spese Condominio

  • Giovanna Antonini

    AVEZZANO (AQ)
    29/09/2023 13:47

    Piano Riparto Spese Condominio

    Gentilissimi scrivo la presente per condivide una problematica riguardante la collocazione nel progetto di distribuzione delle spese condominiali. Un condominio ha ottenuto Decreto Ingiuntivo ed è intervenuto nella procedura esecutiva. Chiede di essere ammesso per gli importi ingiunti ex art. 2270. La situazione mi sembra piuttosto controversa Sembra che possano essere ammessi in prededuzione solo le spese ordinarie maturate nel lasso temporale indicato dall'art.63 disp.att.cc secondo alcuni Tribunali. Mentre per le spese ulteriori è necessario il decreto ingiuntivo con collocazione fra i creditori chirografari. Quale autorevole indicazione potete cortesemente fornirmi in merito? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/09/2023 12:50

      RE: Piano Riparto Spese Condominio

      Le spese per oneri condominiali di per sé non godono, nell'esecuzione individuale, del privilegio di cui all'art. 2770 a meno che il condominio non dimostri che si tratti di spese sostenute nell'interesse comune di tutti i creditori, perché funzionali al mantenimento in vita del cespite pignorato.
      Proviamo a spiegarci meglio.
      La tematica relativa alla possibilità di ricomprendere, nel novero delle spese di giustizia, quelle sostenute per la manutenzione del bene pignorato è assai discussa.
      La questione costituisce, in realtà, il precipitato di un interrogativo che sta a monte e che riguarda la sussistenza o meno, a carico del creditore procedente (o, come in questo caso, dei creditori intervenuti) dell'onere di anticipazione delle spese di conservazione dell'immobile staggìto, e precisamente delle spese ritenute necessarie all'immediata conservazione e a evitare pericoli strutturali del cespite.
      Orbene, all'opinione secondo la quale una custodia attiva del compendio pignorato (e non meramente conservativa dello stesso) deve condurre a ritenere che tutte le spese necessarie alla migliore collocazione del bene sul mercato devono essere anticipate dal creditore, si contrappone la diversa idea di coloro i quali concepiscono la custodia in termini meramente conservativi, e dunque limitano le spese chiedibili al creditore a quelle necessarie al mantenimento in vita del cespite.
      Sulla questione è intervenuta Cass. civ. sez. III,22 giugno 2016, n. 12877, la quale occupandosi del caso di un immobile che necessitava di opere di manutenzione necessarie all'immediata conservazione del cespite e ad evitare pericoli alla sua struttura, ha osservato che "rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch'esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell'espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento. Tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato "prededucibili", nel senso che l'importo relativo non entrerà a far parte dell'attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia posto l'onere dell'anticipazione a suo carico. Restano, invece, escluse dalle spese "necessarie", da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente ai sensi della norma cit., quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale".
      Sulla scorta di questo precedente giurisprudenziale (che riteniamo di condividere poiché non può essere richiesto al creditore di far fronte al deterioramento del bene, magari sopperendo all'incuria del debitore, a meno che non si tratti di garantire la stessa esistenza della procedura esecutiva), pertanto, al fine di verificare la prededucibilità di queste spese occorrerebbe verificare se esse possono o meno essere ascritte alla categoria individuata dalla Corte di Cassazione.
      Al di fuori di questo caso, di prededucibilità degli oneri condominiali può parlarsi solo in sede fallimentare. Amente dell'art. 111, comma secondo, l.fall., sono prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale, oppure quelli "così qualificati da una specifica disposizione di legge". Tali sono, a norma dell'art. 30 della l. 11 dicembre 2012, n. 220 (recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici") anche i crediti per oneri condominiali, ma limitatamente a quelli maturati dopo la dichiarazione di fallimento. Infatti la disposizione in parola prevede che atteso che la citata disposizione prevede che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali".