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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Pignoramento diritto usufrutto e decesso usufruttuario
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Luca Damiani
Perugia30/10/2023 17:33Pignoramento diritto usufrutto e decesso usufruttuario
Buongiorno,
Immobile pignorato per la quota dell'usufrutto di un soggetto (padre) e per la nuda proprietà di altro soggetto (figlio).
Sulla quota di usufrutto grava ipoteca legale per un debito nei confronti di Agenzia Riscossione.
Nel corso della procedura l'usufruttuario muore e successivamente l'immobile viene aggiudicato.
Sottopongo, con riferimento al caso esposto, le seguenti domande:
1) I creditori dell'usufruttuario concorrono sulla distribuzione del ricavato anche se con il decesso l'usufrutto si è estinto?
2) In caso affermativo come viene determinata la quota del ricavato corrispondente al valore dell'usufrutto (intendo dire la data di riferimento per calcolarlo) ai fini del riparto?
3) In caso negativo (cioè nel caso in cui l'estinzione dell'usufrutto comporti il venir meno del diritto di credito sul bene) e qualora il nudo proprietario (figlio) rinunci all'eredità del padre, il creditore (Agenzia riscossione) perde in tal caso ogni diritto di veder soddisfatte le proprie ragioni?
Vi ringrazio in anticipo per il parere in merito al mio quesito.
Dott. Luca Damiani-
Zucchetti Software Giuridico srl
01/11/2023 14:25RE: Pignoramento diritto usufrutto e decesso usufruttuario
Sia il diritto di nuda proprietà che il diritto di usufrutto possono essere oggetto di pignoramento immobiliare. Prova indiretta di questa possibilità si ricava anche dagli artt. 2810 e 2814, a mente dei quali sia la nuda proprietà che l'usufrutto possono costituire oggetto di ipoteca. Resta escluso l'usufrutto legale esercitato dai genitori esercenti la potestà sui beni del figlio, che l'art. 326, comma primo, c.c., sottrae all'esecuzione forzata da parte dei creditori.
Poiché ai sensi dell'art. 979, comma primo, c.c. "La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario", se è posto in vendita il diritto di usufrutto, esso comunque, al più tardi, si estinguerà alla morte dell'usufruttuario originario.
Piuttosto, occorre chiedersi cosa accade se l'usufrutto si estingue dopo il pignoramento.
In proposito va rilevato che esso produce effetti diversi a seconda del fatto che, unitamente all'usufrutto, risulti pignorata o meno anche la nuda proprietà.
Se è stata pignorata anche la nuda proprietà (come nel caso prospettato nella domanda) l'estinzione dell'usufrutto successivamente al pignoramento non preclude il diritto del creditore a concorrere nella distribuzione del ricavato quante, se del caso facendo valere eventuali cause di prelazione.
Infatti l'estinzione dell'usufrutto determina sì l'estinzione del diritto in capo al titolare, ma non anche l'assoluto venir meno del fascio di facoltà in cui esso si sostanzia, tanto è vero che esse costituiscono pur sempre oggetto di trasferimento in capo all'aggiudicatario, che le acquista unitamente alla nuda proprietà.
Ed allora, se la procedura esecutiva segue comunque il suo corso, con il trasferimento (anche) del valore economico corrispondente al diritto di usufrutto, il creditore deve essere ammesso a concorrere nella distribuzione della porzione di ricavato sul corrispondente al valore del suo diritto, che andrà determinato o attingendo alla relazione depositata dall'esperto stimatore quante volte la stessa abbia separatamente valutato nuda proprietà ed usufrutto oppure riconvocandolo al fine di eseguire la predetta valutazione.
Se invece risultava pignorato il solo diritto di usufrutto, l'estinzione del medesimo comporterà l'improseguibilità della procedura per venir meno dell'oggetto del pignoramento, tenuto conto del fatto che si tratta di un diritto che per sua natura ha una durata limitata nel tempo.
Traendo le fila del discorso sin qui svolto, è evidente che nel caso prospettato il creditore titolare di ipoteca sull'usufrutto concorrerà con il grado ipotecario nella distribuzione della quota parte di ricavato corrispondente al valore dell'usufrutto, che potrà essere determinato o attingendo alla perizia di stima, o riconvocando il ctu.-
Luca Damiani
Perugia02/11/2023 17:30RE: RE: Pignoramento diritto usufrutto e decesso usufruttuario
Buonasera,
è corretto affermare, alla luce della vostra risposta, che la data per la determinazione del valore del diritto di usufrutto va individuata in quella del pignoramento?
Non credo infatti che possa essere legata alle diverse tempistiche (che possono variare anche di molto) con cui i vari tribunali affidano l'incarico di redigere la CTU e che possono dipendere anche dagli iter particolari delle singole procedure.
Grazie mille.
LD-
Zucchetti Software Giuridico srl
04/11/2023 06:49RE: RE: RE: Pignoramento diritto usufrutto e decesso usufruttuario
A nostro avviso occorrerà considerare il valore del diritto di usufrutto al tempo della perizia di stima.
Proviamo a spiegare il perché.
Dall'art. 2740 c.c. si ricava la regola per cui se Tizio ha un credito di 100 e pignora un cespite intestato al proprio debitore, ha diritto di soddisfarsi, fino alla concorrenza di 100, sul ricavato dalla vendita di quel cespite a prescindere dalla sua stima.
Nel caso di pignoramento della nuda proprietà e dell'usufrutto, la stima del bene è data dalla sommatoria di due componenti, i cui valori variano nel tempo perché il valore dell'usufrutto decresce (accrescendosi simmetricamente quello della nuda proprietà) con il trascorrere del tempo, man mano che ci si avvicina alla sua scadenza, o man mano che le aspettative di vita dell'usufruttuario si riducono.
È allora evidente che il creditore della nuda proprietà ed il creditore dell'usufrutto concorrono nella distribuzione del ricavato, nel senso che ciascuno potrà soddisfarsi su quella porzione del prezzo di vendita corrispondente al valore del diritto pignorato.
Per stabilire come opera questo concorso a nostro avviso va considerato il valore dell'usufrutto al tempo della stima dell'immobile, e cioè al tempo in cui si è stabilito il valore al quale il bene (recte, i due diritti – nuda proprietà ed usufrutto) viene collocato sul mercato. Invero, se fosse pignorato e venduto il solo usufrutto, il creditore pignorante vedrebbe soddisfatto il suo diritto (fino alla concorrenza del suo credito) a prescindere dal valore dalle variazioni di valore del compendio pignorato nel corso del tempo.
Dunque, allo stesso modo, se nella perizia usufrutto e nuda proprietà vengono stimati in un determinato ammontare, concorrendo percentualmente alla formazione del prezzo di vendita, quella percentuale dovrà essere utilizzata anche per calcolare la misura del concorso nella distribuzione del ricavato, a prescindere dagli aumenti o diminuzioni di valore che i diritti subiscono nel corso del tempo.
Così se il valore della intera proprietà è stato stimato a 100, con un valore di usufrutto pari a 20, questo vuol dire che il titolare dell'usufrutto concorrerà nella distribuzione del ricavato sul 20% del prezzo di vendita, poiché il diritto che aveva pignorato vale il 20% del totale.
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