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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
ESECUZIONE IMMOBILIARE
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Gualtiero Contu
Cagliari18/03/2011 10:10ESECUZIONE IMMOBILIARE
AL FINE DEL RIPARTO DEVO CALCOLARE GLI INTERESSI RICHIESTI DAI CREDITORI.
pER UN CREDITORE CHIROGRAFARIO GI INTERESSI SI CALCOLANO AL TASSO LEGALE DAL MOMENTO DEL DOVUTO SINO A QUANDO? NEL FALLIMENTO SINO ALLA DATA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA, E NELL'ESECUZIONI ? GRAZIE-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/03/2011 18:54RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE
Come lei giustamente rileva, non è possibile attuare una parità di disciplina tra esecuzione individuale e fallimentare, dato che in quest'ultima, per la natura collettiva dell'esecuzione e la necessità della cristallizzazione delle masse attive e passive all'atto del fallimento, vige la regola della sospensione degli interessi, al contrario di quanto avviene nell'esecuzione individuale. Né riteniamo che, per effetto della equiparazione fatta nell'art. 54 tra dichiarazione di fallimento e pignoramento, si possa fissare la data del pignoramento come termine per il decorso degli interessi, perché l'equiparazione tra le due procedure è fatta dall'art. 54 al solo fine di stabilire il termine di riferimento per il calcolo dell'anno in corso e degli interessi successivi per gli interessi generati dai crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari di cui trattano, rispettivamente, gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; se si facessa una tale equiparazione, si estenderebbe anche all'esecuzione collettiva il principio della sospensione degli interessi posto dall'art. 55 l.f.
Ne consegue che gli interessi sui crediti chirografari continuano a decorrere anche dopo il pignoramento.
Fino a quando e in che misura?
Circa il dies ad quem, in mancanza di una norma che fissi una data, le risposte possono essere due: o fino alla data del pagamento posto che con la distribuzione del ricavato i creditori vanno pagati per il capitale, interessi e spese (art. 510 cpc.), oppure, come noi crediamo, fino alla vendita dei beni pignorati in forza del principio generale, connaturato ad ogni tipo di esecuzione, secondo cui, con la trasformazione dei beni in danaro, il debitore viene definitivamente spogliato dei beni staggiti, il creditore raggiunge il risultato apprestatogli dalla garanzia patrimoniale ed inizia la fase satisfattiva, ove l'eventuale colpevole ritardo nella distribuzione non può interferire con il realizzo della liquidazione.
A questo principio si ispirano gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. che, per i relativi crediti prelatizi considerati, fanno decorrere gli interessi post pignoramento (e post fallimento per il combinato disposto degli artt. 54 e 55 l.f.) fino alla data della vendita dei beni oggetto del privilegio, del pegno o dell'ipoteca. Queste norme determinano anche la misura di tali interessi al tasso legale, ma è chiaro che questo limite non può valere per gli interessi generati dai crediti chirografi, ai quali le norme indicate non sono applicabili, per cui questi decorrono al tasso convenzionale.
Zucchetti Sg Srl
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Gualtiero Contu
Cagliari19/03/2011 11:15RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE
Nel ringraziarVi per la tempestiva risposta Vi chiedo ancora:
1°) Quando si fa riferimento alla data della vendita ci si riferisca al giorno dell'asta di aggiudicazione o al giorno in cui viene depositato il decreto di trasferimento, posto che nell'esecizioni immobiliari tra asta e decreto di trasferimento trascorrono spesso anche dei mesi.
2°) Se o ben capito la vostra risposta al quesito che precede, i crediti chirografari, nelle esecuzioni immibiliari producono sempre interessi convenzionali,( se ne è enunciata la misura) in quanto ad essi non si applicano i disposti degli artt. 2749 - 2788 - 2855 c.c.
Ma cosi facendo, in particolari casi di procedure capienti, i creditori chirografari hanno un vantaggio rispetto ai privilegiati.
Grazie di una gradita chiarificazione
Gualtiero Contu-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/03/2011 20:53RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE
In ordine alla prima domanda, la data da prendere in considerazione è quella del decreto di trasferimento, che attua, appunto, il trasferimento del bene all'aggiudicatario.
In ordine alla seconda domanda, confermiamo quanto già detto che è esattamente quanto lei ha capito. Tuttavia, non è esatto che i chirografari vengono trattati meglio dei privilegiati perché questi ultimi (così come gli ipotecari e pignoratizi) oltre agli interessi legali post pignoramento fino alla data della vendita, come previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., hanno diritto, nelle esecuzioni individuali, anche alla differenza tra interessi legali e convenzionali, ma in chirografo. Ossia, nelle esecuzioni individuali, gli interessi generati dai crediti prelatizi decorrono comunque dopo il pignoramento al tasso convenzionale pattuito, solo che una parte di questi, quelli corrispondenti al tasso legale, trovano collocazione preferenziale.
Nel fallimento, invece, in base al combinato disposto degli artt. 54 e 55 l.f., i crediti chirografari non producono interessi dopo la dichiarazione di fallimento (o meglio ne è sospeso il decorso) ed i creditori preferenziali hanno diritto soltanto agli interessi legali fino alla data della vendita e non alla differenza tra interessi legali e convenzionali. Ossia, nel fallimento, la disposizione del primo comma dell'art. 55 e in particolare l'inciso "salvo quanto disposto..." fa capire che la limitazione attiene non all'estensione della prelazione, ma alla maturazione degli interessi, quale elemento di delimitazione della deroga alla sospensione del loro corso, nel senso che i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio continuano a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento, ma solo nei limiti delle norme richiamate dal terzo comma dell'art. 54.
Zucchetti Sg Srl
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Donatella Perna
Foggia28/04/2017 09:27RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE
Buongiorno,
in qualità di legale nominato di una curatela, ho realizzato l'intervento della stessa (a suo tempo già esplicato dalla medesima società ancora in bonis difesa da altro legale)in una esecuzione immobiliare in danno del debitore esecutato persona fisica su un immobile di proprietà dello stesso (quindi non appartenente all'attivo del fallimento), per un credito vantato dalla società ora fallita nei confronti del predetto soggetto.
Dovendo predisporre la nota di precisazione del credito (chirografario) per conto della curatela che assisto, oltre che delle mie spese e competenze per l'intervento nell'esecuzione, quanto al dies ad quem, gli interessi legali (?) del credito vantato dal fallimento possono essere chiesti dal precetto fino al decreto di trasferimento? O vi è qualche sbarramento (come ad esempio nel fallimento in cui,per i crediti chirografari, gli interessi possono essere chiesti fino alla sentenza dichiarativa dello stesso)? In questo caso però si tratta di una esecuzione immobiliare.
Il mio credito professionale è da considerarsi anch'esso chirografario o privilegiato?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/05/2017 13:25RE: RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE
Non è possibile attuare una completa parità di disciplina tra esecuzione individuale e fallimentare quanto ad interessi, dato che in quest'ultima, per la natura collettiva dell'esecuzione e la necessità della cristallizzazione delle masse attive e passive all'atto del fallimento, vige la regola della sospensione degli interessi, al contrario di quanto avviene nell'esecuzione individuale. Né riteniamo che, per effetto della equiparazione fatta nell'art. 54 tra dichiarazione di fallimento e pignoramento, si possa fissare la data del pignoramento come termine per il decorso degli interessi, perché l'equiparazione tra le due procedure è fatta dall'art. 54 al solo fine di stabilire il termine di riferimento per il calcolo dell'anno in corso e degli interessi successivi per gli interessi generati dai crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari di cui trattano, rispettivamente, gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; se si facesse una tale equiparazione, si estenderebbe anche all'esecuzione collettiva il principio della sospensione degli interessi posto dall'art. 55 l.f.
Ne consegue che gli interessi sui crediti chirografari continuano a decorrere anche dopo il pignoramento.
Circa il dies ad quem, in mancanza di una norma che fissi una data, le risposte possono essere due: o fino alla data del pagamento posto che con la distribuzione del ricavato i creditori vanno pagati per il capitale, interessi e spese (art. 510 cpc.), oppure, come noi crediamo, fino alla vendita dei beni pignorati in forza del principio generale, connaturato ad ogni tipo di esecuzione, secondo cui, con la trasformazione dei beni in danaro, il debitore viene definitivamente spogliato dei beni staggiti, il creditore raggiunge il risultato apprestatogli dalla garanzia patrimoniale ed inizia la fase satisfattiva, ove l'eventuale colpevole ritardo nella distribuzione non può interferire con il realizzo della liquidazione.
A questo principio si ispirano gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. che, per i relativi crediti prelatizi considerati, fanno decorrere gli interessi post pignoramento (e post fallimento per il combinato disposto degli artt. 54 e 55 l.f.) fino alla data della vendita dei beni oggetto del privilegio, del pegno o dell'ipoteca. Queste norme determinano anche la misura di tali interessi al tasso legale, ma è chiaro che questo limite non può valere per gli interessi generati dai crediti chirografi, ai quali le norme indicate non sono applicabili, per cui questi decorrono al tasso convenzionale.
Tanto non comporta un trattamento peggiorativo dei crediti prelatizi rispetto ai chirografari perché i crediti privilegiati, ipotecari e pignoratizi, oltre agli interessi legali post pignoramento fino alla data della vendita, come previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., hanno diritto, nelle esecuzioni individuali (e non nel fallimento), anche alla differenza tra interessi legali e convenzionali, ma in chirografo. Ossia, nelle esecuzioni individuali, gli interessi generati dai crediti prelatizi decorrono comunque dopo il pignoramento al tasso convenzionale pattuito, solo che una parte di questi, quelli corrispondenti al tasso legale, trovano collocazione preferenziale.
Tanto è importante nel suo caso per il credito per la procedura esecutiva, ma la questione merita un chiarimento. Lei è stato incaricato quale legale di un fallimento di continuare l'esecuzione individuale in danno di un terzo, che era già stata iniziata dal fallito. Da questo deriva che il fallimento (e non lei personalmente) può far valere nella esecuzione il credito per l'attività esecutiva svolta con il privilegio ex art. 2770 c.c.; lei, quale legale, ha un credito verso chi le ha conferito l'incarico e questo credito, da far valere quindi nel fallimento, gode del privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., o, addirittura della prededuzione, visto che l'incarico le è stato conferito dal curatore ed ha svolto la sua attività nell'interesse del fallimento.
Zucchetti Sg srl
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Donatella Perna
Foggia04/05/2017 21:05RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE
Buonasera,
forse nel precedente quesito che vi ho posto ho omesso di precisare che l'esecuzione immobiliare nei confronti del debitore esecutato è stata iniziata da altro creditore non dalla società poi fallita, di cui sono stata nominata legale di fiducia.
Quindi la situazione è questa: in qualità di legale nominato di una curatela, ho realizzato l'intervento della stessa (a suo tempo già esplicato dalla medesima società ancora in bonis difesa da altro legale)in una esecuzione immobiliare promossa da altro creditore procedente in danno del debitore esecutato persona fisica su un immobile di proprietà dello stesso (quindi non appartenente all'attivo del fallimento), per un credito vantato dalla società ora fallita nei confronti del predetto soggetto.
Poichè il pignoramento serve a creare un vincolo sui beni del debitore, che si può risolvere nell'interesse di tutti i creditori, mi sembra di aver capito che il legislatore ha attribuito un privilegio, non al credito per il quale si agisce, ma al credito per le spese dell'esecuzione che viene iniziata con il pignoramento (art. 2755 c.c. privilegio speciale su beni mobili se oggetto del pignoramento sono stati beni mobili - art. 2770 c.c. privilegio speciale su beni immobili oggetto del pignoramento).
Poichè il fallito non è stato il creditore procedente, il credito per l'intervento del società fallita costituitasi, mio tramite, nella procedura esecutiva immobiliare da altri iniziata (cioè in pratica nulla essendo le spese state sostenute dal creditore pignorante), non dovrebbe godere del privilegio ex art. 2770 c.c, giusto?
E il credito delle mie spese e competenze legali è comunque privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c. o segue la natura del credito chirografario per il cui importo ho esplicato l'intervento?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/05/2017 15:45RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE
I privilegi sono attribuiti dalla legge in ragione della causa del credito (art. 2745 c.c.), per cui è il legislatore che stabilisce quali crediti sono privilegiati e quali no e , sempre in considerazione della causa, quale posizione debba occupare quel privilegio nella graduatoria. Quando si procede, quindi ad una esecuzione o si interviene nella stessa, bisogna tenere distinto il credito per capitale, che può essere privilegiato o meno a secondo della sua causa (per esempio un credito per fornitura può essere privilegiato se il fornitore è un artigiano e chirografario se effettuata da una industria di grosse dimensione, perché il legislatore ha voluto privilegiare il lavoro dell'artigiano, ecc.), e il credito per le spese dell'esecuzione che, come lei giustamente dice è assistito dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., se trattasi di esecuzione immobiliare. Tale norma, però, precisa che il privilegio assiste le spese di giustizia fatte per atti di espropriazione di beni immobili sostenute "nell'interesse comune dei creditori", da cui deriva che le spese dell'intervento in una esecuzione da altri promossa, non possono godere di tale privilegio in quanto l'interesse dei creditori di limitare il potere dispositivo del debitore si è già verificato con il pignoramento, sicchè l'intervento successivo è svolto nell'esclusivo interesse del creditore che vi procede. Ne discende che la società da lei assistita, che è intervenuta nell'esecuzione, può far valere in quella esecuzione il credito per le spese sostenute per l'intervento, ivi comprese le spese legali del suo legale (ossia lei) in chirografo.
Lei, poi, come abbiamo detto alla fine della precedente risposta, ha, per l'attività svolta per attuare l'intervento, un credito nei confronti di chi le ha conferito l'incarico questo credito, da far valere quindi nel fallimento, gode del privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., o, addirittura della prededuzione, visto che l'incarico le è stato conferito dal curatore ed ha svolto la sua attività nell'interesse del fallimento.
Zucchetti SG srl
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Donatella Perna
Foggia07/06/2017 09:20RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE
Faccio seguito ai precedenti interventi, in cui ho esposto di aver realizzato l'intervento e costituzione della curatela, di cui sono stata nominata legale, in una procedura esecutiva immobiliare, promossa da altro creditore procedente, in danno del debitore esecutato persona fisica su un immobile di proprietà dello stesso (quindi non appartenente all'attivo del fallimento che difendo), per un credito vantato dalla società ora fallita, che rappresento legalmente, nei confronti del predetto soggetto.
Poiché il curatore, nel depositare l'istanza per la mia nomina, non ha richiesto anche l'ammissione al gratuito patrocinio e considerato che difficilmente dal ricavato dell'avvenuta recente vendita dell'immobile staggito residuerà alcunché per i crediti chirografari (tra cui quello della curatela da me costituita nella predetta esecuzione immobiliare), chiedo se sia possibile che il curatore richieda ora, tramite istanza al GD, l'ammissione del mio intervento professionale al gratuito patrocinio (in corso di causa).
Come Vi dicevo, la procedura esecutiva si trova nella fase dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria dell'unico lotto staggito, per cui non appena parte aggiudicataria provvederà al saldo, dal professionista delegato verrà predisposta la bozza del decreto di trasferimento.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/06/2017 19:56RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE
Conviene comunque chiedere il provvedimento del giudice delegato ex art. 144 del DPR n. 115 del 2002, per l'ammissione al gratuito patrocinio, anche se in esso rientarno le spese successive e non quelle già sostenute.
Zucchetti SG srl
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